Se
anche nel prossimo passaggio alla Camera la norma verrà approvata senza subire
modifiche, è su questo impianto che il Governo sarà chiamato a riformare la
materia lavoro con appositi Decreti.
Il
testo passato ieri al Senato ha suscitato numerose critiche, sia
dall’opposizione che da parte di una minoranza interna al PD, in quanto lascia ampi spazi di interpretazione e
manovra, mentre una delega a legiferare trasmessa al Governo dal Parlamento,
dovrebbe essere maggiormente esplicitata.
L’attuale
contenuto della norma prevede l’emanazione del codice semplificato del lavoro e
segna definitivamente il passaggio dal principio dominante della “job property”
a quello della “flexsecurity”.
Il
testo che ha incassato ieri la fiducia è composto da un solo articolo,
suddiviso in 14 punti, ed è rubricato “Deleghe
al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per
il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro”.
RIEPILOGO DEI
CONTENUTI
Ammortizzatori
sociali
Allo
scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele uniformi e
legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la normativa
in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento attivo di
quanti siano espulsi dal mercato del lavoro, il Governo è delegato ad adottare uno o più
decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori
produttivi.
Per
quanto riguarda gli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro, nell’esercizio
della delega il Governo, dovrà attenersi ai seguenti principi e
criteri direttivi:
-
impossibilità di autorizzare le
integrazioni salariali in caso di cessazione di attività aziendale o di un ramo
di essa;
-
semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di
strumenti telematici e digitali;
-
necessità di regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito
di esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di
lavoro, eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa
integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
-
riduzione degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i
settori in funzione dell’utilizzo effettivo;
-
revisione dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei
contratti di solidarietà.
Con
riferimento, invece, agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione
involontaria, i principi ai quali il Governo dovrà attenersi saranno i
seguenti:
-
rimodulazione dell’ASpI, con omogeneizzazione della disciplina relativa ai
trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando la durata dei
trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
-
incremento della durata massima per i lavoratori con carriere contributive più
rilevanti;
-
estensione del campo di applicazione
dell’ASpI ai contratti di collaborazione
coordinata e continuativa;
-
eventuale introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione,
eventualmente priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione
economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
-
coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei trattamenti di disoccupazione;
Politiche attive
del lavoro
Al
fine di riordinare la normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi,
nel rispetto dei seguenti principi
e criteri direttivi:
-
razionalizzazione degli incentivi all’assunzione esistenti;
-
istituzione di un’Agenzia nazionale per l’occupazione;
-
attribuzione all’Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per
l’impiego, politiche attive e ASpI;
-
valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di
rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo,
a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione
dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
-
introduzione di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la
previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione, proporzionate alla
difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo inserimento almeno per un
congruo periodo;
-
attivazione del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal
mercato del lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di
incentivarne la ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi
personalizzati.
Costituzione e
gestione dei rapporti di lavoro
Il
Governo è delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni di
semplificazione e razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti a
carico di cittadini e imprese, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
-
razionalizzazione e semplificazione delle
procedure e degli adempimenti connessi con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione
del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
-
unificazione delle comunicazioni alle
pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e obbligo delle stesse
amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni competenti;
-
introduzione del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati
dei quali esse sono in possesso;
-
rafforzamento del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica
e abolizione della tenuta di documenti cartacei;
-
revisione del regime delle sanzioni,
tenendo conto dell’eventuale natura formale della violazione, in modo da
favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta illecita, nonché
valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
-
individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di
svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del
rapporto di lavoro;
Riordino dei
contratti di lavoro vigenti
Allo
scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di
coloro che sono in cerca di occupazione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti
legislativi, di cui uno recante un testo organico semplificato delle discipline
delle tipologie contrattuali e dei rapporti di lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri
direttivi:
-
individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di
poterne valutare l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il
contesto produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di
semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
Revisione della
disciplina delle mansioni – Possibilità che potrà essere contemplata in caso di
processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale e dovrà
contemperare l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con
l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della
professionalità e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica
dell’inquadramento.
