Il
caso in commento è quello del direttore della Fondazione per la Scuola della
Compagnia di San Paolo che aveva chiesto al Tribunale di Torino di accertare
l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale in luogo
del suo inquadramento formale con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa.
Nel
costituirsi in giudizio, la convenuta Fondazione, al fine di escludere la
pretesa configurabilità di un rapporto
di lavoro subordinato, aveva rilevato che la carica di direttore fosse inclusa
nello statuto tra le funzioni istituzionali.
Sia
il Tribunale che, successivamente, la Corte di Appello di Torino, però, avevano
accolto la domanda del lavoratore.
Contro
la pronuncia della Corte del merito, la Fondazione aveva adito la Cassazione che,
investita della questione, ha rigettato il ricorso.
Nella
premessa, la Suprema Corte ha ricordato che il lavoratore aveva rivestito la
qualifica di direttore della Fondazione,
ovvero uno degli organi dell'Ente previsti dallo Statuto, il cui articolo 10
dispone che "Il Direttore è nominato dal Consiglio direttivo, su proposta
del Presidente, con incarico professionale quadriennale rinnovabile e
revocabile, in base ai requisiti di cultura, esperienza e capacità lavorativa;
il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore
vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio direttivo; il
Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della
Fondazione per la scuola e sovrintende alla gestione del personale".
Gli
ermellini hanno quindi osservato come, di per sé, rappresentare l’organo di una
persona giuridica non esclude la possibilità di configurare tra le parti un
rapporto subordinato, qualora sussistano le caratteristiche
dell'assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare
esercitati dall’amministrazione dell'Ente.
Entrando
nello specifico, la Cassazione ha ricordato che l'unica situazione che preclude
la coesistenza della duplice veste è quella dell'amministratore unico di
società, attesa l'incompatibilità tra la
qualità di lavoratore subordinato e quella di organo competente.
Al
di fuori di tale preclusione, pertanto, ai fini del riconoscimento della natura
subordinata del rapporto, è necessario che chi rivesta cariche sociali di una
società di capitali fornisca la prova del suo
assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare
dell'organo di amministrazione dell’azienda nel suo complesso.
La
Suprema Corte ha proseguito precisando che, analogamente alle prestazioni
caratterizzate dagli elevati contenuti professionale, creativo o intellettuale,
non vincolate che da una direzione costante del datore di lavoro o dalla regolarità degli orari, anche nel caso di lavoro
dirigenziale il parametro distintivo della subordinazione deve essere
necessariamente valutato, o escluso, mediante il ricorso ai c.d. “criteri complementari
o sussidiari, quali, ad esempio, la periodicità e predeterminazione della
retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo
dell’azienda, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e
l'assenza di rischio in capo al lavoratore.
Tornando
al caso di specie, la Corte ha osservato che i principi suddetti possono essere
estesi alla prestazione svolta dal
direttore della Fondazione, anche in considerazione della stessa configurazione
dei suoi compiti e dei suoi poteri derivanti dalle previsioni statutarie.
La
Cassazione ha quindi sottolineato come la Corte del merito, al fine di verificare se le parti avessero
effettivamente voluto porre in essere un
contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, avesse esaminato le modalità
di realizzazione della prestazione del direttore.
In
tal modo, il giudice dell’appello aveva accertato la corretta natura del
rapporto intercorso tra le parti in base alla valorizzazione del principio di
effettività.
A
ciò gli ermellini hanno aggiunto che le
motivazioni esplicitate dalla Corte territoriale a sostegno del risultato
raggiunto appaiono del tutto coerenti con le differenze fondamentali che
intercorrono tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo.
Nel
merito, infatti, la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente la
subordinazione dopo aver accertato la presenza nel rapporto dei seguenti
elementi: assoluta centralità ed indispensabilità della funzione rispetto
all'attività dell'Ente; inserimento pieno ed esclusivo nella struttura
gerarchica ed organizzativa della Fondazione; interazione continua tra il
lavoratore ed il segretario alle dipendenze della Compagnia di San Paolo in
distacco; necessità di relazionare in
ordine ai progetti e alle possibili linee di sviluppo al Consiglio direttivo, imputazione
alla Fondazione dei risultati e dei rischi dell'attività, continuità ed esclusività della prestazione resa,
assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale da parte del direttore
ricorrente.
Si
tratta di caratteristiche che non possono adattarsi al paradigma configurato dell'art.2222
del codice civile, non potendo identificarsi in un'opera o un servizio, ma
nella conduzione complessiva dell'attività della Fondazione per la scuola, e
quindi nella totale messa a disposizione delle energie lavorative del direttore
per lo svolgimento di tali funzioni.
Valerio
Pollastrini
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