Il
caso di specie è quello che ha coinvolto il Direttore Tributario di un ufficio
periferico che aveva accettato due
maglioni in omaggio del valore di 70 mila lire ciascuno.
Per
tale ragione, il Ministero delle Finanze aveva avviato un procedimento disciplinare
conclusosi con l’irrogazione ai danni del lavoratore della sospensione dal
servizio e della retribuzione per dieci giorni.
Il
dipendente aveva quindi impugnato la sanzione dinnanzi al Tribunale di Perugia
che, però, ne aveva respinto la domanda.
Successivamente,
la Corte di Appello del capoluogo umbro, riformando la sentenza del primo
grado, aveva accolto il ricorso del lavoratore ed aveva ritenuto illegittimo il
predetto provvedimento disciplinare.
In
particolare, la Corte del merito aveva ritenuto legittima la condotta del
dipendente poiché il modico valore del regalo accettato poteva essere comparato
ad uno sconto sul prezzo di acquisto
della merce di più alto valore, sconto al quale, in ogni caso, il funzionario
avrebbe avuto diritto in virtù di tessera di cui era legittimamente in
possesso.
Nel
ricorrere in Cassazione, l’Amministrazione aveva sottolineato come la condotta
oggetto di contestazione fosse stata posta in essere in violazione dell’art.23
del Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Ministeri, ai sensi del quale
viene imposto ai dipendenti di non chiedere, né accettare, a qualsiasi titolo,
compensi, regali o altre attività in connessione con la prestazione lavorativa.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha accolto la domanda del Ministero proprio
in relazione all’applicabilità nel caso di specie della disciplina prevista dal
citato articolo della contrattazione collettiva.
Valerio
Pollastrini
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