Revisione della
disciplina dei controlli a distanza - A
tal fine, si dovrà tener conto dell’evoluzione tecnologica, contemperando le
esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore.
Compenso orario
minimo – Per
i settori non regolati da contratti collettivi sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano
nazionale, il Governo potrà introdurre, eventualmente anche in via
sperimentale, un compenso orario minimo, applicabile anche ai rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa.
Lavoro
accessorio - Il ricorso ai c.d. voucher potrà essere esteso
alle prestazioni lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori
produttivi, fatta salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con
contestuale rideterminazione contributiva.
Contratto a
tutele crescenti – Il
Governo è chiamato a promuovere, in coerenza con le indicazioni europee, il
contratto a tempo indeterminato come forma privilegiata di contratto di lavoro,
rendendolo più conveniente rispetto agli altri tipi di contratto in termini di
oneri diretti e indiretti. In questo contesto, si colloca il contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti,
in relazione all’anzianità di servizio.
Pari opportunità
e misure di sostegno alla genitorialità
Il
Governo è delegato ad
adottare uno o più decreti legislativi per la revisione e l’aggiornamento delle
misure volte a tutelare la maternità
e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi:
-
estensione, eventualmente anche in modo graduale, dell’indennità di mobilità a tutte le categorie di donne lavoratrici;
-
garantire anche alle lavoratrici madri parasubordinate il diritto alla
prestazione assistenziale di maternità anche in caso di mancato versamento dei
contributi da parte del datore di lavoro;
-
incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità
dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di
favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e
dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche
attraverso il ricorso al telelavoro;
-
eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali
ed alle ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo
aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure
costanti per le particolari condizioni di salute;
-
integrazione dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai
fondi o enti bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona;
Valerio
Pollastrini
Per un maggiore
approfondimento, pubblichiamo il testo integrale della Legge Delega:
Testo integrale
della Legge Delega sul Iobs Act approvato in Senato
ARTICOLO 1
(Deleghe al
Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il
lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina
dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro)
1.
Allo scopo di assicurare, in caso di disoccupazione involontaria, tutele
uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, di razionalizzare la
normativa in materia di integrazione salariale e di favorire il coinvolgimento
attivo di quanti siano espulsi dal mercato del lavoro ovvero siano beneficiari
di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e
riducendo gli oneri non salariali del lavoro, il Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali,
tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
2.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene,
rispettivamente, ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) con
riferimento agli strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro:
1) impossibilità
di autorizzare le integrazioni salariali in caso di cessazione di attività
aziendale o di un ramo di essa;
2)
semplificazione delle procedure burocratiche attraverso l’incentivazione di
strumenti telematici e digitali, considerando anche la possibilità di
introdurre meccanismi standardizzati di concessione prevedendo strumenti certi
ed esigibili;
3) necessità di
regolare l’accesso alla cassa integrazione guadagni solo a seguito di
esaurimento delle possibilità contrattuali di riduzione dell’orario di lavoro,
eventualmente destinando una parte delle risorse attribuite alla cassa
integrazione a favore dei contratti di solidarietà;
4) revisione dei
limiti di durata da rapportare al numero massimo di ore ordinarie lavorabili
nel periodo di intervento della cassa integrazione guadagni ordinaria e della
cassa integrazione guadagni straordinaria e individuazione dei meccanismi di
incentivazione della rotazione;
5) previsione di
