Nella
premessa, la Suprema Corte ha ricordato che, ai sensi dell’art.2118 c.c., qualora
il recesso venga intimato senza il rispetto del periodo di preavviso, il
lavoratore ha diritto alla corrispondente indennità economica sostitutiva, indipendentemente
dalla circostanza che lo stesso abbia trovato immediatamente un’altra
occupazione.
Gli
ermellini hanno poi richiamato i precedenti della giurisprudenza di legittimità
(1) secondo i quali
la predetta indennità deve essere corrisposta al lavoratore licenziato anche in
caso di passaggio diretto presso l’azienda
subentrante nello stesso appalto.
Sul
punto, inoltre, la Cassazione ha osservato che l’eventuale soluzione di
continuità tra il primo rapporto di lavoro con l’impresa cedente e quello
successivamente instaurato con l’impresa subentrante non sia sufficiente ad
escludere l’applicazione della suddetta regola codicistica.
A
proposito del caso di specie, la Suprema Corte ha poi precisato che l’accordo
sindacale nel quale era stato convenuto il passaggio diretto di sette
dipendenti presso l’azienda subentrante, nulla aveva previsto in merito alla
possibile deroga al pagamento dell’indennità di preavviso spettante ai lavoratori.
In
sostanza, in simili casi l’azienda che cessa dall’appalto potrà evitare di
erogare la predetta indennità ai lavoratori interessati al passaggio presso l’azienda
subentrante solo se tale previsione risulti espressamente contenuta nell’accordo
sindacale.
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.1148 del 21 gennaio 2014;
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