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domenica 19 ottobre 2014

Compiuta giacenza della raccomandata insufficiente per la validità della notifica dell’Inps

Accogliendo il ricorso di un contribuente, nella sentenza n.43308 del 16 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, non può ritenersi valida una comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione effettuata mediante raccomandata postale che sia stata restituita al mittente per compiuta giacenza.

Al termine dei giudizi del merito, il titolare di un’azienda era stato ritenuto colpevole del reato di cui all’art.2, comma 1-bis, del D.L. n.463 del 12 settembre 1983 (1), per avere omesso il versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori dipendenti, e, pertanto, l’imputato era stato  condannato alle conseguenti pene di reclusione e multa.

In particolare, la Corte del merito aveva ritenuto che  l’avviso di contestazione fosse stato regolarmente comunicato al destinatario e che questi ne avesse avuto conoscenza, atteso che  la raccomandata con la quale era stato inviato ad adempiere era ritornata al mittente per compiuta giacenza.

Investita della questione, la Cassazione ha sconfessato la sentenza della Corte del merito.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato che, in via generale,  in ogni caso in cui una raccomandata non sia stata consegnata per compiuta giacenza, si dovrebbe ritenere che il destinatario abbia volontariamente scelto di non ritirarla. Ciò detto, pertanto, dovrebbe ritenersi che il contribuente fosse a conoscenza che il mittente   della raccomandata in commento fosse l’Inps e, quindi, potendo prevedere che il contenuto dell’atto fosse a lui non gradito, avrebbe paralizzato il sistema non ritirando il plico in giacenza presso l’Ufficio Postale.

La Suprema Corte, però, ha precisato che secondo quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, la comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione non necessita di formalità particolari, e, dunque, può essere effettuata mediante un verbale di contestazione, una lettera raccomandata,  per mezzo di una notificazione giudiziaria o, infine, ad opera di funzionari dell'Istituto Previdenziale, come pure di Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Peraltro, anche le raccomandate ricevute con firma illeggibile, normalmente, sono ritenute valide, purché correttamente indirizzate al destinatario e consegnate a soggetto convivente o a soggetto presente nella sede legale della ditta.

Nei casi suddetti, infatti, è possibile presupporre che, ragionevolmente, il plico verrà successivamente consegnato effettivamente al destinatario ai fini della sua conoscibilità nel concreto.

Del resto, si è anche affermato che quella dell’avvenuta comunicazione è una prova di   carattere documentale e che, quindi, non può essere fondata esclusivamente su una deposizione testimoniale.

Tuttavia, la Cassazione ha escluso che nel caso in esame si fosse verificata una delle suddette situazioni e, per tale ragione, ha ritenuto non perfezionate sia la prova di una effettiva conoscenza dell’atto, che quella di una sicura conoscibilità dello stesso in concreto.

La Corte, infatti, ha sottolineato come  il destinatario non avesse avuto, né potesse avere, conoscenza dell’avviso di accertamento e della diffida, in quanto  la raccomandata non era stata consegnata a nessuno, ma era stata semplicemente restituita al mittente per compiuta giacenza presso l’Ufficio Postale.

Parimenti, secondo la Cassazione nessuna prova era stata raggiunta in merito all’ipotesi che l’imputato avesse volontariamente rifiutato di ricevere il plico allo specifico fine di non far decorrere il termine per l’adempimento.

Del resto, per poter risolvere agevolmente la questione, all’Inps sarebbe bastato inviare una nuova raccomandata,  consegnandone l’avviso al destinatario per mezzo di un funzionario dell’Istituto, o provvedendo ad una notificazione attraverso  l’Ufficiale Giudiziario.

In conseguenza di quanto sin qui riportato, la Suprema Corte ha concluso ribadendo il principio in base al quale, in tema di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, ai fini della causa di non punibilità del pagamento tempestivo di quanto dovuto, non può generalmente ritenersi idonea e valida una comunicazione della contestazione dell'accertamento della violazione effettuata mediante raccomandata postale che sia stata restituita dall’ufficio postale al mittente per compiuta giacenza.

Valerio Pollastrini

 
1)      - convertito nella Legge n.638 dell’11 novembre 1983;

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