Si
tratta della disposizione che ha imposto l'obbligo di registrare alla
Motorizzazione Civile e di annotare sulla carta di circolazione il nome del
soggetto che dispone del veicolo aziendale per più di 30 giorni, pur non
essendone intestatario.
La
Circolare in commento analizza nel dettaglio le nuove procedure, illustrando
gli obblighi da seguire e gli ambiti oggettivi e soggettivi di applicazione.
La novità nel
dettaglio
Il
nuovo comma 4-bis dell’art.94 del codice della strada (1) recita
testualmente: “Fatto salvo quanto
previsto dall'articolo 93, comma 2, gli atti, ancorché diversi da quelli di cui
al comma 1 del presente articolo, da cui derivi una variazione
dell'intestatario della carta di circolazione ovvero che comportino la
disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore
di un soggetto diverso dall'intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento
sono dichiarati dall'avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i
trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine
dell'annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione
nell'archivio di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), e 226, comma 5. In
caso di omissione si applica la sanzione prevista dal comma 3”.
La
Fondazione ha tentato di analizzare la portata operativa di tale disposizione,
anche alla luce di quanto specificato nella Circolare n.15513 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti, con particolare attenzione alla gestione
dei casi nei quali i beni vengono concessi al proprio personale dipendente.
Data di entrata
in vigore
Teoricamente,
il nuovo obbligo sarebbe dovuto entrare in vigore il 7 dicembre 2012 (2), tuttavia, la
necessità di approntare le procedure informatiche necessarie all’aggiornamento
dell’Archivio Nazionale dei Veicoli e dei documenti di circolazione ne ha
protratto la decorrere al 3 novembre 2014.
Sul
punto, i Cdl hanno richiamato quanto previsto dalla predetta Circolare n.15513,
nella quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha evidenziato
come "è fatto obbligo di annotare
sulla carta di circolazione e nell’Archivio Nazionale dei Veicoli i dati
relativi agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014.
Pertanto, in
caso di omissione, saranno applicabili nei confronti dell’avente di causa le sanzioni
previste dal medesimo art.94, comma 4-bis, c.d.s.. Laddove richiesto dagli
utenti interessati, resta ovviamente salva la possibilità di provvedere
all’aggiornamento delle carte di circolazione e dell’archivio Nazionale dei
Veicoli anche con riferimento agli atti insorti anteriormente al 3 novembre
2014, ed in specie quelli posti in essere tra il 7 dicembre 2012 ed il 2
novembre 2014; in tal caso, tuttavia, l’eventuale omissione non dà luogo alla
applicazione delle predette sanzioni".
Soggetti esclusi
La
nota in commento ha precisato che nuove
procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che
effettuano attività di autotrasporto sulla base di:
-
Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
-
Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
-
Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o
mediante autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).
Ambito oggettivo
di applicazione
L’ambito
di applicazione è ristretto alle carte di circolazione relative agli
autoveicoli, ai motoveicoli ed ai rimorchi, la cui disponibilità non sia
assoggettata al possesso di titoli autorizzativi.
I
casi che rientrano in tale normativa sono:
-
Variazione della denominazione dell’ente intestatario;
-
Variazione delle generalità della persona fisica intestataria;
-
Soggetto che abbia la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30
giorni, di un veicolo intestato ad un terzo, a titolo di comodato, in forza di
un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o di un contratto di
locazione senza conducente;
-
Intestazione a soggetti giuridicamente incapaci.
L’analisi
prodotta dalla Fondazione si sofferma esclusivamente sul terzo dei punti appena
indicati.
Soggetti esclusi
Le
nuove procedure non si applicano ai veicoli in disponibilità di soggetti che effettuano
attività di autotrasporto sulla base di:
-
Iscrizione al REN o all’albo degli autotrasportatori;
-
Licenza di trasporto di cose in conto proprio;
-
Autorizzazione al trasporto di persone mediante autobus in uso proprio o mediante
autovetture in uso a terzi (taxi e ncc).
Ambito
soggettivo di applicazione
L’art.94,
comma 4-bis, del Codice della Strada fa riferimento all’intestatario della
carta di circolazione, pertanto, per tale soggetto si deve intendere:
-
Il proprietario del veicoli, ivi compreso il “trustee”, il locatore, il nudo
proprietario e l’acquirente;
-
Il locatario;
-
L’usufruttuario.
