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sabato 25 ottobre 2014

Il nuovo sgravio contributivo per le assunzioni a tempo indeterminato

Tra le novità contenute nella Legge di Stabilità 2015, quella che ha destato maggiore interesse riguarda, senza dubbio, la riduzione contributiva disposta per i nuovi contratti a tempo indeterminato, stipulati successivamente al prossimo 1° gennaio.

Occorre precisare, innanzitutto, che l’agevolazione in commento va riferita  ai tradizionali contratti a tempo indeterminato e non a quelli c.d. a tutele crescenti, di prossima introduzione.

Esclusi dalla decontribuzione: il settore agricolo, il lavoro domestico ed i contratti di apprendistato.

Nello specifico, la Legge di Stabilità ha previsto, in favore dei datori di lavoro che assumano tra il 1° gennaio ed il 31° dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato, l’esonero contributivo per trentasei mesi delle quote previdenziali a carico azienda, con esclusione dei premi  Inail e nel limite massimo di 6.200,00 € annui.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, è necessario che, nei sei mesi precedenti,  il dipendente assunto non sia stato occupato a tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.

Inoltre, detto sgravio non spetta  per l’assunzione di lavoratori per i quali il beneficio sia stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo indeterminato.

Infine, come specificato dalla norma, l’agevolazione non potrà essere cumulata con altri benefici o riduzioni di aliquote.

Per poter valutare appieno l’impatto della disposizione in commento, occorre precisare che, in coincidenza con l’entrata in vigore del nuovo sgravio, verranno soppresse sia le agevolazioni previste dalla Legge n.407/1990 che quelle legate alla stabilizzazione dei rapporto di apprendistato.

Parte della dottrina, in questi giorni, ha espresso la convinzione che la nuova agevolazione renderà più conveniente il contratto a tempo indeterminato rispetto a quello a termine.

Ad avviso dello scrivente, però, tale ottimismo appare ingiustificato, specie tenendo conto del limite temporale dell’incentivo, degli stringenti requisiti di accesso e, soprattutto, dell’eliminazione di agevolazioni come quella della Legge n.407/1990, senz’altro di più semplice applicazione.

Allo stato attuale, inoltre, si attendono dal Ministero del Lavoro opportune indicazioni che possano chiarire  se la nuova agevolazione potrà essere applicata anche ai rapporti a termine trasformati a tempo indeterminato.

In un’ottica proiettata al futuro, infine, occorre sottolineare un’ulteriore condizione che, di certo, restringerà notevolmente l’ambito di applicazione della nuova decontribuzione.

Si tratta dell’impossibilità di fruire del beneficio per quelle aziende  che assumano un dipendente per il quale l’ex datore di lavoro abbia già usufruito dell’agevolazione medesima.

Si tratta di un’esclusione che si prospetta decisamente iniqua, basti pensare all’ipotesi di un dipendente che si sia dimesso dal precedente rapporto per una giusta causa, oppure a quella di un dipendente licenziato per giustificato motivo oggettivo e, dunque, senza colpa.

Valerio Pollastrini

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