una maggiore compartecipazione da parte delle imprese utilizzatrici;
6) riduzione
degli oneri contributivi ordinari e rimodulazione degli stessi tra i settori in
funzione dell’utilizzo effettivo;
7) revisione
dell’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e
straordinaria e dei fondi di solidarietà di cui all’articolo 3 della legge 28
giugno 2012, n. 92, fissando un termine certo per l’avvio dei fondi medesimi e
previsione della possibilità di vincolare destinare gli eventuali risparmi di
spesa derivanti dall’attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera
al finanziamento delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4;
8) revisione
dell’ambito di applicazione e delle regole di funzionamento dei contratti di
solidarietà, con particolare riferimento all’articolo 2 del decreto-legge 30
ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre
1984, n. 863, nonché alla messa a regime dei contratti di solidarietà di cui
all’articolo 5, commi 5 e 8, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
b) con
riferimento agli strumenti di sostegno in caso di disoccupazione involontaria:
1) rimodulazione
dell’Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI), con omogeneizzazione della
disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai trattamenti brevi, rapportando
la durata dei trattamenti alla pregressa storia contributiva del lavoratore;
2) incremento della
durata massima per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti;
3)
universalizzazione del campo di applicazione dell’ASpI, con estensione ai
lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa e con
l’esclusione degli amministratori e sindaci, mediante l’abrogazione degli
attuali strumenti di sostegno del reddito, l’eventuale modifica delle modalità
di accreditamento dei contributi e l’automaticità delle prestazioni, e
prevedendo, prima dell’entrata a regime, un periodo almeno biennale di
sperimentazione a risorse definite;
4) introduzione
di massimali in relazione alla contribuzione figurativa;
5) eventuale
introduzione, dopo la fruizione dell’ASpI, di una prestazione, eventualmente
priva di copertura figurativa, limitata ai lavoratori, in disoccupazione
involontaria, che presentino valori ridotti dell’indicatore della situazione
economica equivalente, con previsione di obblighi di partecipazione alle
iniziative di attivazione proposte dai servizi competenti;
6) eliminazione
dello stato di disoccupazione come requisito per l’accesso a servizi di
carattere assistenziale;
c) con
riferimento agli strumenti di cui alle lettere a) e b), individuazione di
meccanismi che prevedano un coinvolgimento attivo del soggetto beneficiario dei
trattamenti di cui alle lettere a) e b), al fine di favorirne l’attività a
beneficio delle comunità locali, tenuto conto della finalità di incentivare la
ricerca attiva di una nuova occupazione da parte del medesimo soggetto secondo
percorsi personalizzati, con modalità
che non determinino aspettative di accesso agevolato alle amministrazioni
pubbliche;
d) adeguamento
delle sanzioni e delle relative modalità di applicazione, in funzione della
migliore effettività, secondo criteri oggettivi e uniformi, nei confronti del
lavoratore beneficiario di sostegno al reddito che non si rende disponibile ad
una nuova occupazione, a programmi di formazione o alle attività a beneficio di
comunità locali di cui alla lettera c).
3.
Allo scopo di garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di
politica attiva del lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché di
assicurare l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative, il
Governo è delegato ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per
i profili di rispettiva competenza, con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell’articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, uno o più decreti legislativi
finalizzati al riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e
di politiche attive. In mancanza dell’intesa nel termine di cui all’articolo 3
del citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio dei
ministri provvede con deliberazione motivata ai sensi del medesimo articolo 3.
Le disposizioni del presente comma e quelle dei decreti legislativi emanati in
attuazione dello stesso si applicano nelle province autonome di Trento e di
Bolzano in conformità a quanto previsto dallo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige e dalle relative norme di attuazione nonché dal decreto
legislativo 21 settembre 1995, n. 430.
