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martedì 21 ottobre 2014

Call-center: limiti alla delocalizzazione all’estero

Nella nota n.17495 del 17 ottobre 2014, il Ministero del Lavoro ha ricordato i chiarimenti forniti  con la Circolare n.14/2013 in merito all’ipotesi di delocalizzazione delle attività di call-center, in virtù delle modifiche introdotte dall’art.24-bis del D.L. n.83/20012 (1).

In particolare, il Ministero ha precisato che:

- potrà ritenersi delocalizzata una attività di call-center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite - prima della naturale scadenza del relativo contratto a personale operante all'estero sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto;

- almeno 120 giorni prima del trasferimento, occorre effettuare una comunicazione (anche) a questo Ministero indicando almeno il numero dei lavoratori coinvolti " (...)" e cioè coloro i quali (a prescindere dall'inquadramento, subordinato o autonomo), in conseguenza della delocalizzazione della attività di call-center siano ritenuti in esubero dal datore di lavoro e pertanto interessati da un minor impiego o addirittura da procedure di licenziamento:

- gli obblighi di comunicazione in questione non ricorrano nel caso in cui nel corso di svolgimento di uno specifico appalto, l’azienda delocalizzi senza generare esuberi o un minor impiego del personale sino a quel momento impegnato su tale commessa.

Sul punto, l’Amministrazione ha poi richiamato il comma 3 della norma sopra citata, ai sensi del quale le aziende che delocalizzano attività in Paesi esteri non possono beneficiare delle agevolazioni contributive previste dalla legge n.407/1990.

Ciò premesso, il Ministero è intervenuto al fine di inquadrare correttamente la disciplina in commento nell'ambito dei principi comunitari in materia di liberta di stabilimento e libera prestazione di servizi.

La Nota ha  chiarito che sia tale disposizione, sia l’obbligo di comunicazione - quest'ultimo evidentemente collegato alla applicabilità della "sanzione" relativa alla mancata concessione dei benefici - trovano applicazione esclusivamente nei casi in cui la delocalizzazione avvenga verso Paesi extracomunitari.

Valerio Pollastrini


1)      - Convertito nella Legge n.134/2012;

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