Coloro
che opteranno per la liquidazione nel mensile, infatti, vedranno assoggettare
tale somma all’ordinaria tassazione
Irpef.
Si
tratta di una condizione che, se confermata nel testo definitivo, ridurrà
notevolmente l’appetibilità della disposizione in commento per i lavoratori con
un reddito superiore ai 15mila euro.
Attualmente,
infatti, l'aliquota media applicata al
Tfr attraverso l’agevolata tassazione separata è compresa tra il 23% ed il 26%, mentre l'Irpef
sulle retribuzioni imponibili superiori ai
15mila euro parte dal 27% e cresce, con l’aumentare degli scaglioni di reddito,
fino ad arrivare all’aliquota del 43%.
Riservando
alla quota mensile del Tfr lo stesso strumento di tassazione della retribuzione
ordinaria, pertanto, più elevato sarà il reddito da lavoro, meno risulterà
incentivata l'opzione del Tfr in busta.
Tuttavia,
proprio per controbilanciare un simile aggravio, l'imposta sostitutiva sui redditi derivanti
dalle rivalutazioni dei fondi per il trattamento di fine rapporto maturato
passerà dall'11% al 17%.
Tra
le misure di sostegno in favore dell’opzione, occorre poi segnalare la clausola
di salvaguardia che esclude il reddito aggiuntivo dal computo del tetto
complessivo che garantisce il bonus Irpef da 80 euro. In sostanza, coloro che
sceglieranno di ricevere il Tfr in busta
paga non correranno il rischio di perdere il bonus.
In
merito ai restanti profili del nuovo istituto retributivo, la scelta, prevista
in via sperimentale da marzo 2015 a giugno 2018, dovrà essere resa su base
volontaria.
Ad
eccezione di quelli domestici e di quelli agricoli, saranno solamente i
lavoratori del settore privato a poter scegliere di ricevere il Tfr in busta,
anche quelli che avessero già aderito ad un fondo di previdenza integrativo.
Qualora tale opzione venisse esercitata, però, la scelta del dipendente non
potrà essere revocata fino alla fine di giugno 2018.
Tra
i soggetti esclusi dalla facoltà, vi sono, infine, i dipendenti di aziende in
crisi o sottoposte ad una procedura concorsuale aperta.
Per
quanto riguarda, invece, le modalità di pagamento mensile dell’indennità, le
imprese potranno versare direttamente l'ammontare del Tfr maturando, ottenendo
in cambio gli stessi benefici oggi previsti per i datori che versano il Tfr
alle forme di previdenza complementare, oppure potranno optare per lo schema di
accesso al credito bancario che verrà definito con un Dpcm (1) e con la
convenzione Abi-Mef-Ministero del Lavoro.
Nel
secondo caso, per accedere al previsto finanziamento bancario, il datore di
lavoro dovrà preventivamente richiedere all'Inps la certificazione del Tfr
maturato dai singoli dipendenti.
La
formulazione attuale della norma prevede, inoltre, che per la restituzione alla
banca delle somme eventualmente anticipate per il pagamento mensile del Tfr,
alle aziende sarà applicato solo il tasso di rivalutazione della quota
dell’indennità, vale a dire: l'1,5%, più lo 0,75% annuo dell'indice di
inflazione.
Come
detto, per le imprese con meno di 50 addetti l'operazione sarà sostenuta da un
Fondo di Garanzia istituito presso l’Inps, per il cofinanziamento del quale ai
datori di lavoro verrà richiesto un
contributo dello 0,2%.
Valerio
Pollastrini
1)
–
che dovrà essere adottato nei 30 giorni successivi all’entrata in vigore della
Legge di Stabilità;
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