Nella
pronuncia in commento, infatti, la Suprema Corte ha ricordato che, a proposito
dei lavori socialmente utili, l’art.8 del D.Lgs. n.468/1997, successivamente
riprodotto, negli stessi termini, dall’art.4 del D.Lgs. n.81/200, prevede che l’utilizzazione
dei lavoratori in questione non determina l’instaurazione di un rapporto di
lavoro.
L’instaurazione
di un Lsu, infatti, determina la costituzione di un rapporto speciale che
coinvolge il lavoratore, l’Amministrazione Pubblica beneficiaria della
prestazione e l’Ente Previdenziale erogatore dell’emolumento.
Detto
rapporto, in sostanza, risulta connotato da una matrice assistenziale, nella
quale assume particolare incidenza una componente formativa, finalizzata alla
riqualificazione del personale in questione nell’ottica di una futura
ricollocazione.
In
conclusione, gli ermellini hanno ribadito che, anche nel caso in cui le
prestazioni rese dal lavoratore siano difformi da quelle previste nel programma
originario, non è possibile pervenire alla costituzione di un rapporto di
lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze della Pubblica Amministrazione
utilizzatrice.
Valerio
Pollastrini
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