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giovedì 16 ottobre 2014

Va adeguata la retribuzione inferiore a quella prevista dall’art.36 della Costituzione

Nella sentenza n.20356 del 26 settembre 2014, la Corte di Cassazione  ha ribadito la nullità della clausola contrattuale che attribuisca al lavoratore un compenso inferiore alla soglia minima garantita dall’art.36 della Costituzione.

In simili casi, pertanto, il giudice deve adeguare la retribuzione contrattuale ai parametri previsti nel dettato costituzionale.

Il predetto articolo 36, infatti, garantisce ad ogni dipendente il diritto ad una retribuzione proporzionata alla qualità e alla qualità della prestazione resa, che, in ogni caso, deve essere sufficiente ad assicurare un’esistenza libera e dignitosa.

Il nostro ordinamento, tuttavia, non impone al datore di lavoro una sorta di parità di trattamento economico nei confronti di tutti i soggetti impiegati con le stesse mansioni.

Sotto quest’ultimo profilo, infatti, se l'articolo 36  impone all’azienda l’erogazione di compensi sufficienti ed adeguati alle prestazioni ricevute, l’art.3 della Costituzione garantisce l’uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge e non anche nei rapporti interprivati.

Valerio Pollastrini

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