Richiamando
la normativa di riferimento, l’Ente ha ricordato come la c.d. “maxisanzione”
debba essere irrogata alle aziende che
impieghino lavoratori subordinati
senza averne preventivamente comunicato
l’assunzione al Centro per l’Impiego, a meno che, dagli adempimenti di
carattere contributivo precedentemente assolti, sia possibile dimostrare la volontà del datore di lavoro di non
occultare detti rapporti, anche se di natura differente da quella subordinata.
La
Nota in commento ha poi ricordato come, in riferimento al lavoro autonomo
occasionale, il Ministero del Lavoro
avesse già avuto modo di precisare (2) che il personale ispettivo, in assenza
della documentazione utile per una verifica della pretesa autonomia del
rapporto, dovesse irrogare la maxisanzione.
Nella
stessa occasione, inoltre, il Ministero, sempre ai fini della non applicabilità
della maxisanzione, aveva sottolineato la
rilevanza della valida documentazione fiscale, laddove la prestazione di lavoro
autonomo occasionale fosse stata riqualificata dagli ispettori come prestazione
di lavoro subordinato.
In
pratica, per valida documentazione fiscale, idonea ad escludere l’applicazione
della maxisanzione, deve intendersi la documentazione fiscale obbligatoria prodotta
in relazione al periodo oggetto di accertamento, come, ad esempio, il versamento delle ritenute d’acconto tramite
modello F24, le rilevazioni contabili ed il Modello 770.
In
conclusione, la Nota ha precisato che, qualora sia stata emessa regolare
ritenuta d’acconto, trascritta nella documentazione fiscale obbligatoria, anche
in caso di riqualificazione del rapporto di lavoro autonomo in rapporto di
lavoro di tipo subordinato, il personale ispettivo non potrà applicare la maxisanzione per lavoro nero.
Valerio
Pollastrini
1)
-
prot. n.37/0016920/MA007.A001;
2)
–
Ministero del Lavoro, Circolare n.38/2010;
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