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domenica 12 ottobre 2014

Licenziamento per soppressione della posizione lavorativa – Obbligo di repechage

Nella sentenza n.8472 del 22 settembre 2014, il Tribunale di Roma ha ribadito che, ai fini della legittimità del recesso per giustificato motivo oggettivo, l’azienda, nel rispetto del  c.d. “obbligo di repechage”, deve dimostrare di non aver potuto utilizzare il dipendente licenziato in altra mansione, anche se di qualifica inferiore.

Il Tribunale ha ricordato nella premessa come, nel caso di specie, il licenziamento intimato al ricorrente dovesse qualificarsi come recesso individuale per giustificato motivo oggettivo, determinato, ai sensi dell’art.3 della Legge n.604/1966,  da ragioni inerenti all’attività produttiva, all'organizzazione del lavoro ed al regolare funzionamento di essa.

Sempre con riguardo a tale fattispecie di recesso, l’art.5 della citata norma prevede che spetta al datore di lavoro fornire la prova della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento.

In sostanza, ai fini del raggiungimento della prova suddetta, l’imprenditore deve dimostrare le ragioni organizzative o produttive che hanno reso necessaria la soppressione del posto di lavoro occupato dal dipendente licenziato, nonché la impossibilità di una sua diversa utilizzazione  all'interno dell’azienda (1).

Tornando al caso di specie, il Tribunale ha sottolineato l’incontestabilità del fatto che  la società  avesse effettivamente soppresso l’ufficio paghe al quale era adibito il lavoratore, affidando tale funzione ad un soggetto esterno.

Sotto questo primo aspetto, pertanto,  le ragioni organizzative e produttive che avevano reso  necessaria la soppressione del posto di lavoro  erano risultate pienamente sussistenti.

Per quanto riguarda l'impossibilità di una diversa utilizzazione del dipendente licenziato all'interno della azienda (c.d. repechage ), il Tribunale ha ricordato come la Cassazione abbia più volte chiarito che "in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro, che adduca a fondamento del licenziamento la soppressione del posto di lavoro cui era addetto il lavoratore licenziato, ha l’onere di provare che al momento del recesso non sussisteva alcuna posizione di lavoro analoga a quella soppressa alla quale avrebbe potuto essere assegnato il lavoratore licenziato per l'espletamento di mansioni equivalenti a quelle svolte, tenuto conto della sua professionalità, e deve inoltre dimostrare di non avere effettuato per un congruo periodo di tempo successivo al recesso alcuna nuova assunzione in qualifica analoga a quella del lavoratore licenziato" (2).

In sostanza, la verifica in questione non può  limitarsi alle sole mansioni che comportino il pieno impiego della professionalità acquisita dal lavoratore licenziato, ma deve essere estesa a tutte le mansioni equivalenti, ossia a quelle affini, simili e, comunque, non incompatibili con le mansioni svolte prima del recesso.

Valerio Pollastrini

1)      - Cass., Sentenza n.4688/1991; Cass., Sentenza n.11312/1990;
2)      - Cass., Sentenza n.12367/2003;

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