Nei
primi due gradi di giudizio un datore di lavoro era stato ritenuto responsabile (1) delle lesioni
personali subite da un dipendente, caduto dalle scale mentre stava assolvendo alcune
operazioni nel magazzino.
Investita
della questione, la Suprema Corte ha confermato quanto disposto nei giudizi del
merito.
Dalla
compiuta istruttoria era emerso che la scala in ferro da cui era caduto il
dipendente, priva dei requisiti di sicurezza dettati dalla normativa
antinfortunistica, non rientrava tra la strumentazione fornita dal datore di
lavoro, ma era stata lasciata nel magazzino dal precedente locatario dello
stabile.
Gli
ermellini, tuttavia, hanno osservato che, pur potendo i lavoratori servirsi di
altre scale idonee, detta scala doveva
ritenersi nella loro disponibilità, attesa la mancanza di un divieto espresso di
servirsene o di cartelli che ne
inibissero l'uso.
Dal
momento che l’imputato non aveva preventivamente controllato le obiettive
condizioni della scala, consentendone, di fatto, l’utilizzo in azienda, anziché
eliminarla, la Cassazione lo ha ritenuto responsabile dell’evento.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Ai sensi dell’art.590 c.p.;
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