Occorre precisare, innanzitutto, che l’agevolazione
in commento va riferita ai tradizionali
contratti a tempo indeterminato e non a quelli c.d. a tutele crescenti, di
prossima introduzione.
Esclusi dalla decontribuzione: il settore
agricolo, il lavoro domestico ed i contratti di apprendistato.
Nello specifico, la Legge di Stabilità
ha previsto, in favore dei datori di lavoro che assumano tra il 1° gennaio ed
il 31° dicembre 2015 con contratto a tempo indeterminato, l’esonero
contributivo per trentasei mesi delle quote previdenziali a carico azienda, con
esclusione dei premi Inail e nel limite
massimo di 6.200,00 € annui.
Tuttavia, ai fini del riconoscimento
dell’agevolazione, è necessario che, nei sei mesi precedenti, il dipendente assunto non sia stato occupato a
tempo indeterminato presso altro datore di lavoro.
Inoltre, detto sgravio non spetta per l’assunzione di lavoratori per i quali il
beneficio sia stato usufruito in relazione ad una precedente assunzione a tempo
indeterminato.
Infine, come specificato dalla norma, l’agevolazione
non potrà essere cumulata con altri benefici o riduzioni di aliquote.
Per poter valutare appieno l’impatto
della disposizione in commento, occorre precisare che, in coincidenza con l’entrata
in vigore del nuovo sgravio, verranno soppresse sia le agevolazioni previste dalla
Legge n.407/1990 che quelle legate alla stabilizzazione dei rapporto di apprendistato.
Parte della dottrina, in questi giorni,
ha espresso la convinzione che la nuova agevolazione renderà più conveniente il
contratto a tempo indeterminato rispetto a quello a termine.
Ad avviso dello scrivente, però, tale
ottimismo appare ingiustificato, specie tenendo conto del limite temporale dell’incentivo,
degli stringenti requisiti di accesso e, soprattutto, dell’eliminazione di
agevolazioni come quella della Legge n.407/1990, senz’altro di più semplice
applicazione.
Allo stato attuale, inoltre, si
attendono dal Ministero del Lavoro opportune indicazioni che possano chiarire se la nuova agevolazione potrà essere
applicata anche ai rapporti a termine trasformati a tempo indeterminato.
In un’ottica proiettata al futuro,
infine, occorre sottolineare un’ulteriore condizione che, di certo, restringerà
notevolmente l’ambito di applicazione della nuova decontribuzione.
Si tratta dell’impossibilità di fruire
del beneficio per quelle aziende che assumano
un dipendente per il quale l’ex datore di lavoro abbia già usufruito
dell’agevolazione medesima.
Si
tratta di un’esclusione che si prospetta decisamente iniqua, basti pensare all’ipotesi
di un dipendente che si sia dimesso dal precedente rapporto per una giusta
causa, oppure a quella di un dipendente licenziato per giustificato motivo
oggettivo e, dunque, senza colpa.
Valerio
Pollastrini
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