Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha richiamato il consolidato
orientamento della giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di
contributi previdenziali, il datore di lavoro che non abbia provveduto ai
versamenti dovuti nei termini di legge resta obbligato, ai sensi dell'art.23
della Legge n.218/1952, in via esclusiva per l'adempimento, con esclusione del
diritto di rivalsa nei confronti del lavoratore per la quota a carico di
quest'ultimo e ciò anche nell'ipotesi in cui l'inadempimento sia conseguenza
della nullità del termine di durata apposto al contratto di lavoro, non potendosi
ravvisare, in tale situazione, una impossibilità della prestazione derivante da
causa oggettiva non imputabile al datore di lavoro (1).
Valerio
Pollastrini
1)
-
Cass., Sentenza n.6448/2009; Cass., Sentenza n.3782/2008; Cass., Sentenza
n.15349/2012; Cass., Sentenza n.23181/2013;
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