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domenica 19 ottobre 2014

La solidarietà bilaterale

Nella Circolare n.17 del 15 ottobre 2014, la Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in attesa dei necessari chiarimenti dell’Inps, ha fornito la propria interpretazione dell’art.3 della Legge n.92/2012, che ha introdotto l’obbligo del pagamento entro lo scorso  16 novembre del contributo arretrato dello 0,50%, destinato al fondo di solidarietà bilaterale.

Attraverso la predetta disposizione normativa, il legislatore ha voluto rendere universali le tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.

A tal fine è stato scelto lo strumento dei fondi di solidarietà bilaterale, costituiti, nei settori non coperti da cassa integrazione, mediante accordo tra rappresentanze sindacali e datoriali (1), comparativamente più rappresentative a livello nazionale, e istituiti come gestioni previdenziali autonome dell’INPS con decreto del Ministero del Lavoro.

Questa, in sostanza, la ragione per la quale, riguardo alla costituzione dei fondi, è stato lasciato ampio spazio all’autonomia negoziale. Tuttavia,  la natura giuridica di diritto pubblico dei medesimi fondi ha reso necessario l’individuazione dello strumento del decreto interministeriale ai fini della loro valida istituzione e della loro conseguente operatività.

Come accennato nella premessa, l’intenzione di universalizzazione le tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ha reso necessaria l’individuazione dell’obbligo di istituzione presso l’INPS di un fondo di solidarietà residuale che garantisse tali prestazioni  ai soggetti non aventi diritto alla cassa integrazione guadagni straordinaria e ordinaria, anche per effetto della mancata stipulazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art.3, comma 4, della Legge n.92/2012.

Nella Circolare in commento, la Fondazione ha ricordato come il nostro ordinamento giuridico avesse già contemplato ed attuato forme di solidarietà bilaterale (2).

Per coordinare vecchia e nuova disciplina, pertanto, è stato stabilito, per i fondi di solidarietà di cui all’art.2, comma 28, della Legge n.662/1996, l’obbligo di adeguamento alle nuove disposizioni. Per la stessa ragione, per i fondi di solidarietà tra cui i fondi interprofessionali di cui all’art.118 della Legge n.388/2000 e stata invece disposta la sola possibilità di adeguamento.

Con riferimento a questi ultimi, dunque, è stata proprio la previsione della possibilità e non dell’obbligo di adeguamento a rendere opportuna la prescrizione normativa, in base alla quale, in caso di mancato adeguamento, ai soggetti iscritti a tali fondi si applica il fondo di solidarietà residuale (3).

Il fondo di solidarietà residuale
Questo fondo è stato istituito presso l’Inps con il Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia n.79141 del 7 febbraio 2014 (4)

Obbligate al versamento contributivo in favore del Fondo sono le imprese che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione salariale.

In riferimento alle imprese di rilevanza pubblica, l’Inps (5) ha escluso l’operatività della disciplina in disamina solo alla Pubblica Amministrazione (6), a nulla rilevando l’eventuale iscrizione del lavoratore nella gestione ex INPDAP in conseguenza di articolati percorsi lavorativi di passaggio da enti di diritto pubblico ad enti di diritto privato e relativo esercizio di mantenimento di iscrizione nella gestione ex INPDAP.

L’art.6 del Decreto Interministeriale n.7914 ha posto, però, dei limiti alla tutela previdenziale operata dal Fondo relativamente alle esigenze di equilibrio di bilancio.

In particolare, il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare prestazioni in carenza di disponibilità, pertanto, non potrà mai presentare una situazione patrimoniale negativa, come invece accade per quasi tutte le gestioni previdenziali dell’INPS.

Il principio appena espresso ha trovato due seguenti declinazioni:

-         A decorrere dal 1° gennaio 2014, le domande presentate dalle imprese possono essere accolte nei limiti delle risorse esistenti nel fondo. Tale prima regola applicativa andava coordinata con il principio di equità, allorquando una impresa avrebbe potuto ricevere più di quanto versato in termini di contribuzione, esaurendo le risorse esistenti con pregiudizio di tutti gli altri iscritti al fondo.

-         è stato previsto il termine del 1° gennaio 2020, reputato sufficientemente ampio per valutare l’ammontare aggregato della contribuzione versata e delle prestazioni ricevute da ogni singola impresa e, in riferimento al relativo saldo, per parametrare l’ammontare massimo delle prestazioni erogabili per ciascuna impresa (tetto aziendale), in base alla regola della corrispettività in piena rispondenza, per l’appunto, al principio dell’equità.

Il fondo è finalizzato all’erogazione della prestazione calcolata con le stesse regole previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria inclusive del massimale al netto della riduzione pari all’importo derivante dall’applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti.

Così determinata, la prestazione potrà essere  riconosciuta per un massimo di tre mesi continuativi, prorogabili  fino ad un massimo complessivo di 9 mesi.

In aggiunta alla prestazione, inoltre, il lavoratore ha diritto al versamento della contribuzione correlata nella gestione previdenziale alla quale risulta iscritto. Tale contribuzione sarà pienamente utile ai fini del diritto e della misura della pensione.

Gli oneri imposti alle aziende  contemplano un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione imponibile mensile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti ( 2/3 a carico del datore, 1/3 a carico del lavoratore) ed un contributo addizionale, completamente a carico del datore di lavoro, subordinato all’accettazione da parte del fondo della richiesta di accesso alle relative prestazioni.

