Il
Tribunale ha ricordato nella premessa come, nel caso di specie, il licenziamento
intimato al ricorrente dovesse qualificarsi come recesso individuale per giustificato
motivo oggettivo, determinato, ai sensi dell’art.3 della Legge n.604/1966, da ragioni inerenti all’attività produttiva,
all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.
Sempre
con riguardo a tale fattispecie di recesso, l’art.5 della citata norma prevede
che spetta al datore di lavoro fornire la prova della sussistenza della giusta
causa o del giustificato motivo di licenziamento.
In
sostanza, ai fini del raggiungimento della prova suddetta, l’imprenditore deve
dimostrare le ragioni organizzative o produttive che hanno reso necessaria la
soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente licenziato, nonché la
impossibilità di una sua diversa utilizzazione all'interno dell’azienda (1).
Tornando
al caso di specie, il Tribunale ha sottolineato l’incontestabilità del fatto
che la società avesse effettivamente soppresso l’ufficio
paghe al quale era adibito il lavoratore, affidando tale funzione ad un
soggetto esterno.
Sotto
questo primo aspetto, pertanto, le
ragioni organizzative e produttive che avevano reso necessaria la soppressione del posto di
lavoro erano risultate pienamente
sussistenti.
Per
quanto riguarda l'impossibilità di una diversa utilizzazione del dipendente
licenziato all'interno della azienda (c.d. repechage ), il Tribunale ha
ricordato come la Cassazione abbia più volte chiarito che "in caso di
licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che
adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui
era addetto il lavoratore licenziato, ha l’onere di provare che al momento del
recesso non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa
alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per
l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della sua professionalità,
e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di
tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a
quella del lavoratore licenziato" (2).
In
sostanza, la verifica in questione non può
limitarsi alle sole mansioni che comportino il pieno impiego della
professionalità acquisita dal lavoratore licenziato, ma deve essere estesa a
tutte le mansioni equivalenti, ossia a quelle affini, simili e, comunque, non
incompatibili con le mansioni svolte prima del recesso.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.4688/1991; Cass., Sentenza n.11312/1990;
2)
-
Cass., Sentenza n.12367/2003;
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