4.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 3 il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri
direttivi:
a) razionalizzazione
degli incentivi all’assunzione esistenti, da collegare alle caratteristiche
osservabili per le quali l’analisi statistica evidenzi una minore probabilità
di trovare occupazione, e a criteri di valutazione e di verifica dell’efficacia
e dell’impatto;
b)
razionalizzazione degli incentivi per l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità,
con la previsione di una cornice giuridica nazionale volta a costituire il
punto di riferimento anche per gli interventi posti in essere da regioni e
province autonome;
c) istituzione,
ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, di un’Agenzia nazionale
per l’occupazione, di seguito denominata “Agenzia”, partecipata da Stato, regioni
e province autonome, vigilata dal Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, finanziarie e
strumentali già disponibili a legislazione vigente e mediante quanto previsto
dalla lettera f);
d)
coinvolgimento delle parti sociali nella definizione delle linee di indirizzo
generali dell’azione dell’Agenzia;
e) attribuzione
all’Agenzia di competenze gestionali in materia di servizi per l’impiego,
politiche attive e ASpI;
f)
razionalizzazione degli enti strumentali e degli uffici del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali allo scopo di aumentare l’efficienza e
l’efficacia dell’azione amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse
umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
g)
razionalizzazione e revisione delle procedure e degli adempimenti in materia di
inserimento mirato delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo
1999, n. 68, e degli altri soggetti aventi diritto al collocamento
obbligatorio, al fine di favorirne l’inserimento e l’integrazione nel mercato
del lavoro;
h) possibilità
di far confluire, in via prioritaria, nei ruoli delle amministrazioni vigilanti
o dell’Agenzia il personale proveniente dalle amministrazioni o uffici
soppressi o riorganizzati in attuazione della lettera f) nonché di altre
amministrazioni;
i)
individuazione del comparto contrattuale del personale dell’Agenzia con
modalità tali da garantire l’invarianza di oneri per la finanza pubblica;
l)
determinazione della dotazione organica di fatto dell’Agenzia attraverso la
corrispondente riduzione delle posizioni presenti nella pianta organica di
fatto delle amministrazioni di provenienza del personale ricollocato presso
l’Agenzia medesima;
m) rafforzamento
delle funzioni di monitoraggio e valutazione delle politiche e dei servizi;
n)
valorizzazione delle sinergie tra servizi pubblici e privati, al fine di
rafforzare le capacità d’incontro tra domanda e offerta di lavoro, prevedendo,
a tal fine, la definizione dei criteri per l’accreditamento e l’autorizzazione
dei soggetti che operano sul mercato del lavoro e la definizione dei livelli
essenziali delle prestazioni nei servizi pubblici per l’impiego;
o)
valorizzazione della bilateralità attraverso il riordino della disciplina
vigente in materia, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, flessibilità e
prossimità anche al fine di definire un sistema di monitoraggio e controllo sui
risultati dei servizi di welfare erogati;
p) introduzione
di principi di politica attiva del lavoro che prevedano la promozione di un
collegamento tra misure di sostegno al reddito della persona inoccupata o
disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, anche
attraverso la conclusione di accordi per la ricollocazione che vedano come parte
le agenzie per il lavoro o altri operatori accreditati, con obbligo di presa in
carico, e la previsione di adeguati strumenti e forme di remunerazione,
proporzionate alla difficoltà di collocamento, a fronte dell’effettivo
inserimento almeno per un congruo periodo, a carico di fondi regionali a ciò destinati, senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica statale o regionale;
q) introduzione
di modelli sperimentali, che prevedano l’utilizzo di strumenti per incentivare
il collocamento dei soggetti in cerca di lavoro e che tengano anche conto delle
buone pratiche realizzate a livello regionale;
r) previsione di
meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e l’Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS), sia a livello centrale che a livello territoriale;
s) previsione di
meccanismi di raccordo tra l’Agenzia e gli enti che, a livello centrale e
territoriale, esercitano competenze in materia di incentivi all’autoimpiego e all’autoimprenditorialità;
t) attribuzione
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali delle competenze in materia
di verifica e controllo del rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni
che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale;
u) mantenimento
in capo alle regioni e alle province autonome delle competenze in
materia di
programmazione di politiche attive del lavoro;
v) attivazione
del soggetto che cerca lavoro, in quanto mai occupato, espulso dal mercato del
lavoro o beneficiario di ammortizzatori sociali, al fine di incentivarne la
ricerca attiva di una nuova occupazione, secondo percorsi personalizzati, anche
mediante l’adozione di strumenti di segmentazione dell’utenza basati
sull’osservazione statistica;
z)
valorizzazione del sistema informativo per la gestione del mercato del lavoro e
il monitoraggio delle prestazioni erogate, anche attraverso l’istituzione del
fascicolo elettronico unico contenente le informazioni relative ai percorsi
educativi e formativi, ai periodi lavorativi, alla fruizione di provvidenze
pubbliche ed ai versamenti contributivi;
aa) integrazione
del sistema informativo di cui alla lettera z) con la raccolta sistematica dei
dati disponibili nel collocamento mirato nonché di dati relativi alle buone
pratiche di inclusione lavorativa delle persone con disabilità e agli ausili ed
adattamenti utilizzati sui luoghi di lavoro;
bb)
semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, con
l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia
di interoperabilità e scambio dei
dati definite dal codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle
politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati, anche
mediante la previsione di strumenti atti a favorire il conferimento al sistema
nazionale per l’impiego delle informazioni relative ai posti di lavoro vacanti.
