Giova
ricordare che nel precedente Messaggio
n.6789 dello scorso 3 settembre, l’Istituto aveva reso noto che il Ministero
del Lavoro aveva invitato le Regioni a manifestare l’eventuale volontà di
avvalersi del servizio di pagamento dell’indennità di tirocinio direttamente da
parte dell’Inps.
Detto
invito è stato formalmente accolto dalle seguenti 19 Regioni: Lazio, Puglia,
Friuli Venezia Giulia, Calabria, Campania, Valle D’Aosta, Piemonte, Marche,
Basilicata, Liguria, Umbria, Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Abruzzo, Sicilia,
Lombardia, Sardegna e Molise.
Nella
Nota in commento, l’Ente ha chiarito che le Regioni dovranno inviare
all’Istituto – accedendo alla sezione Sistema Informativo Percettori,
attraverso il link “Invio richieste di pagamento indennità/ sussidi” –
mensilmente o con altra periodicità dalle stesse stabilita, le informazioni
necessarie per il pagamento dell’indennità di tirocinio tramite un apposito
file xml.
Le
Regioni dovranno indicare, per ciascun beneficiario, dati anagrafici, modalità di pagamento richieste, periodo di riferimento ed importo lordo
complessivo da corrispondere a titolo di indennità di tirocinio per detto
periodo.
In
sostanza, la Regione, che calcolerà direttamente l’indennità spettante a ciascun tirocinante, non dovrà comunicare all’Inps né l’importo
orario, né le ore svolte dal tirocinante, ma esclusivamente l’importo lordo
della prestazione spettante al giovane beneficiario per il periodo di tempo
indicato nel file xml.
A
seconda della modalità indicata dal tirocinante, il pagamento della indennità
sarà effettuato:
-
tramite
accredito su conto corrente bancario o postale, provvisto di relativo IBAN,
indicato dal tirocinante;
-
qualora
non fosse indicato un codice IBAN, tramite bonifico cd. “domiciliato” cioè a
mezzo Ufficio postale che provvederà ad inviare all’interessato una
comunicazione per incassare l’indennità.
Valerio
Pollastrini
Nessun commento:
Posta un commento