Per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale è pari al 3% delle retribuzioni perse in seguito alla sospensione o alla riduzione dell’attività.

Per le imprese che  occupano, invece, più di 50 dipendenti, il contributo è pari al 4,50%.

Per espressa previsione della norma istitutiva del fondo, i dirigenti sono esclusi dall’obbligo di iscrizione.

Ovviamente, l’obbligo del contributo ordinario decorre dal 1° gennaio 2014.

Indicazioni operative
Con il messaggio n.6897 dello scorso 8 settembre, l’INPS ha annunciato  la possibilità per le aziende di versare il contributo ordinario dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre 2014, fissando nel 16 dicembre 2014 il termine ultimo per effettuare  il versamento senza applicazione di sanzioni ed interessi, mentre il versamento corrente avrà decorrenza con la mensilità di ottobre 2014, da versare entro il 17 novembre 2014.

La Circolare dei Cdl ha fornito alcune indicazioni operative circa l’individuazione della riferibilità dell’imposizione contributiva al Fondo residuale.

Preliminarmente, la Fondazione ha sottolineato che l’obbligo contributivo verso il fondo in disamina dipende congiuntamente dai due seguenti fattori: 

1)    il settore in cui opera l’azienda in relazione alla possibilità di escludere l’operatività della CIGS, della CIGO e degli altri fondi di solidarietà;

2)    l’azienda impiega nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti. Tale verifica va effettuata relativamente ad ogni mese di contribuzione con la conseguente eventuale fluttuazione dell’obbligo contributivo.

Se il settore in cui opera l’impresa esclude l’operatività della CIGS, della CIGO e degli altri fondi di solidarietà, dunque,  occorrerà verificare solamente il secondo elemento, ossia se nel semestre precedente siano stati occupati mediamente più di 15 dipendenti.

In proposito, l’Inps (7) ha chiarito che nel calcolo non devono essere computati gli apprendisti e gli assunti con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.

Se invece è soddisfatta la condizione di cui al punto 1), segnatamente in riferimento all’operatività nel settore della CIGS o della CIGO,  occorre invece verificare se ricorrono i requisiti occupazionali per l’obbligo di finanziamento della cassa integrazione guadagni, in quanto il verificarsi di tale fattispecie esclude l’imposizione contributiva al fondo residuale.

Sul punto, la Circolare ha ricordato che nel computo dei requisiti occupazionali per l’operatività della cassa integrazione guadagni sono compresi anche gli apprendisti.

Di conseguenza, nel caso in cui dal computo della forza occupazionale emerga la non operatività della cassa integrazione guadagni, è necessario  effettuare nuovamente il computo, inserendo nella base di calcolo anche gli apprendisti per individuare l’imponibilità del contributo ordinario al fondo residuale.

A tal fine, inoltre il computo dei lavoratori part-time dovrebbe essere effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall’ INPS (8) nel precisare che tali lavoratori sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato al tempo pieno.

Infine, occorre sottolineare che la verifica della sussistenza dell’obbligo di contribuzione al fondo va effettuata mensilmente non solo a partire da ottobre 2014 ma per ciascun mese rientrante nel periodo pregresso gennaio-settembre 2014.

Profili di criticità
Come indicato nella premessa, il 16 dicembre 2014 è scaduto il termine per l’assolvimento dell’obbligazione contributiva verso il fondo residuale, relativamente al periodo 1° gennaio 2014-30 settembre 2014.

In attesa di specifiche istruzioni amministrative, la Fondazione ha ritenuto, in via prudenziale, che tale obbligo fosse sussistente anche in riferimento ai lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo gennaio-settembre 2014, ancorché i medesimi lavoratori non potranno mai beneficiare della eventuale corrispettiva prestazione, stante appunto l’avvenuta cessazione del rapporto.

Stessa prudenza, inoltre, è stata consigliata anche nel caso di cessazione di azienda nel medesimo periodo gennaio-settembre 2014, di cui sopra.

Al riguardo, occorre rinviare l’Uniemens relativo all’ultimo mese di attività, mentre il versamento del contributo ordinario in F24 dovrebbe essere effettuato indicando come periodo di riferimento l’ ultimo mese di attività.

Altra questione invece riguarda l’impresa in possesso di più posizioni contributive aperte.

Per tali aziende il requisito occupazionale (più di 15 dipendenti) dovrebbe essere determinato computando i lavoratori denunciati su più matricole.

Pertanto,  in caso di superamento del limite dei 15 dipendenti con più matricole, dovrebbe essere richiesta l’attribuzione del codice "2C", indipendentemente dal codice “Tipo Azienda".

Valerio Pollastrini

1)      - Art.3, comma 4, della Legge n.92/2012;
2)      – Con particolare riferimento  ai fondi di solidarietà di settore di cui all’art.2, comma 28, della Legge n.662/1996 (credito,assicurazione, poste) e altri consolidati sistemi di bilateralità tra cui i fondi interprofessionali di cui all’art.118 della Legge n.388/2000;
3)      - Art.3, comma 19, della Legge n.92/2012;
4)      - Fondo di Solidarietà Residuale di cui all’art.3, comma 19, della Legge n.92/2012;
5)      – Circolare Inps n.100/2014;
6)      - Di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001;
7)      – Inps, Circolare n.100/2014;
8)      – Inps, Circolare n.18/2001;

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