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lunedì 27 ottobre 2014

Decorrenza del diritto alla retribuzione in caso di dimissioni illegittime

Nella sentenza n.22063 del 17 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di acclarata illegittimità delle dimissioni, il diritto del lavoratore alla retribuzione decorre solamente dalla data della sentenza che abbia dichiarato la nullità dell’atto di recesso.

Nel caso di specie, un lavoratore aveva ottenuto in giudizio l’annullamento delle sue dimissioni, in quanto rassegnate in stato di incapacità.

Per tale ragione, il giudice del merito aveva condannato l’azienda a corrispondere al ricorrente i compensi dallo stesso maturati dalla data della sentenza a quella dell'effettivo ripristino del rapporto lavorativo.

Questa pronuncia, però, era stata impugnata dal  lavoratore, il quale, nell’adire la Cassazione, aveva sostenuto che le retribuzioni dovutegli non fossero solamente quelle decorrenti successivamente alla sentenza del merito, bensì, anche quelle maturate a partire dalla data in cui aveva reso le proprie dimissioni.

Investita della questione, la Suprema Corte ha confermato, tuttavia, quanto disposto nella sentenza del merito.

Gli ermellini, infatti, hanno precisato come, in simili casi, occorra tenere presente che, in virtù della natura sinallagmatica del contratto di lavoro, il diritto del dipendente a ricevere la retribuzione sorge dal momento in cui lo stesso mette a disposizione dell’azienda la propria prestazione lavorativa.

Di conseguenza, la richiesta con la quale il ricorrente aveva dedotto il proprio diritto al compenso maturato sin dalla data delle dimissioni, non può essere accolta.

In base alle suddette considerazioni, pertanto, la Cassazione ha concluso precisando che, nel caso di annullamento delle dimissioni, le retribuzioni spettano dalla data della sentenza che dichiari la loro illegittimità.

Valerio Pollastrini

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