Chi siamo


MEDIA-LABOR Srl - News dal mondo del lavoro e dell'economia


lunedì 27 ottobre 2014

Accertamento della natura autonoma o subordinata del rapporto di lavoro

Nella sentenza n.22690 del 24 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito che per accertare l’esistenza della subordinazione, dedotta da un collaboratore coordinato e continuativo, il giudice deve verificare l’eventuale sussistenza del vincolo di soggezione del lavoratore ai poteri direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Nel caso di specie, un collaboratore coordinato e continuativo aveva convenuto in giudizio l’azienda committente, esponendo di avere prestato in favore della stessa un’attività di natura subordinata dal 9 ottobre 1991 al 15 febbraio 1994, con le mansioni di capo del settore ingegneria civile, e di essere stato, illegittimamente estromesso dal suo posto di lavoro.

Per tali ragioni, il ricorrente aveva chiesto al Pretore di Roma di voler dichiarare l'illegittimità del licenziamento e, conseguentemente, ordinare la sua reintegra nel posto di lavoro con la condanna al relativo risarcimento dovutogli per legge e, altresì, di voler condannare la convenuta al pagamento in suo favore delle somme dovute a titolo di tredicesima, quattordicesima mensilità e, gradatamente, di indennità di preavviso e trattamento di fine rapporto.

L'adito giudice, dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale,  aveva rigettato il ricorso, ma la Corte di Appello di Roma, in riforma dell'impugnata sentenza, aveva ritenuto che tra le parti fosse intercorso  un rapporto di lavoro subordinato e, pertanto, dichiarato illegittimo il recesso, aveva ordinato la reintegrazione dell'appellante nel posto di lavoro ed aveva condannato la società al risarcimento del danno, liquidato  in un'indennità pari a 36 mensilità dell'ultima retribuzione di fatto percepita.

Il giudice dell’Appello, inoltre, aveva condannato la società a corrispondere al lavoratore il pagamento dei ratei di 13ma e 14ma maturati.

Investita della questione, la Cassazione, con sentenza n.17549\2003, aveva ritenuto che la Corte del merito avesse riconosciuto la subordinazione sulla base dei soli elementi cd. sussidiari, senza valutare in concreto l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, e senza attribuire alcun rilievo all'iniziale volontà delle parti quale risultante dagli atti negoziali.

La Corte di Appello di L'Aquila, a cui la causa era stata rinviata, aveva quindi respinto le domande del collaboratore, il quale aveva  proposto ricorso per Cassazione, lamentando che il giudice del rinvio fosse tenuto a ricercare, alla luce del materiale istruttorio acquisito, "l'astrattamente possibile" dimostrazione dell'assoggettamento del ricorrente alle direttive e controlli del datore di lavoro.

Formulando un quesito di diritto, il ricorrente aveva chiesto alla Suprema Corte  se anche nell'ipotesi di attività svolta da un ingegnere, responsabile del servizio dell'ingegneria civile di una società di ingegneria, la dedotta natura subordinata del rapporto vada sempre indagata con l'esistenza di un assoggettamento del prestatore alle direttive ed ai controlli della datrice di lavoro, in considerazione dell'attenuazione di tale requisito in virtù del carattere "elevato" delle prestazioni e ricercando conferma del detto assoggettamento nelle manifestazioni concrete del rapporto e negli elementi accessori dell'inserzione organica del prestatore nell'organizzazione dell'impresa, dell'orario di lavoro e dell'obbligo di osservarlo, della cadenza mensile della retribuzione, del pagamento delle ferie, del pagamento degli straordinari, dell'essere egli il necessario anello di congiunzione tra il dirigente apicale dell'impresa e gli ingegneri e geometri sottoposti per la manifestazione della subordinazione in ordine a questi ultimi, dell'avere egli sempre effettuato le sue prestazioni nell’ambito dell'ufficio tecnico della società con utilizzazione delle sue attrezzature e materiali, dell'unicità del rapporto del ricorrente con la società.

In riferimento all’assoggettamento alle direttive e ai controlli della società, il ricorrente aveva contestato all’impugnata sentenza di non aver indicato le fonti del suo convincimento in relazione all'esclusione della subordinazione.

