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mercoledì 29 ottobre 2014

La determinazione dell’orario di lavoro nel part-time

Nella sentenza n.17009 del 25 luglio 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che nel contratto part-time la determinazione dell’orario di lavoro deve essere concordata tra le parti.

La normativa di riferimento (1), infatti, dispone che nel contratto a tempo parziale deve essere espressamente indicata la durata della prestazione lavorativa e della ripartizione temporale dell'orario con riferimento al giorno, alla settimana, al mese e all'anno.

Nella sostanza, la fattispecie contrattuale in commento richiede che il dipendente sia messo nella condizione di conoscere preventivamente il periodo nel quale verrà richiesta la sua prestazione lavorativa.

Gli ermellini hanno quindi precisato come, nel rispetto di tale preventiva determinazione, il contratto a tempo parziale risulti compatibile con un'organizzazione del lavoro articolata su turni predefiniti, sottratta però ad ogni variazione unilaterale da parte del datore di lavoro, sia nell'ipotesi di una pattuizione espressa, c.d. clausola rigida, che in presenza di clausole c.d. elastiche.

Di conseguenza, la Suprema Corte ha ribadito l’illegittimità di una eventuale variazione dell’orario disposta unilateralmente dal datore di lavoro, atteso che tra le finalità del part-time vi è quella di consentire al dipendente la puntuale soddisfazione di esigenze familiari e/o di altre attività di lavoro.

Valerio Pollastrini

1)      - Art.2, comma 2, del D.Lgs. n.61 del 25 febbraio 2000;

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