Ai
sensi dell’art.2120 c.c., concorrono alla maturazione del trattamento di fine
rapporto tutte le somme corrisposte in
dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di
quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.
La
Suprema Corte, richiamando quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza
di legittimità (1), ha ribadito
che dalla continuità, che consente il computo del compenso per lavoro
straordinario ai fini dell’indennità di anzianità, restano esclusi i compensi
per prestazioni a carattere saltuario.
Nel
caso in esame, il Giudice del merito aveva correttamente ritenuto che la
prestazione di lavoro straordinario svolta dai dipendenti in quasi tutti i
mesi, pur per un variabile numero di ore, aveva il carattere della non
sporadicità ed eccezionalità.
Sul
punto, risulta pacifico nei precedenti di legittimità che, nell’ipotesi in cui
il compenso per il lavoro straordinario riguardi sia prestazioni continuative
che prestazioni non continuative (come i "picchi anomali"), i
compensi a carattere saltuario o non continuativo devono essere scorporati dal
compenso per straordinario computabile (2).
Tuttavia,
gli ermellini hanno aggiunto che, una volta provata dal lavoratore la
prestazione del lavoro straordinario attraverso le buste paga, è onere del
datore dimostrare la non corrispondenza delle somme quivi riportate a compenso
per lavoro straordinario continuativo. Nel caso in esame, l’azienda non aveva
mosso alcuna specifica e puntuale contestazione e dunque il compenso per lo
straordinario doveva entrare nella base di calcolo del Tfr.
Per
quanto riguarda, invece, l’eventuale computabilità dell’indennità di trasferta,
la Cassazione ha precisato che, nell’ambito del lavoro prestato in luoghi
distinti dall’azienda, si presuppone che lo spostamento del dipendente per
fatti occasionali e contingenti avvenga, di volta in volta, sulla base di
singole decisioni del datore di lavoro.
Oltre
a quella suddetta, occorre però evidenziare la differente ipotesi della
prolungata permanenza in varie sedi di cantiere con ripetuti spostamenti
dall’una all’altra sede, la quale costituisce una modalità immanente al lavoro
ed un aspetto strutturale della prestazione, connesso alla causa tipica del
contratto.
Di
questa diversità diventa riscontro la volontà negoziale, quale emerge
oggettivamente dalla causa del contratto e dalla contrattuale descrizione della
prestazione e del relativo compenso (3).
Tornando
al caso in esame, la Suprema Corte escluso che l’indennità di trasferta potesse
rientrare nella base di computo del Tfr, in quanto, erogata per compensare i dipendenti
del disagio subito dall’assenza di un servizio di ristoro aziendale, la sua
natura risultava non retributiva.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.2251 dell’8 marzo 1994;
2)
-
Cass., Sentenza n.7160 del 10 luglio 1993;
3)
-
Cass., Sentenza n.15360 del 30 ottobre 2002;
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