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domenica 5 ottobre 2014

Niente mobilità o disoccupazione se si attiva una co.co.co

Nella sentenza n.20826/2014, la Cassazione ha precisato che, attivando un contratto di collaborazione, il lavoratore disoccupato perde il diritto alla prosecuzione del trattamento di mobilità.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ricordato come la finalità perseguita dall’art.7, comma 5, della Legge n.223/1991 sia quella di indirizzare ed incentivare il disoccupato in mobilità verso attività autonome, in modo da ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato.

In simili casi, infatti, attraverso l’indennità di mobilità il soggetto disoccupato riceve un contributo finanziario destinato a coprire le spese iniziali richieste per avviare  un’attività in proprio.

Di conseguenza, l’instaurazione di un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, suscettibile di redditività, ponendo fine allo stato di bisogno scaturito dalla disoccupazione involontaria, determina la cessazione sia  del diritto all’indennità di disoccupazione che di quello  all’indennità di mobilità.

Valerio Pollastrini

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