Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ricordato come la finalità
perseguita dall’art.7, comma 5, della Legge n.223/1991 sia quella di indirizzare
ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, in modo da
ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato.
In
simili casi, infatti, attraverso l’indennità di mobilità il soggetto disoccupato
riceve un contributo finanziario destinato
a coprire le spese iniziali richieste per avviare un’attività in proprio.
Di
conseguenza, l’instaurazione di un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, suscettibile di redditività, ponendo fine allo stato di bisogno scaturito
dalla disoccupazione involontaria, determina la cessazione sia del diritto all’indennità di disoccupazione
che di quello all’indennità di mobilità.
Valerio
Pollastrini
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