A
tale proposito, la citata Circolare
ministeriale n.15513 aveva analizzato la questione del comodato, evidenziando
alcune particolarità per la gestione delle comunicazioni di cui sopra.
Giova
ricordare che, ai sensi dell’art.1803 del Codice Civile: “Il comodato è il contratto col quale una parte consegna all'altra una
cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato,
con l'obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta”.
Il
comodato, dunque, è essenzialmente gratuito.
Per
la questione all’oggetto, i Cdl hanno precisato quanto segue:
Requisiti
del comodato per portare all’insorgenza dell’obbligo comunicativo: il comodato
deve durare per un periodo superiore a 30 giorni.
Soggetto
obbligato ad effettuare la comunicazione: il comodatario.
Soggetti
esclusi: sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare,
purché conviventi. In tal caso è comunque possibile procedere all’aggiornamento
della carta di circolazione.
Soggetti
legittimati a concedere a terzi il comodato del veicolo: il proprietario (od il
“trustee”), il locatario (nell’ipotesi di leasing, previo assenso del
locatore), l’usufruttuario, l’acquirente (nell’ipotesi di acquisto con patto di
riservato dominio, previo assenso del venditore).
Ne
consegue, pertanto, che è esclusa la possibilità per il comodatario di concedere
ad altro soggetto l’uso del veicolo (sub comodato).
In
ogni caso, va evidenziato che, in sede di rilascio del tagliando di aggiornamento,
l’UMC non procederà a verifiche in merito ai rapporti privatistici
intercorrenti tra l’intestatario della carta di circolazione ed il comodatario,
né in merito alla concreta possibilità per l’intestatario stesso di concedere
il veicolo in comodato a terzi, limitandosi a verificare la regolarità formale
delle documentazioni di cui si dirà in seguito.
Soggetti
legittimati all’utilizzo del veicolo: sia persone fisiche che giuridiche.
A
seguito di richiesta di aggiornamento della carta di circolazione viene emesso
tagliando nel quale è annotato nome, cognome, luogo e data di nascita e
residenza del comodatario, nonché scadenza del comodato stesso con apposita
dicitura: “Comodato – Intestazione temporanea effettuata ai sensi dell’art. 94,
comma 4-bis, c.d.s.”.
Nel
caso in cui, invece, necessiti l’aggiornamento dei dati tecnici del veicolo, si
dovrà provvedere al rilascio del duplicato della carta di circolazione.
Comodato di
veicoli aziendali
Con
riguardo a questa ipotesi, sempre la Circolare ministeriale di cui si è detto ha
evidenziato che, anche se non espressamente previsti, stante “l’esigenza di tutela dei preminenti
interessi di ordine pubblico cui sono preordinate le norme in esame”,
ricadono nel campo di applicazione le seguenti due casistiche:
-
veicoli di proprietà di case costruttrici che vengano da queste concesse in
comodato, per periodi superiori ai 30 giorni, a soggetti esterni alla struttura
organizzativa d’impresa (es. giornalisti, istituzioni pubbliche, ecc.) per
esigenze di mercato o di rappresentanza connesse a particolari eventi;
-
veicoli in disponibilità di aziende (comprese le case costruttrici) o di Enti
(pubblici o privati), a titolo di proprietà, di acquisto con patto di riservato
dominio, di usufrutto, di leasing o di locazione senza conducente che vengano
da queste concesse, per periodi superiori a 30 giorni, in comodato d’uso
gratuito ai propri dipendenti.
A
questo proposito, la Fondazione ha
espresso solo due chiarimenti:
-
trattandosi di veicoli aziendali, nel caso in cui gli stessi siano in disponibilità
del comodante a titolo di leasing o di acquisto con patto di riservato dominio
non occorre, per l’annotazione, il preventivo assenso del locatore o del
venditore;
-
a fronte dell’istanza viene rilasciata attestazione di avvenuta annotazione
delle informazioni.
Ai
fini della regolarità della circolazione non è prescritto che tale attestazione
debba essere tenuta a bordo del veicolo.
A
questo punto, la Circolare in commento ha suggerito le corrette modalità di gestione dei diversi
casi la cui incidenza ricade sui rapporti con il personale aziendale.
Beni concessi in
uso al personale
Le
casistiche che principalmente si pongono sono 3: bene concesso in uso prettamente
aziendale, bene concesso in uso promiscuo e bene concesso in uso personale.
1.
