Attraverso
la predetta disposizione normativa, il legislatore ha voluto rendere universali
le tutele previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività
lavorativa.
A
tal fine è stato scelto lo strumento dei fondi di solidarietà bilaterale,
costituiti, nei settori non coperti da cassa integrazione, mediante accordo tra
rappresentanze sindacali e datoriali (1), comparativamente più rappresentative a
livello nazionale, e istituiti come gestioni previdenziali autonome dell’INPS
con decreto del Ministero del Lavoro.
Questa,
in sostanza, la ragione per la quale, riguardo alla costituzione dei fondi, è
stato lasciato ampio spazio all’autonomia negoziale. Tuttavia, la natura giuridica di diritto pubblico dei
medesimi fondi ha reso necessario l’individuazione dello strumento del decreto
interministeriale ai fini della loro valida istituzione e della loro
conseguente operatività.
Come
accennato nella premessa, l’intenzione di universalizzazione le tutele
previdenziali in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa ha
reso necessaria l’individuazione dell’obbligo di istituzione presso l’INPS di
un fondo di solidarietà residuale che garantisse tali prestazioni ai soggetti non aventi diritto alla cassa
integrazione guadagni straordinaria e ordinaria, anche per effetto della
mancata stipulazione dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art.3,
comma 4, della Legge n.92/2012.
Nella
Circolare in commento, la Fondazione ha ricordato come il nostro ordinamento
giuridico avesse già contemplato ed attuato forme di solidarietà bilaterale (2).
Per
coordinare vecchia e nuova disciplina, pertanto, è stato stabilito, per i fondi
di solidarietà di cui all’art.2, comma 28, della Legge n.662/1996, l’obbligo di
adeguamento alle nuove disposizioni. Per la stessa ragione, per i fondi di
solidarietà tra cui i fondi interprofessionali di cui all’art.118 della Legge
n.388/2000 e stata invece disposta la sola possibilità di adeguamento.
Con
riferimento a questi ultimi, dunque, è stata proprio la previsione della
possibilità e non dell’obbligo di adeguamento a rendere opportuna la
prescrizione normativa, in base alla quale, in caso di mancato adeguamento, ai
soggetti iscritti a tali fondi si applica il fondo di solidarietà residuale (3).
Il fondo di
solidarietà residuale
Questo
fondo è stato istituito presso l’Inps con il Decreto Interministeriale del
Ministero del Lavoro di concerto con il Ministero dell’Economia n.79141 del 7
febbraio 2014 (4)
Obbligate
al versamento contributivo in favore del Fondo sono le imprese che impiegano
mediamente più di 15 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione
della normativa in materia di cassa integrazione salariale.
In
riferimento alle imprese di rilevanza pubblica, l’Inps (5) ha escluso
l’operatività della disciplina in disamina solo alla Pubblica Amministrazione (6), a nulla
rilevando l’eventuale iscrizione del lavoratore nella gestione ex INPDAP in
conseguenza di articolati percorsi lavorativi di passaggio da enti di diritto
pubblico ad enti di diritto privato e relativo esercizio di mantenimento di
iscrizione nella gestione ex INPDAP.
L’art.6
del Decreto Interministeriale n.7914 ha posto, però, dei limiti alla tutela
previdenziale operata dal Fondo relativamente alle esigenze di equilibrio di
bilancio.
In
particolare, il fondo ha obbligo di bilancio in pareggio e non può erogare
prestazioni in carenza di disponibilità, pertanto, non potrà mai presentare una
situazione patrimoniale negativa, come invece accade per quasi tutte le
gestioni previdenziali dell’INPS.
Il
principio appena espresso ha trovato due seguenti declinazioni:
-
A
decorrere dal 1° gennaio 2014, le domande presentate dalle imprese possono
essere accolte nei limiti delle risorse esistenti nel fondo. Tale prima regola
applicativa andava coordinata con il principio di equità, allorquando una
impresa avrebbe potuto ricevere più di quanto versato in termini di contribuzione,
esaurendo le risorse esistenti con pregiudizio di tutti gli altri iscritti al
fondo.
-
è
stato previsto il termine del 1° gennaio 2020, reputato sufficientemente ampio
per valutare l’ammontare aggregato della contribuzione versata e delle
prestazioni ricevute da ogni singola impresa e, in riferimento al relativo
saldo, per parametrare l’ammontare massimo delle prestazioni erogabili per
ciascuna impresa (tetto aziendale), in base alla regola della corrispettività
in piena rispondenza, per l’appunto, al principio dell’equità.
Il
fondo è finalizzato all’erogazione della prestazione calcolata con le stesse
regole previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria inclusive del massimale al netto della riduzione pari all’importo
derivante dall’applicazione delle aliquote previste per gli apprendisti.
Così
determinata, la prestazione potrà essere riconosciuta per un massimo di tre mesi
continuativi, prorogabili fino ad un
massimo complessivo di 9 mesi.
In
aggiunta alla prestazione, inoltre, il lavoratore ha diritto al versamento
della contribuzione correlata nella gestione previdenziale alla quale risulta
iscritto. Tale contribuzione sarà pienamente utile ai fini del diritto e della
misura della pensione.
Gli
oneri imposti alle aziende contemplano
un contributo ordinario dello 0,50% della retribuzione imponibile mensile ai
fini previdenziali dei lavoratori dipendenti ( 2/3 a carico del datore, 1/3 a
carico del lavoratore) ed un contributo addizionale, completamente a carico del
datore di lavoro, subordinato all’accettazione da parte del fondo della
richiesta di accesso alle relative prestazioni.
Per
le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, il contributo addizionale è pari
al 3% delle retribuzioni perse in seguito alla sospensione o alla riduzione
dell’attività.
