Tale
norma, pertanto, è risultata conforme ai principi dell’Unione Europea (2), che non vietano
al legislatore interno di riconoscere al
solo datore di lavoro la facoltà di trasformare un contratto di lavoro da tempo
parziale a tempo pieno, senza il preventivo
consenso del dipendente interessato.
Il
caso da cui è scaturita la pronuncia in commento è quello che ha riguardato una
dipendente del Ministero della Giustizia, il cui contratto part-time, ottenuto
nell’agosto del 2000, era stato nuovamente convertito a tempo pieno nell’aprile del 2011, in applicazione
dell’art.16 del Collegato Lavoro.
Nell’impugnare
tale provvedimento, la lavoratrice aveva sostenuto che la decisione unilaterale
presa dall’Amministrazione fosse contraria alla Direttiva Ue n.97/81, ai sensi
della quale il lavoratore non può subire la
trasformazione del contratto contro la sua volontà.
Investito
della questione, il Tribunale di Trento aveva rimesso la decisione alla Corte
di Giustizia, chiedendo, in particolare, se la norma italiana in virtù della
quale il Ministero aveva disposto la trasformazione del rapporto di lavoro della
ricorrente contrastasse i principi espressi dalla citata Direttiva Ue.
Nella
premessa, il giudice comunitario ha precisato che la trasformazione da tempo
pieno a tempo parziale, con relativa riduzione delle tutele del dipendente vista
la diminuzione del suo compenso conseguente alla riduzione del suo orario
lavorativo, non può essere equiparata alla diversa ipotesi della trasformazione da tempo parziale a tempo pieno,
nella quale, invece, le tutele aumentano.
Proprio
in virtù di questa non equiparabilità, la Corte ha ritenuto pienamente legittima la norma del Collegato Lavoro, precisando
che la clausola 5, punto 2, della
Direttiva n.97/81 non impedisce al legislatore nazionale di consentire al
datore di lavoro di trasformare un contratto
a tempo parziale in contratto a tempo pieno senza il consenso del lavoratore
interessato.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Legge n.183/2010;
2)
-
In particolare quelli dettati dalla Direttiva n.97/81/Ce;
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