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martedì 21 ottobre 2014

Straordinario e indennità di trasferta – Base di computo del Tfr

Nella sentenza n.15889 del 14 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato gli elementi utili che consentono di includere l’indennità di trasferta ed il compenso per lavoro straordinario nella base di computo del trattamento di fine rapporto.

Ai sensi dell’art.2120 c.c., concorrono alla maturazione del trattamento di fine rapporto tutte le somme  corrisposte in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale e con esclusione di quanto è corrisposto a titolo di rimborso spese.

La Suprema Corte, richiamando quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (1), ha ribadito che dalla continuità, che consente il computo del compenso per lavoro straordinario ai fini dell’indennità di anzianità, restano esclusi i compensi per prestazioni a carattere saltuario.

Nel caso in esame, il Giudice del merito aveva correttamente ritenuto che la prestazione di lavoro straordinario svolta dai dipendenti in quasi tutti i mesi, pur per un variabile numero di ore, aveva il carattere della non sporadicità ed eccezionalità.

Sul punto, risulta pacifico nei precedenti di legittimità che, nell’ipotesi in cui il compenso per il lavoro straordinario riguardi sia prestazioni continuative che prestazioni non continuative (come i "picchi anomali"), i compensi a carattere saltuario o non continuativo devono essere scorporati dal compenso per straordinario computabile (2).

Tuttavia, gli ermellini hanno aggiunto che, una volta provata dal lavoratore la prestazione del lavoro straordinario attraverso le buste paga, è onere del datore dimostrare la non corrispondenza delle somme quivi riportate a compenso per lavoro straordinario continuativo. Nel caso in esame, l’azienda non aveva mosso alcuna specifica e puntuale contestazione e dunque il compenso per lo straordinario doveva entrare nella base di calcolo del Tfr.

Per quanto riguarda, invece, l’eventuale computabilità dell’indennità di trasferta, la Cassazione ha precisato che, nell’ambito del lavoro prestato in luoghi distinti dall’azienda, si presuppone che lo spostamento del dipendente per fatti occasionali e contingenti avvenga, di volta in volta, sulla base di singole decisioni del datore di lavoro.

Oltre a quella suddetta, occorre però evidenziare la differente ipotesi della prolungata permanenza in varie sedi di cantiere con ripetuti spostamenti dall’una all’altra sede, la quale costituisce una modalità immanente al lavoro ed un aspetto strutturale della prestazione, connesso alla causa tipica del contratto.

Di questa diversità diventa riscontro la volontà negoziale, quale emerge oggettivamente dalla causa del contratto e dalla contrattuale descrizione della prestazione e del relativo compenso (3).

Tornando al caso in esame, la Suprema Corte escluso che l’indennità di trasferta potesse rientrare nella base di computo del Tfr, in quanto, erogata per compensare i dipendenti del disagio subito dall’assenza di un servizio di ristoro aziendale, la sua natura risultava non retributiva.

Valerio Pollastrini

1)      - Cass., Sentenza n.2251 dell’8 marzo 1994;
2)      - Cass., Sentenza n.7160 del 10 luglio 1993;
3)      - Cass., Sentenza n.15360 del 30 ottobre 2002;

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