Nel
caso in cui la percentuale della rendita venga definitivamente stabilita in
giudizio in una misura minore, il lavoratore dovrà, pertanto, restituire
all’Inail quanto già percepito in più.
Il
caso di specie è quello di un lavoratore che, in seguito ad un infortunio, aveva
ottenuto dal Tribunale il
diritto ad un’indennità nella più alta percentuale del 60%, rispetto a
quella stimata inizialmente nella misura del 52%.
Tuttavia,
la Corte di Appello aveva successivamente riformato parzialmente la decisione
del Tribunale, avendo accertato un aggravamento dei postumi nella diversa minor
misura del 57% .
L'Inail,
che aveva posto in esecuzione la sentenza di primo grado, aveva quindi agito
per il recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle inferiori
ritenute dovute in sede di appello, operando a tal fine la trattenuta di un
quinto sul rateo mensile della rendita.
A
questo punto, il lavoratore aveva impugnato l’atto disposto dall’Istituto
Assicurativo dinnanzi al Tribunale di Genova, sostenendo che l’Inail non
potesse compensare il credito vantato con l'ammontare della rendita inizialmente
liquidatagli in misura maggiore.
Sia
il giudice di primo grado che la Corte di Appello di Genova, però, avevano respinto
la domanda del lavoratore.
Dello
stesso avviso è stata la Cassazione che, investita della questione, ha chiarito
come, dal momento che i rispettivi crediti
vantati dalle parti traevano origine dal medesimo rapporto, contrariamente a
quanto sostenuto dal ricorrente, nella fattispecie non operasse il precluso istituto
della compensazione, bensì quello della compensazione impropria.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento