Il
caso di specie è scaturito dall’infortunio del dipendente di una società,
demandato in distacco presso una vetreria.
In
seguito all’incidente, sia il datore di lavoro che il titolare dell’azienda
nella quale, di fatto, il dipendente svolgeva la prestazione, erano stati
ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi, aggravate
dalla violazione della normativa antinfortunistica.
L’infortunio
si era verificato mentre il dipendente era adibito alla movimentazione di
enormi lastre di vetro delle dimensioni di m. 3 per m. 2,50, del peso
complessivo di 22 quintali circa, con l’ausilio di un precario carrellino a rotelle.
Nel
ribaltarsi, il carico aveva investito il lavoratore, provocandogli delle
lesioni giudicate guaribili in 272 giorni, con indebolimento permanente di un
organo.
Al
titolare della vetreria era stata contestata la mancata informazione all’infortunato,
sui rischi specifici della sua azienda, oltre l’omessa fornitura al dipendente delle attrezzature idonee alla movimentazione
di carichi pesanti.
Al
datore di lavoro della società distaccante, invece, era stata addebitata la
mancata informazione sui rischi ai quali il dipendente sarebbe rimasto esposto
nell’esecuzione, presso altra azienda, di mansioni diverse da quelle
abitualmente rese.
In
sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che, in caso
di distacco dei lavoratori, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono
a carico del distaccatario, salvo quelli di
formazione e informazione che, conseguentemente, restano a carico del
distaccante.
Valerio
Pollastrini
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