Nella
pronuncia in commento, gli ermellini hanno ricordato che, ai sensi dell’art.36,
comma 5, del D.Lgs. n.165/2001, dalla violazione di disposizione imperative
riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori, da parte delle Pubbliche Amministrazioni,
non può scaturire la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
con i medesimi Enti, ferma restando ogni responsabilità e sanzione.
In
simili casi, pertanto, il lavoratore, privato per legge della possibilità di
ottenere la costituzione del rapporto di pubblico impiego, ha diritto solo al
risarcimento del danno derivante dalla prestazione resa in violazione di
disposizioni imperative.
Al
verificarsi della circostanza suddetta, le Amministrazioni, qualora la predetta
violazione sia dovuta a dolo o colpa grave, dovranno agire nei confronti dei
dirigenti responsabili per recuperare le somme pagate a titolo risarcitorio.
Valerio
Pollastrini
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