Per
le imprese che occupano, invece, più di
50 dipendenti, il contributo è pari al 4,50%.
Per
espressa previsione della norma istitutiva del fondo, i dirigenti sono esclusi
dall’obbligo di iscrizione.
Ovviamente,
l’obbligo del contributo ordinario decorre dal 1° gennaio 2014.
Indicazioni
operative
Con
il messaggio n.6897 dello scorso 8 settembre, l’INPS ha annunciato la possibilità per le aziende di versare il
contributo ordinario dovuto per le mensilità che vanno da gennaio a settembre
2014, fissando nel 16 dicembre 2014 il termine ultimo per effettuare il versamento senza applicazione di sanzioni
ed interessi, mentre il versamento corrente avrà decorrenza con la mensilità di
ottobre 2014, da versare entro il 17 novembre 2014.
La
Circolare dei Cdl ha fornito alcune indicazioni operative circa
l’individuazione della riferibilità dell’imposizione contributiva al Fondo
residuale.
Preliminarmente,
la Fondazione ha sottolineato che l’obbligo contributivo verso il fondo in
disamina dipende congiuntamente dai due seguenti fattori:
1)
il
settore in cui opera l’azienda in relazione alla possibilità di escludere
l’operatività della CIGS, della CIGO e degli altri fondi di solidarietà;
2)
l’azienda
impiega nel semestre precedente mediamente più di 15 dipendenti. Tale verifica
va effettuata relativamente ad ogni mese di contribuzione con la conseguente
eventuale fluttuazione dell’obbligo contributivo.
Se
il settore in cui opera l’impresa esclude l’operatività della CIGS, della CIGO
e degli altri fondi di solidarietà, dunque, occorrerà verificare solamente il secondo
elemento, ossia se nel semestre precedente siano stati occupati mediamente più
di 15 dipendenti.
In
proposito, l’Inps (7) ha chiarito che
nel calcolo non devono essere computati gli apprendisti e gli assunti con
contratto di inserimento e reinserimento lavorativo.
Se
invece è soddisfatta la condizione di cui al punto 1), segnatamente in
riferimento all’operatività nel settore della CIGS o della CIGO, occorre invece verificare se ricorrono i
requisiti occupazionali per l’obbligo di finanziamento della cassa integrazione
guadagni, in quanto il verificarsi di tale fattispecie esclude l’imposizione
contributiva al fondo residuale.
Sul
punto, la Circolare ha ricordato che nel computo dei requisiti occupazionali
per l’operatività della cassa integrazione guadagni sono compresi anche gli
apprendisti.
Di
conseguenza, nel caso in cui dal computo della forza occupazionale emerga la
non operatività della cassa integrazione guadagni, è necessario effettuare nuovamente il computo, inserendo
nella base di calcolo anche gli apprendisti per individuare l’imponibilità del
contributo ordinario al fondo residuale.
A
tal fine, inoltre il computo dei lavoratori part-time dovrebbe essere
effettuato sulla base delle indicazioni fornite dall’ INPS (8) nel precisare
che tali lavoratori sono computati in proporzione all’orario svolto rapportato
al tempo pieno.
Infine,
occorre sottolineare che la verifica della sussistenza dell’obbligo di
contribuzione al fondo va effettuata mensilmente non solo a partire da ottobre
2014 ma per ciascun mese rientrante nel periodo pregresso gennaio-settembre
2014.
Profili di criticità
Come
indicato nella premessa, il 16 dicembre 2014 è scaduto il termine per
l’assolvimento dell’obbligazione contributiva verso il fondo residuale,
relativamente al periodo 1° gennaio 2014-30 settembre 2014.
In
attesa di specifiche istruzioni amministrative, la Fondazione ha ritenuto, in
via prudenziale, che tale obbligo fosse sussistente anche in riferimento ai
lavoratori per i quali il rapporto di lavoro si sia interrotto nel periodo
gennaio-settembre 2014, ancorché i medesimi lavoratori non potranno mai
beneficiare della eventuale corrispettiva prestazione, stante appunto
l’avvenuta cessazione del rapporto.
Stessa
prudenza, inoltre, è stata consigliata anche nel caso di cessazione di azienda
nel medesimo periodo gennaio-settembre 2014, di cui sopra.
Al
riguardo, occorre rinviare l’Uniemens relativo all’ultimo mese di attività,
mentre il versamento del contributo ordinario in F24 dovrebbe essere effettuato
indicando come periodo di riferimento l’ ultimo mese di attività.
Altra
questione invece riguarda l’impresa in possesso di più posizioni contributive
aperte.
Per
tali aziende il requisito occupazionale (più di 15 dipendenti) dovrebbe essere
determinato computando i lavoratori denunciati su più matricole.
Pertanto,
in caso di superamento del limite dei 15
dipendenti con più matricole, dovrebbe essere richiesta l’attribuzione del
codice "2C", indipendentemente dal codice “Tipo Azienda".
Valerio
Pollastrini
1)
-
Art.3, comma 4, della Legge n.92/2012;
2)
–
Con particolare riferimento ai fondi di
solidarietà di settore di cui all’art.2, comma 28, della Legge n.662/1996
(credito,assicurazione, poste) e altri consolidati sistemi di bilateralità tra
cui i fondi interprofessionali di cui all’art.118 della Legge n.388/2000;
3)
-
Art.3, comma 19, della Legge n.92/2012;
4)
-
Fondo di Solidarietà Residuale di cui all’art.3, comma 19, della Legge
n.92/2012;
5)
–
Circolare Inps n.100/2014;
6)
-
Di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs n.165/2001;
7)
–
Inps, Circolare n.100/2014;
8)
–
Inps, Circolare n.18/2001;
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