5.
Allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle
procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia
di igiene e sicurezza sul lavoro, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per la
semplificazione e la pubblica amministrazione, uno o più decreti legislativi
contenenti disposizioni di semplificazione e razionalizzazione delle procedure
e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese.
6.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 5 il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri
direttivi:
a)
razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti, anche
mediante abrogazione di norme, connessi con la costituzione e la gestione del
rapporto di lavoro, con l’obiettivo di dimezzare il numero di atti di gestione
del medesimo rapporto, di carattere amministrativo;
b) eliminazione
e semplificazione, anche mediante norme di carattere interpretativo, delle
norme interessate da rilevanti contrasti interpretativi, giurisprudenziali o
amministrativi;
c) unificazione
delle comunicazioni alle pubbliche amministrazioni per i medesimi eventi e
obbligo delle stesse amministrazioni di trasmetterle alle altre amministrazioni
competenti;
d) introduzione
del divieto per le pubbliche amministrazioni di richiedere dati dei quali esse
sono in possesso;
e) rafforzamento
del sistema di trasmissione delle comunicazioni in via telematica e
abolizione della
tenuta di documenti cartacei;
f) revisione del
regime delle sanzioni, tenendo conto dell’eventuale natura formale della
violazione, in modo da favorire l’immediata eliminazione degli effetti della condotta
illecita, nonché valorizzazione degli istituti di tipo premiale;
g) previsione di
modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della
manifestazione di volontà del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla
risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della
necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di
comportamento concludente in tal senso del lavoratore;
h)
individuazione di modalità organizzative e gestionali che consentano di
svolgere esclusivamente in via telematica tutti gli adempimenti di carattere
amministrativo connessi con la costituzione, la gestione e la cessazione del
rapporto di lavoro;
i) revisione
degli adempimenti in materia di libretto formativo del cittadino, in un’ottica
di integrazione nell’ambito della dorsale informativa di cui all’articolo 4,
comma 51, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e della banca dati delle politiche
attive e passive del lavoro di cui all’articolo 8 del decreto-legge 28 giugno 2013,
n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99;
l) promozione
del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e
scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme ai sensi delle risoluzioni
del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al
lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul
lavoro efficaci come strategia per migliorare le condizioni di lavoro in Europa
(2013/2112(INI)).
7.
Allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da
parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i
contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali
esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente
l’attività ispettiva, il Governo è
delegato ad adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o più decreti legislativi, di cui uno recante un testo organico
semplificato delle discipline delle tipologie contrattuali e dei rapporti di
lavoro, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi, in coerenza con
la regolazione dell’Unione europea e le convenzioni internazionali:
a) individuare e
analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare
l’effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo
nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione,
modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali;
b) promuovere,
in coerenza con le indicazioni europee, il contratto a tempo indeterminato come
forma privilegiata di contratto di lavoro rendendolo più conveniente rispetto
agli altri tipi di contratto in termini di oneri diretti e indiretti;
c) previsione,
per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti
in relazione all’anzianità di servizio;
d) revisione
della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione,
ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri
oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del
personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della
professionalità e delle
condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica
dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche
aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali
dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a
livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi
rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;
e) revisione
della disciplina dei controlli a distanza, tenendo conto dell’evoluzione
tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative
dell’impresa con la tutela della dignità
e della riservatezza del lavoratore;
f) introduzione,
eventualmente anche in via sperimentale, del compenso orario minimo,
applicabile ai rapporti aventi ad oggetto una prestazione di lavoro
subordinato, nonché ai rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, nei settori non regolati da contratti
collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei
datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale,
previa consultazione delle parti sociali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale;
g) previsione,
tenuto conto di quanto disposto dall’articolo 70 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, della possibilità di estendere il ricorso a prestazioni
di lavoro accessorio per le attività
lavorative discontinue e occasionali nei diversi settori produttivi, fatta
salva la piena tracciabilità dei buoni lavoro acquistati, con contestuale
rideterminazione contributiva di cui all’articolo 72, comma 4, ultimo periodo,
del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;
h) abrogazione
di tutte le disposizioni che disciplinano le singole forme contrattuali,
incompatibili con le disposizioni del testo organico semplificato, al fine di
eliminare duplicazioni normative e difficoltà interpretative e applicative;
i)
razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure
di coordinamento ovvero attraverso l’istituzione, ai sensi dell’articolo 8 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, senza nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica e con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente, di una Agenzia unica per le ispezioni del
lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto
nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL),
prevedendo strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle
aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione
ambientale.
