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domenica 5 ottobre 2014

Anche se lavora la ex moglie ha diritto al mantenimento

Nell’Ordinanza n.19382 del 15 settembre 2014, la Corte di Cassazione è stata chiamata a stabilire se sia legittimo  riconoscere un assegno di mantenimento alla ex moglie anche nel caso in cui quest’ultima possiede  un  lavoro.

Il caso di specie è quello che ha riguardato un uomo, titolare di un’azienda floro-vivaistica, e la sua  ex moglie che, impegnata in un’attività di lavoro subordinato a basso reddito, doveva, al contempo,  accudire i due figli, uno dei quali portatore di handicap.

Investita della questione, la Suprema Corte, rilevato l'evidente squilibrio delle rispettive risorse economiche, ha confermato  la decisione con la quale i giudici del merito avevano riconosciuto in favore della donna un assegno divorzile.

Nella vicenda in commento, pertanto, ai fini del diritto al mantenimento, è risultato decisivo il notevole divario economico sussistente tra le parti.

Il predetto assegno, infatti, ha lo scopo di garantire all’ex coniuge, ritenuto economicamente più debole, il mantenimento dello stesso tenore di vita  goduto durante il matrimonio.

Valerio Pollastrini

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