In
simili casi, pertanto, il giudice deve adeguare la retribuzione contrattuale ai
parametri previsti nel dettato costituzionale.
Il
predetto articolo 36, infatti, garantisce ad ogni dipendente il diritto ad una
retribuzione proporzionata alla qualità e alla qualità della prestazione resa,
che, in ogni caso, deve essere sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e
dignitosa.
Il
nostro ordinamento, tuttavia, non impone al datore di lavoro una sorta di parità
di trattamento economico nei confronti di tutti i soggetti impiegati con le
stesse mansioni.
Sotto
quest’ultimo profilo, infatti, se l'articolo 36 impone all’azienda l’erogazione di compensi sufficienti
ed adeguati alle prestazioni ricevute, l’art.3 della Costituzione garantisce l’uguaglianza
dei cittadini di fronte alla legge e non anche nei rapporti interprivati.
Valerio
Pollastrini
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