E’
quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.3491, depositata il
14 febbraio 2014, nella quale gli ermellini hanno ricordato come parti del
rapporto contributivo, insorgente dall’assunzione di un lavoratore, siano l’Istituto
Previdenziale ed il datore di lavoro e che, quest’ultimo, è l’unico responsabile del versamento dei contributi,
anche per la quota a carico del dipendente.
In
sostanza, nell’ambito del predetto rapporto, la relativa obbligazione
contributiva vede, quale soggetto attivo, l’Istituto assicuratore e, quale
soggetto passivo, il datore di lavoro, debitore degli oneri previdenziali nella
sua interezza, mentre il dipendente rappresenta solamente il beneficiario della
prestazione, rimanendo, pertanto, estraneo a tale rapporto obbligatorio.
Valerio
Pollastrini
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