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mercoledì 29 ottobre 2014

Obblighi di sicurezza in caso di distacco del lavoratore

Nella sentenza n.30483 del 10 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ricordato che, in caso di distacco del dipendente, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del impresa utilizzatrice, fatta eccezione di quelli della formazione e informazione che rimangono a carico del datore di lavoro distaccante.

Il caso di specie è scaturito dall’infortunio del dipendente di una società, demandato in distacco presso una vetreria.

In seguito all’incidente, sia il datore di lavoro che il titolare dell’azienda nella quale, di fatto, il dipendente svolgeva la prestazione, erano stati ritenuti responsabili del reato di lesioni personali colpose gravi, aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica.

L’infortunio si era verificato mentre il dipendente era adibito alla movimentazione di enormi lastre di vetro delle dimensioni di m. 3 per m. 2,50, del peso complessivo di 22 quintali circa, con l’ausilio  di un precario carrellino a rotelle.

Nel ribaltarsi, il carico aveva investito il lavoratore, provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 272 giorni, con indebolimento permanente di un organo.

Al titolare della vetreria era stata contestata la mancata informazione all’infortunato, sui rischi specifici della sua azienda, oltre l’omessa fornitura al dipendente  delle attrezzature idonee alla movimentazione di carichi pesanti.

Al datore di lavoro della società distaccante, invece, era stata addebitata la mancata informazione sui rischi ai quali il dipendente sarebbe rimasto esposto nell’esecuzione, presso altra azienda, di mansioni diverse da quelle abitualmente rese.

In sostanza, nella pronuncia in commento la Suprema Corte ha ribadito che, in caso di distacco dei lavoratori, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, salvo quelli   di formazione e informazione che, conseguentemente, restano a carico del distaccante.

Valerio Pollastrini

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