Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


giovedì 16 ottobre 2014

La subordinazione può sussistere anche nell’assolvimento di una carica statutaria

Nella sentenza n.18476 del 1° settembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che le prestazioni rese nell’assolvimento di una carica prevista dallo statuto di una società di capitali possono configurare un rapporto di lavoro subordinato.  

Il caso in commento è quello del direttore della Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo che aveva chiesto al Tribunale di Torino di accertare l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato di natura dirigenziale in luogo del suo inquadramento formale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Nel costituirsi in giudizio, la convenuta Fondazione, al fine di escludere la pretesa configurabilità di un rapporto di lavoro subordinato, aveva rilevato che la carica di direttore fosse inclusa nello statuto tra le funzioni istituzionali.

Sia il Tribunale che, successivamente, la Corte di Appello di Torino, però, avevano accolto la domanda del lavoratore.

Contro la pronuncia della Corte del merito, la Fondazione aveva adito la Cassazione che, investita della questione, ha rigettato il ricorso.

Nella premessa, la Suprema Corte ha ricordato che il lavoratore aveva rivestito la qualifica di  direttore della Fondazione, ovvero uno degli organi dell'Ente previsti dallo Statuto, il cui articolo 10 dispone che "Il Direttore è  nominato dal Consiglio direttivo, su proposta del Presidente, con incarico professionale quadriennale rinnovabile e revocabile, in base ai requisiti di cultura, esperienza e capacità lavorativa; il trattamento economico e la posizione giuridica e normativa del Direttore vengono stabiliti con apposita deliberazione del Consiglio direttivo; il Direttore ha la responsabilità dell'organizzazione e del funzionamento della Fondazione per la scuola e sovrintende alla gestione del personale".

Gli ermellini hanno quindi osservato come, di per sé, rappresentare l’organo di una persona giuridica non esclude la possibilità di configurare tra le parti un rapporto subordinato, qualora sussistano le caratteristiche dell'assoggettamento del lavoratore ai poteri direttivo, di controllo e disciplinare esercitati dall’amministrazione dell'Ente.

Entrando nello specifico, la Cassazione ha ricordato che l'unica situazione che preclude la coesistenza della duplice veste è quella dell'amministratore unico di società, attesa l'incompatibilità  tra la qualità di lavoratore subordinato e quella di organo competente.

Al di fuori di tale preclusione, pertanto, ai fini del riconoscimento della natura subordinata del rapporto, è necessario che chi rivesta cariche sociali di una società di capitali fornisca la prova del suo  assoggettamento al potere direttivo, di controllo e disciplinare dell'organo di amministrazione dell’azienda nel suo complesso.

La Suprema Corte ha proseguito precisando che, analogamente alle prestazioni caratterizzate dagli elevati contenuti professionale, creativo o intellettuale, non vincolate che da una direzione costante  del datore di lavoro o dalla regolarità  degli orari, anche nel caso di lavoro dirigenziale il parametro distintivo della subordinazione deve essere necessariamente valutato, o escluso, mediante il ricorso ai c.d. “criteri complementari o sussidiari, quali, ad esempio, la periodicità e predeterminazione della retribuzione, il coordinamento dell'attività lavorativa con l'assetto organizzativo dell’azienda, l'assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale e l'assenza di rischio in capo al lavoratore.

Tornando al caso di specie, la Corte ha osservato che i principi suddetti possono essere estesi  alla prestazione svolta dal direttore della Fondazione, anche in considerazione della stessa configurazione dei suoi compiti e dei suoi poteri derivanti dalle previsioni statutarie.

La Cassazione ha quindi sottolineato come la Corte del merito,  al fine di verificare se le parti avessero effettivamente voluto porre in essere  un contratto di lavoro subordinato ovvero autonomo, avesse esaminato le modalità di realizzazione della prestazione del direttore.

In tal modo, il giudice dell’appello aveva accertato la corretta natura del rapporto intercorso tra le parti in base alla valorizzazione del principio di effettività.

A ciò gli ermellini hanno  aggiunto che le motivazioni esplicitate dalla Corte territoriale a sostegno del risultato raggiunto appaiono del tutto coerenti con le differenze fondamentali che intercorrono tra il rapporto di lavoro subordinato e quello autonomo.

Nel merito, infatti, la Corte d'Appello aveva ritenuto sussistente la subordinazione dopo aver accertato la presenza nel rapporto dei seguenti elementi: assoluta centralità ed indispensabilità della funzione rispetto all'attività dell'Ente; inserimento pieno ed esclusivo nella struttura gerarchica ed organizzativa della Fondazione; interazione continua tra il lavoratore ed il segretario alle dipendenze della Compagnia di San Paolo in distacco;  necessità di relazionare in ordine ai progetti e alle possibili linee di sviluppo al Consiglio direttivo, imputazione alla Fondazione dei risultati e dei rischi dell'attività,  continuità ed esclusività della prestazione resa, assenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale da parte del direttore ricorrente.

Si tratta di caratteristiche che non possono  adattarsi al paradigma configurato dell'art.2222 del codice civile, non potendo identificarsi in un'opera o un servizio, ma nella conduzione complessiva dell'attività della Fondazione per la scuola, e quindi nella totale messa a disposizione delle energie lavorative del direttore per lo svolgimento di tali funzioni.

Valerio Pollastrini

Nessun commento:

Posta un commento