Rispondendo
all’istanza formulata dall’Unione Sindacale di base dei Vigili del Fuoco, l’Ente
interpellato ha chiarito che, in materia di sicurezza sul lavoro, nonostante l’art.41
del D.Lgs n.81/2008 non preveda
espressamente che le visite in commento debbano essere svolte durante l’orario
di servizio, è di tutta evidenza che detto adempimento risulta funzionale all’attività
lavorativa e, pertanto, l’azienda deve giustificare le motivazioni produttive
che ne determinino la collocazione temporale al di fuori dell’orario di lavoro.
Tuttavia,
non può essere ignorato che l’art.15, comma 2, del predetto D.Lgs. precisa che
le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro
non debbano in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.
In
sostanza, i controlli sanitari devono essere strutturati tenendo ben presenti l’orario
di lavoro e la reperibilità dei dipendenti.
Concludendo,
qualora, per giustificate esigenze lavorative, detto controllo sanitario
avvenga in orario diverso, il lavoratore dovrà comunque essere considerato in
servizio retribuito.
Valerio
Pollastrini
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