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domenica 5 ottobre 2014

Il lavoratore deve restituire la maggiore rendita da infortunio eventualmente percepita

Nella sentenza n.19496 del 16 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che fino a quando la sentenza relativa ad una rendita Inail, corrisposta in seguito ai postumi di un infortunio, l’importo percepito a tale titolo dal lavoratore non è definitivo.

Nel caso in cui la percentuale della rendita venga definitivamente stabilita in giudizio in una misura minore, il lavoratore dovrà, pertanto, restituire all’Inail quanto  già percepito in più.

Il caso di specie è quello di un lavoratore che, in seguito ad un infortunio, aveva ottenuto  dal  Tribunale il  diritto ad un’indennità nella più alta percentuale del 60%, rispetto a quella stimata inizialmente nella misura del 52%.

Tuttavia, la Corte di Appello aveva successivamente riformato parzialmente la decisione del Tribunale, avendo accertato un aggravamento dei postumi nella diversa minor misura del 57% .

L'Inail, che aveva posto in esecuzione la sentenza di primo grado, aveva quindi agito per il recupero delle somme corrisposte in eccedenza rispetto a quelle inferiori ritenute dovute in sede di appello, operando a tal fine la trattenuta di un quinto sul rateo mensile della rendita.

A questo punto, il lavoratore aveva impugnato l’atto disposto dall’Istituto Assicurativo dinnanzi al Tribunale di Genova, sostenendo che l’Inail non potesse   compensare il credito vantato  con l'ammontare della rendita inizialmente liquidatagli in misura maggiore.

Sia il giudice di primo grado che la Corte di Appello di Genova, però, avevano respinto la domanda del lavoratore.

Dello stesso avviso è stata la Cassazione che, investita della questione, ha chiarito come,  dal momento che i rispettivi crediti vantati dalle parti traevano origine dal medesimo rapporto, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, nella fattispecie non operasse il precluso istituto della compensazione, bensì quello della compensazione impropria.

Valerio Pollastrini

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