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giovedì 9 ottobre 2014

Il vecchio datore di lavoro deve erogare l’indennità di preavviso ai dipendenti licenziati e riassunti dall’impresa subentrante nell’appalto

Nella sentenza n.21092 del 7 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di licenziamento effettuato a seguito di cessazione di appalto, il lavoratore ha diritto all’indennità di preavviso, nonostante, nel frattempo, sia stato riassunto  dalla nuova impresa subentrante.

Nella premessa, la Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art.2118 c.c., qualora il recesso venga intimato senza il rispetto del periodo di preavviso, il lavoratore ha diritto alla corrispondente indennità economica sostitutiva, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso abbia trovato immediatamente un’altra occupazione.

Gli ermellini hanno poi richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità (1) secondo i quali la predetta indennità deve essere corrisposta al lavoratore licenziato anche in caso di passaggio diretto  presso l’azienda  subentrante nello stesso appalto.

Sul punto, inoltre, la Cassazione ha osservato che l’eventuale soluzione di continuità tra il primo rapporto di lavoro con l’impresa cedente e quello successivamente instaurato con l’impresa subentrante non sia sufficiente ad escludere l’applicazione della suddetta regola codicistica.

A proposito del caso di specie, la Suprema Corte ha poi precisato che l’accordo sindacale nel quale era stato convenuto il passaggio diretto di sette dipendenti presso l’azienda subentrante, nulla aveva previsto in merito alla possibile deroga al pagamento dell’indennità di preavviso spettante ai lavoratori.

In sostanza, in simili casi l’azienda che cessa dall’appalto potrà evitare di erogare la predetta indennità ai lavoratori interessati al passaggio presso l’azienda subentrante solo se tale previsione risulti espressamente contenuta nell’accordo sindacale.

Valerio Pollastrini


1)      - Cass., Sentenza n.1148 del 21 gennaio 2014;

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