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sabato 25 ottobre 2014

Lsu – Impossibile conversione in rapporto subordinato

Nella sentenza n.22287 del 21 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che l’occupazione temporanea in lavori socialmente utili non può qualificarsi come rapporto di lavoro subordinato, in quanto la normativa di riferimento esclude espressamente una simile possibilità.

Nella pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che, a proposito dei lavori socialmente utili, l’art.8 del D.Lgs. n.468/1997, successivamente riprodotto, negli stessi termini, dall’art.4 del D.Lgs. n.81/200, prevede che l’utilizzazione dei lavoratori in questione non determina l’instaurazione di un rapporto di lavoro.

L’instaurazione di un Lsu, infatti, determina la costituzione di un rapporto speciale che coinvolge il lavoratore, l’Amministrazione Pubblica beneficiaria della prestazione e l’Ente Previdenziale erogatore dell’emolumento.

Detto rapporto, in sostanza, risulta connotato da una matrice assistenziale, nella quale assume particolare incidenza una componente formativa, finalizzata alla riqualificazione del personale in questione nell’ottica di una futura ricollocazione.

In conclusione, gli ermellini hanno ribadito che, anche nel caso in cui le prestazioni rese dal lavoratore siano difformi da quelle previste nel programma originario, non è possibile pervenire alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione utilizzatrice.

Valerio Pollastrini

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