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martedì 21 ottobre 2014

Lavoratore deceduto in seguito ad una malattia professionale - Diritto degli eredi al risarcimento integrale dei danni patiti

Nella sentenza n.21917 del 16 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha chiarito che, qualora il lavoratore muoia in seguito alla malattia contratta per cause di servizio, ogni familiare superstite è titolare di un autonomo diritto all’integrale risarcimento dei danni non patrimoniali, comprensivi di quelli biologico, morale ed esistenziale.

Il caso di specie è quello che ha avuto ad oggetto  la domanda di risarcimento proposta degli eredi di un  medico specialista in gastroenterologia in un centro tumori, deceduto in seguito ad una malattia professionale.

La Corte di Appello aveva disposto in favore dei ricorrenti la sola liquidazione del danno morale iure proprio,  dichiarando, tuttavia, inammissibile la domanda di risarcimento dei danni esistenziale e morale iure hereditatis.

Investita della questione, la Cassazione ha precisato  come il danno morale subito dal deceduto costituisse una voce risarcitoria distinta rispetto al danno biologico dallo stesso subito, in quanto attinente alle sofferenze psicofisiche del danneggiato e non alle conseguenze invalidanti della sua integrità psicofisica.

Di conseguenza, il danno morale, pur costituendo, al pari di quello biologico, un pregiudizio non patrimoniale, non è ricompreso in quest’ultimo e va liquidato autonomamente, in forza, oltre che  delle disposizioni di legge,  della differenza ontologica esistente tra di essi.

In sostanza,  i danni predetti sono costituiti da due differenti aspetti: il dolore ulteriore e la significativa alterazione della vita quotidiana.

A proposito  del danno morale, la Suprema Corte ha poi ribadito come lo stesso risulti configurato anche con riferimento all’evento morte del soggetto danneggiato, conseguente a distanza di tempo dalla lesione.

Il c.d. “ danno catastrofale”, pertanto,  va ritenuto del tutto diverso da quello c.d. “tanatologico”, connesso alla perdita della vita, che va incluso nella categoria del danno non patrimoniale ed è risarcibile in favore degli eredi del defunto.

In merito al risarcimento del danno esistenziale iure proprio patito dagli eredi, gli ermellini hanno sottolineato, invece, come, in considerazione delle alterazioni dell’esistenza futura dei familiari superstiti, la relativa liquidazione debba avvenire in via autonoma e secondo l’applicazione di criteri di valutazione equitativa.

In virtù di tutte le riportate considerazioni, la Cassazione, sconfessando la pronuncia di appello, ha concluso osservando che, in caso di perdita definitiva del rapporto matrimoniale e parentale, ciascuno dei familiari superstiti ha diritto ad una liquidazione comprensiva di tutto il danno non patrimoniale subito, in proporzione alla durata e all’intensità del vissuto, nonché alla composizione del restante nucleo familiare in grado di prestare assistenza morale e materiale, avuto riguardo all'età della vittima e a quella dei familiari danneggiati, alla personalità individuale di costoro, alla loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto.

Valerio Pollastrini

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