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sabato 25 ottobre 2014

Sicurezza sul lavoro – Obblighi formativi a carico del datore

Nella sentenza n.44106 del 23 ottobre 2014, la Corte di Cassazione, ha precisato che, in assenza di un’adeguata formazione dei dipendenti sui rischi inerenti alla sicurezza, il datore di lavoro è responsabile del decesso del lavoratore in seguito ad infortunio.

Dopo che il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Piacenza aveva condannato un datore di lavoro, ritenuto colpevole della morte di un dipendente, la Corte di Appello di Bologna aveva riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo l’imputato dal reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla contravvenzione di cui all'articolo 38 del D.Lgs. n.626/1994.

Secondo l'accertamento condotto nei gradi di merito,  il lavoratore, addetto alla conduzione della macchina raccoglibietole Barigelli B/6 4 x 4, nel corso dell'operazione di sostituzione di una delle ruote anteriori, operazione alle quale attendeva un collega, mentre il mezzo era a motore acceso e con il gruppo anteriore defogliatore-scavatore alzato, si era portato nella parte posteriore della macchina e, rimuovendo la vite che univa la leva di comando del sensore dello sterzo al sensore stesso,  era rimasto schiacciato fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore sinistra, riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte.

Il datore di lavoro era stato accusato  di non aver fornito alla vittima  un’adeguata e specifica formazione in relazione ai rischi connessi all'attività svolta, atteso che  questi aveva eseguito una manovra di estrema pericolosità, ignorando i rischi ai quali in tal modo si esponeva.

Nell’assolvere l’imputato, la Corte del merito aveva precisato che al datore di lavoro non incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della complessa macchina raccoglibietole, ivi comprese quelle relative agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni.

Per il giudice dell’appello, in sostanza, l'adeguata e specifica formazione prevista dalla normativa sulla sicurezza non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse, riservate a personale altamente specializzato.

Il collegio distrettuale, inoltre, aveva ritenuto  ineliminabile il dubbio in ordine al nesso di causalità, in quanto il lavoratore aveva posto in essere un'azione esulante dalle sue mansioni di addetto alla conduzione della macchina in questione, azione riservata a personale specializzato della ditta costruttrice, attuando così una condotta abnorme, anomala ed imprevedibile.

Investita della questione, la Cassazione ha disposto l’annullamento, senza rinvio, della sentenza di appello, limitatamente alla contravvenzione addebitata all'imputato, essendo la medesima estinta per essere decorso l'intero termine massimo di prescrizione.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato come, ciò che aveva indotto la Corte di Appello ad una decisione di segno contrario, rispetto a quella del Tribunale di Piacenza, fosse l'interpretazione della disciplina in materia di formazione del lavoratore, quale enunciata dall'art.38 del  D.Lgs. n.626/1994, legge vigente al tempo del sinistro.

La Corte distrettuale aveva ritenuto che al datore di lavoro non incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti della complessa macchina raccoglibietole, ivi comprese quelle relative agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni,  sostenendo che l'adeguata e specifica formazione non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse riservate a personale altamente specializzato.

In altri termini, il Collegio territoriale aveva rinvenuto un principio di diritto, a tenore del quale, in presenza di macchine complesse, l'attività di formazione del lavoratore che vi sia addetto attiene unicamente al funzionamento complessivo delle stesse e non delle singole componenti; né occorre che egli sia formato per intervenire sulla macchina ove ciò implichi conoscenze di particolare qualificazione.

Sul punto, la Cassazione ha ricordato che,  a mente del citato art.38 (1), il datore di lavoro deve assicurarsi che:

a) i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;

b) i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici ricevono un addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad altre persone.

Gli ermellini hanno quindi chiarito che tale norma deve essere letta tenendo presente la previsione dell'art.35, comma 5, del D.Lgs. n.626/1994, esplicitamente richiamata dall'art.38, la quale prende in considerazione le attrezzature che richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici.

In simili casi, dunque, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati e che, in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.

Giova inoltre rilevare che la definizione legale, oggi sancita dall'art.2 del D.Lgs. n.81/2008, si riferisce al processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

Dalle disposizioni appena richiamate è possibile concludere  che, ove si tratti della formazione riguardo all'uso di macchine complesse, la formazione adeguata, della quale fanno parola gli artt.38 e 35, comma 5, citati, non si esaurisce nella fornitura di nozioni tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa, piuttosto, è costituita dalla creazione o dal rafforzamento di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei compiti assegnati.

In sostanza,  quando si tratti di attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni riservate a personale specializzato, detto obbligo di formazione non è preposto unicamente alla conoscenza di  ciò che deve essere fatto ma anche di ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri riservato.

Valerio Pollastrini

1)      - oggi trasfuso nell'art.73 del D.Lgs. n.81/2008;

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