Dopo
che il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Piacenza aveva
condannato un datore di lavoro, ritenuto colpevole della morte di un dipendente,
la Corte di Appello di Bologna aveva riformato la pronuncia di primo grado, assolvendo
l’imputato dal reato di omicidio colposo commesso con violazione di norme per
la prevenzione degli infortuni sul lavoro e dalla contravvenzione di cui
all'articolo 38 del D.Lgs. n.626/1994.
Secondo
l'accertamento condotto nei gradi di merito, il lavoratore, addetto alla conduzione della
macchina raccoglibietole Barigelli B/6 4 x 4, nel corso dell'operazione di
sostituzione di una delle ruote anteriori, operazione alle quale attendeva un
collega, mentre il mezzo era a motore acceso e con il gruppo anteriore
defogliatore-scavatore alzato, si era portato nella parte posteriore della macchina
e, rimuovendo la vite che univa la leva di comando del sensore dello sterzo al
sensore stesso, era rimasto schiacciato
fra il supporto dei pistoni dello sterzo e la ruota posteriore sinistra,
riportando lesioni che ne avevano cagionato la morte.
Il
datore di lavoro era stato accusato di
non aver fornito alla vittima un’adeguata
e specifica formazione in relazione ai rischi connessi all'attività svolta,
atteso che questi aveva eseguito una
manovra di estrema pericolosità, ignorando i rischi ai quali in tal modo si
esponeva.
Nell’assolvere
l’imputato, la Corte del merito aveva precisato che al datore di lavoro non
incombeva l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte
le parti della complessa macchina raccoglibietole, ivi comprese quelle relative
agli apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni.
Per
il giudice dell’appello, in sostanza, l'adeguata e specifica formazione
prevista dalla normativa sulla sicurezza non poteva essere estesa a quelle
operazioni tecniche complesse, riservate a personale altamente specializzato.
Il
collegio distrettuale, inoltre, aveva ritenuto ineliminabile il dubbio in ordine al nesso di
causalità, in quanto il lavoratore aveva posto in essere un'azione esulante
dalle sue mansioni di addetto alla conduzione della macchina in questione,
azione riservata a personale specializzato della ditta costruttrice, attuando
così una condotta abnorme, anomala ed imprevedibile.
Investita
della questione, la Cassazione ha disposto l’annullamento, senza rinvio, della
sentenza di appello, limitatamente alla contravvenzione addebitata
all'imputato, essendo la medesima estinta per essere decorso l'intero termine
massimo di prescrizione.
Nella
premessa, gli ermellini hanno ricordato come, ciò che aveva indotto la Corte di
Appello ad una decisione di segno contrario, rispetto a quella del Tribunale di
Piacenza, fosse l'interpretazione della disciplina in materia di formazione del
lavoratore, quale enunciata dall'art.38 del
D.Lgs. n.626/1994, legge vigente al tempo del sinistro.
La
Corte distrettuale aveva ritenuto che al datore di lavoro non incombeva
l'obbligo di fornire specifica formazione sul funzionamento di tutte le parti
della complessa macchina raccoglibietole, ivi comprese quelle relative agli
apparati elettro-idraulici che comandavano le molteplici funzioni, sostenendo che l'adeguata e specifica
formazione non poteva essere estesa a quelle operazioni tecniche complesse
riservate a personale altamente specializzato.
In
altri termini, il Collegio territoriale aveva rinvenuto un principio di
diritto, a tenore del quale, in presenza di macchine complesse, l'attività di
formazione del lavoratore che vi sia addetto attiene unicamente al
funzionamento complessivo delle stesse e non delle singole componenti; né
occorre che egli sia formato per intervenire sulla macchina ove ciò implichi
conoscenze di particolare qualificazione.
Sul
punto, la Cassazione ha ricordato che, a
mente del citato art.38 (1), il datore di
lavoro deve assicurarsi che:
a)
i lavoratori incaricati di usare le attrezzature di lavoro ricevono una
formazione adeguata sull'uso delle attrezzature di lavoro;
b)
i lavoratori incaricati dell'uso delle attrezzature che richiedono conoscenze e
responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici ricevono un
addestramento adeguato e specifico che li metta in grado di usare tali
attrezzature in modo idoneo e sicuro anche in relazione ai rischi causati ad
altre persone.
Gli
ermellini hanno quindi chiarito che tale norma deve essere letta tenendo presente
la previsione dell'art.35, comma 5, del D.Lgs. n.626/1994, esplicitamente
richiamata dall'art.38, la quale prende in considerazione le attrezzature che
richiedono per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione
ai loro rischi specifici.
In
simili casi, dunque, il datore di lavoro deve assicurarsi che l'uso
dell'attrezzatura di lavoro sia riservato a lavoratori all'uopo incaricati e
che, in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, il lavoratore
interessato sia qualificato in maniera specifica per svolgere tali compiti.
Giova
inoltre rilevare che la definizione legale, oggi sancita dall'art.2 del D.Lgs.
n.81/2008, si riferisce al processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi.
Dalle
disposizioni appena richiamate è possibile concludere che, ove si tratti della formazione riguardo
all'uso di macchine complesse, la formazione adeguata, della quale fanno parola
gli artt.38 e 35, comma 5, citati, non si esaurisce nella fornitura di nozioni
tecniche atte ad eseguire una determinata operazione; essa, piuttosto, è
costituita dalla creazione o dal rafforzamento di competenze per lo svolgimento
in sicurezza dei compiti assegnati.
In
sostanza, quando si tratti di
attrezzature di elevata complessità, suscettibili di richiedere operazioni
riservate a personale specializzato, detto obbligo di formazione non è preposto
unicamente alla conoscenza di ciò che
deve essere fatto ma anche di ciò da cui astenersi, proprio perché ad altri
riservato.
Valerio
Pollastrini
1)
-
oggi trasfuso nell'art.73 del D.Lgs. n.81/2008;
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