8.
Allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità, attraverso misure volte a tutelare la
maternità delle
lavoratrici e favorire le opportunità
di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali, di concerto, per i profili di rispettiva competenza, con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la
pubblica amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione e
l’aggiornamento delle misure volte a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi
di vita e di lavoro.
9.
Nell’esercizio della delega di cui al comma 8 il Governo si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) ricognizione
delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell’indennità di maternità, nella
prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale
prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici;
b) garanzia, per
le lavoratrici madri parasubordinate, del diritto alla prestazione
assistenziale anche in caso di mancato versamento dei contributi da parte del
datore di lavoro;
c) introduzione
del tax credit, quale incentivo al lavoro femminile, per le donne lavoratrici,
anche autonome, con figli minori o disabili non autosufficienti e che si
trovino al di sotto di una determinata soglia di reddito individuale
complessivo, e armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a
carico;
d)
incentivazione di accordi collettivi volti a favorire la flessibilità
dell’orario lavorativo e dell’impiego di premi di produttività, al fine di
favorire la conciliazione tra l’esercizio delle responsabilità genitoriali e
dell’assistenza alle persone non autosufficienti e l’attività lavorativa, anche
attraverso il ricorso al telelavoro;
e) eventuale
riconoscimento, compatibilmente con il diritto ai riposi settimanali ed alle
ferie annuali retribuite, della possibilità di cessione fra lavoratori
dipendenti dello stesso datore di lavoro di tutti o parte dei giorni di riposo
aggiuntivi spettanti in base al contratto collettivo nazionale in favore del
lavoratore genitore di figlio minore che necessita di presenza fisica e cure
costanti per le particolari condizioni di salute;
f) integrazione
dell’offerta di servizi per l’infanzia forniti dalle aziende e dai fondi o enti
bilaterali nel sistema pubblico-privato dei servizi alla persona, anche
mediante la
promozione
dell’utilizzo ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini
residenti nel territorio in cui sono attivi;
g) ricognizione
delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore
flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le
opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto
della funzionalità organizzativa all’interno delle imprese;
h) estensione
dei principi di cui al presente comma, in quanto compatibili e senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze
delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della
possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato e alle misure
organizzative finalizzate al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei
tempi di vita e di lavoro.
10.
I decreti legislativi di cui ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 della presente legge sono
adottati nel rispetto della procedura di cui all’articolo 14 della legge 23
agosto 1988, n. 400.
11.
Gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica che dia
conto della
neutralità
finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e
dei corrispondenti mezzi di copertura, a seguito di deliberazione preliminare
del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla
data di trasmissione, i pareri delle Commissioni competenti per materia e per i
profili finanziari. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in
mancanza dei pareri. Qualora il termine per l’espressione dei pareri
parlamentari di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono o
seguono la scadenza dei termini previsti ai commi 1, 3, 5, 7 e 8 ovvero al
comma 13, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
12.
Dall’attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, per gli
adempimenti dei decreti attuativi della presente legge, le amministrazioni
competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie
risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime
amministrazioni. In conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti attuativi determinino nuovi o
maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i decreti
legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo
successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti
legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti
risorse finanziarie.
13.
Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di
cui al comma 10, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla
presente legge, il Governo può adottare, con
la medesima procedura di cui ai commi 10 e 11, disposizioni integrative e
correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel
frattempo emerse.
14.
Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale ed alle
province
autonome
di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme
di attuazione, le competenze delegate in materia di lavoro e quelle comunque
riconducibili all’articolo 116 della Costituzione e all’articolo 10 della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.”.
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