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martedì 14 ottobre 2014

Il pagamento tardivo dei contributi impone all’azienda il versamento della quota a carico del lavoratore

Nella sentenza n.18027 del 18 agosto 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di pagamento tardivo dei contributi previdenziali, il datore di lavoro perde il diritto di richiedere al dipendente la quota a suo carico.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art.23 della Legge n.218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro (1).

Valerio Pollastrini


1)      - Cass., Sentenza n.6448/2009; Cass., Sentenza n.3782/2008; Cass., Sentenza n.15349/2012; Cass., Sentenza n.23181/2013;

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