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giovedì 16 ottobre 2014

Sanzionato il Pubblico Ufficiale che accetta regali

Nella sentenza n.20461 del 29 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto legittimo il provvedimento disciplinare disposto dall’Amministrazione nei confronti del Pubblico Ufficiale che aveva accettato un regalo da un negoziante.

Il caso di specie è quello che ha coinvolto il Direttore Tributario di un ufficio periferico che aveva accettato  due maglioni in omaggio del valore di 70 mila lire ciascuno.

Per tale ragione, il Ministero delle Finanze aveva avviato un procedimento disciplinare conclusosi con l’irrogazione ai danni del lavoratore della sospensione dal servizio e della retribuzione per dieci giorni.

Il dipendente aveva quindi impugnato la sanzione dinnanzi al Tribunale di Perugia che, però, ne aveva respinto la domanda.

Successivamente, la Corte di Appello del capoluogo umbro, riformando la sentenza del primo grado, aveva accolto il ricorso del lavoratore ed aveva ritenuto illegittimo il predetto provvedimento disciplinare.

In particolare, la Corte del merito aveva ritenuto legittima la condotta del dipendente poiché il modico valore del regalo accettato poteva essere comparato  ad uno sconto sul prezzo di acquisto della merce di più alto valore, sconto al quale, in ogni caso, il funzionario avrebbe avuto diritto in virtù di tessera di cui era legittimamente in possesso.

Nel ricorrere in Cassazione, l’Amministrazione aveva sottolineato come la condotta oggetto di contestazione fosse stata posta in essere in violazione dell’art.23 del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Ministeri, ai sensi del quale viene imposto ai dipendenti di non chiedere, né accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre attività in connessione con la prestazione lavorativa.

Investita della questione, la Suprema Corte ha accolto la domanda del Ministero proprio in relazione all’applicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dal citato articolo della contrattazione collettiva.

Valerio Pollastrini

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