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mercoledì 29 ottobre 2014

Pubblico impiego – Lavoratore impiegato in violazione di disposizioni imperative – Diritto al risarcimento del danno

Nella sentenza n.18855 dell’8 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito il diritto al risarcimento del danno in favore del lavoratore che abbia reso la prestazione in favore della Pubblica Amministrazione, in violazione delle norme di legge.

Nella pronuncia in commento, gli ermellini hanno ricordato che, ai sensi dell’art.36, comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, dalla violazione di disposizione imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni, non può scaturire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato con i medesimi Enti, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.

In simili casi, pertanto, il lavoratore, privato per legge della possibilità di ottenere la costituzione del rapporto di pubblico impiego, ha diritto solo al risarcimento del danno derivante dalla prestazione resa in violazione di disposizioni imperative.

Al verificarsi della circostanza suddetta, le Amministrazioni, qualora la predetta violazione sia dovuta a dolo o colpa grave, dovranno agire nei confronti dei dirigenti responsabili per recuperare le somme pagate a titolo risarcitorio.

Valerio Pollastrini

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