Per
il bene concesso in uso aziendale non è corretto parlare di contratto di
comodato.
Il bene stesso
viene messo a disposizione del lavoratore per l’espletamento delle proprie
funzioni, è quindi un mezzo strumentale all’esecuzione della prestazione
sinallagmatica.
L’utilizzo
prettamente aziendale non configura un utilizzo continuativo di oltre 30
giorni, il lavoratore al rientro dal viaggio di lavoro dovrà riconsegnare il
mezzo.
A maggior
ragione restando un bene nelle disponibilità dell’azienda, la stessa potrà
liberamente consegnare tale mezzo ad altri lavoratori.
2.
Per
il bene concesso in uso promiscuo o totalmente personale, invece, si configura
l’obbligo di annotare sul libretto di circolazione il reale utilizzatore del
bene.
L’obbligo di
attivare tale nuova procedura vige solo per gli atti posti in essere a
decorrere dal 3 novembre 2014. Ne discende che gli atti posti in essere anteriormente
a tale data non soggiacciono a tale obbligo. Il problema che maggiormente si
pone è quello relativo alla certezza della consegna del bene al lavoratore dato
che, nelle generalità dei casi, il riconoscimento del bene in uso promiscuo
avviene tramite lettera di consegna del bene che resta poi alle parti e che non
ha necessità di forme particolari.
Qualcuno
potrebbe obiettare che, giustamente, in tal caso l’evidenza del riconoscimento
del bene in uso promiscuo viene evidenziato dall’esposizione sul Libro Unico
del Lavoro del relativo fringe benefit.
Sicuramente una
dimostrazione di un comodato d’uso del bene tramite tale strumento appare di
difficile rilievo. Merita, quindi, procedere con una diversa formalizzazione
della consegna del bene in uso promiscuo (od in uso prettamente personale),
provvedendo a dare data certa al documento anteriormente al 3 novembre 2014, in
modo da bypassare l’obbligo di iscrizione che scaturirebbe per gli atti posti
in essere da tale data. Tale formalizzazione si andrà ad affiancare a quella
già posta in essere a suo tempo col solo intento di evidenziare in modo certo che
l’atto originario era stato posto in essere precedentemente al 3 novembre p.v..
3.
Beni
concessi in uso al personale:
-
bene concesso in uso prettamente aziendale;
-
bene
concesso in uso promiscuo;
-
bene
concesso in uso personale
Beni concessi in
uso ai soci
Da
una prima lettura del dettato normativo e della circolare del Ministero sembrerebbe
che anche tali casistiche vadano denunciate, al fine di registrare il reale
utilizzatore del bene. Infatti l’art.94, comma 4-bis, del Codice della Strada,
parla di reale utilizzatore diverso dall’intestatario del bene. Il socio, pur
facendo parte della compagine sociale costituente la società, è soggetto terzo
rispetto alla stessa.
Per
converso, la stessa Circolare, al paragrafo E.1.1, ha evidenziato come tale
obbligo nasca per i beni concessi ai propri dipendenti. La dizione utilizzata
dall’estensore è molto stringente e, ad ora, non vi sono ulteriori chiarimenti.
La
Fondazione, a tale riguardo, ritiene che nella dizione “propri dipendenti” bisognerà
ricomprendere tutti quei soggetti per i quali, a diverso titolo, vige l’obbligo
di iscrizione sul Libro Unico del Lavoro: collaborazioni coordinate e continuative
(anche a progetto o mini co.co.co.) ed associati in partecipazione.
Relativamente
ai beni concessi a soci, collaboratori e coadiuvanti familiari, a titolo
precauzionale, meriterebbe procedere alla stipula di un comodato con data
precedente al 3 novembre 2014 (dando allo stesso data certa) al fine di scongiurare
eventuali profili sanzionatori.
Profili
sanzionatori
Queste
le sanzioni connesse all’inosservanza della norma:
1)
Chi non osserva le disposizioni stabilite è soggetto alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da euro 705 a euro 3.526;
2)
La carta di circolazione è ritirata immediatamente da chi accerta le violazioni
previste ed è inviata all'ufficio della Direzione centrale della MCTC, che
provvede al rinnovo dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse.
Valerio
Pollastrini
1)
-
così come introdotto dall’art.12, comma 1, lettera a), della Legge n.120/2010;
2)
-
a seguito della pubblicazione della norma sulla G.U. del 22 novembre 2012;
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