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martedì 7 ottobre 2014

Mancata presentazione del DM-10 – Evasione contributiva

Nella sentenza n.20822 del 2 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in assenza del ravvedimento operoso, la ritardata presentazione del modello DM10, anche solo per un giorno, configura l’ipotesi dell’evasione contributiva.

Nel caso di specie un’azienda aveva convenuto in giudizio l’Inps per ottenere la restituzione della sanzione “una tantum” di 28.533,21 €, irrogata dall’Istituto per la ritardata presentazione del modello DM10 relativo al mese di novembre 1998.

La ricorrente, precisando che il modello suddetto era stato presentato con un solo giorno di ritardo, aveva dedotto l'illegittima applicazione della sanzione prevista in caso di evasione contributiva, configurandosi nella fattispecie la meno grave ipotesi dell’omissione.

La Corte di Appello di Brescia, aveva confermato la sentenza nella quale il Tribunale di Bergamo, rigettando il ricorso, aveva ritenuto sussistenti  i presupposti della "evasione" contributiva e non quelli della "omissione".

In particolare, la Corte del merito aveva precisato come, pur avendo la società diritto a rientrare nell'ipotesi dell’omissione in relazione alla presentazione della denuncia con un solo giorno di ritardo, non avendo effettuato il pagamento entro trenta giorni dalla denuncia tramite"ravvedimento operoso", la fattispecie doveva essere ricondotta alla più grave ipotesi della evasione.

Contro questa pronuncia, l’azienda aveva proposto ricorso per Cassazione, sostenendo che la tardiva presentazione del modello DM/10 non configurerebbe una ipotesi di "evasione" contributiva, per la quale è richiesta non la mera inosservanza delle modalità e dei termini di adempimento delle dichiarazioni e comunicazioni imposti ai datori di lavoro, ma l'omessa e/o la difformità di tali dichiarazioni alla realtà delle cose.

Investita della questione, la Suprema Corte ha ritenuto infondata la doglianza della ricorrente.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, ha più volte precisato (1) che la mancata presentazione del modello DM/10  configura la fattispecie della "evasione", ricadente nella previsione di cui all’art.1, comma 217, lett. B), della Legge n.662/1996, che prevede una sanzione una tantum, il cui pagamento (2) può essere evitato, tramite ravvedimento operoso, effettuando la denuncia della situazione debitoria spontaneamente,  prima di contestazioni o richiese dell'ente previdenziale, e comunque entro sei mesi dal temine stabilito per il pagamento dei contributi, purché il versamento degli stessi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia.

Tornando alla vicenda in commento, gli ermellini hanno osservato come i suddetti principi fossero stati correttamente applicati dalla Corte territoriale che, non  ravvisando l'ipotesi del ravvedimento operoso, aveva escluso che la società potesse fruire dei benefici ad esso connessi, non avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto entro i 30 giorni successivi  alla denuncia.

La Cassazione, pertanto, ha concluso con il rigetto del ricorso e la successiva condanna dell’azienda al pagamento delle spese per il processo di legittimità, liquidate in 3.500,00 € per compensi, 100,00 € per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15 %.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.7991/2013; Cass., Sentenza n.24284/2008; Cass. SU, Sentenza n.4808/2005; Cass., Sentenza n.5836/2003;
2)      – In virtù della della modifica apportata al richiamato comma 217, dall'art. 59, comma 22, della Legge n.449/1997;

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