Chiamata nuovamente a dirimere la controversia, la Cassazione ha ritenuto fondate le censure mosse dal lavoratore.

Nella premessa, gli ermellini hanno ricordato che il giudizio di rinvio è necessariamente vincolato all'osservanza del principio di diritto affermato dalla pronuncia rescindente, nella quale, nella specie, la Cassazione aveva affermato con chiarezza che il giudice di appello era stato indotto a ritenere sussistente la subordinazione senza valutare l'esistenza, o meno, del requisito fondamentale del rapporto di lavoro subordinato, costituito proprio dalla "subordinazione", intesa quale assoggettamento del dipendente al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall'emanazione di ordini specifici, oltre che dall'esercizio di un'assidua attività di vigilanza e controllo dell'esecuzione delle prestazioni lavorative.

Gli ermellini hanno quindi osservato  come la Corte aquilana non avesse svolto alcuna indagine od esame delle risultanze istruttorie al fine di accertare la subordinazione nel senso chiarito dalla sentenza rescindente, senza neppure adeguatamente apprezzare la specificità dell'incarico conferito al lavoratore ed il modo della sua attuazione.

Sempre la precedente pronuncia rescindente aveva poi evidenziato come la Corte di merito non avesse attribuito alcun rilievo alla chiara volontà negoziale delle parti nel senso dell'autonomia, attribuendo rilievo, in sostanza,  solo ai criteri cd. sussidiari della subordinazione, quali un compenso fisso, l'osservanza di un orario, la presenza del ricorrente nel cd. piano ferie, etc., e senza  considerare che il potere di indicazione, che il lavoratore eserciti eventualmente nei confronti di altri lavoratori, non costituisce, di per sé, una manifestazione della sua subordinazione al datore, dato che è ipotizzabile anche nell'ambito di un rapporto di lavoro autonomo, mentre diventa segnale di subordinazione solo ove il suo potere si eserciti quale subordinata esecuzione dell'assoggettamento a specifiche direttive che il datore gli abbia impartito.

Richiamando i precedenti espressi dalla giurisprudenza di legittimità, la Cassazione ha precisato che il fatto che il lavoratore abbia un proprio staff, nei confronti del quale proponga assunzioni, promozioni, aumenti di stipendio e ferie, non esprime, di per sé, subordinazione, potendo essere anche attuazione di un rapporto di lavoro autonomo (1).

Contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, l'emanazione di "direttive circa i costi e le spese",  comprovava  che il lavoratore non fosse assoggettato al potere direttivo datoriale, ben potendo qualunque committente stabilire, di volta in volta, i "tetti" dei costi o delle spese al progettista, il quale, nell'ambito della sua autonoma prestazione, doveva ovviamente tenerne conto per rispettare criteri di economicità insiti a qualsiasi progetto di opera da realizzare concretamente.

Né costituisce parametro valido per determinare la natura subordinata del rapporto la continuità per un certo periodo di tempo  della prestazione lavorativa di progettista, atteso che la continuità della prestazione coordinata e prevalentemente personale riconducibile alla natura del rapporto è svincolata dall'occasione in cui si manifesta la necessità dell'incarico professionale, assumendo rilevanza la causa dell'incarico stesso (2).

Tornando all’impugnata sentenza, la Cassazione ha rilevato che la Corte di merito si era limitata a svolgere delle generiche considerazioni sulla distinzione tra lavoro subordinato ed autonomo, senza alcun effettivo riferimento al caso di specie.

In sostanza, detta sentenza non aveva in alcun modo esaminato, come richiesto dalla pronuncia rescindente, le risultanze di causa, limitandosi a discettazioni generali sulla autonomia e subordinazione, deducendo, senza una effettiva e specifica motivazione, che la posizione del lavoratore fosse compatibile con un rapporto di lavoro subordinato.

Per tale ragione gli ermellini, accolto il ricorso, hanno cassato la sentenza impugnata, con rinvio, per l'ulteriore esame della controversia, ad altro giudice in dispositivo indicato.

Valerio Pollastrini

 
1)      - Cass., Sentenza n.15001/2000;
2)      - Cass., Sentenza n.2120/2001;

Nessun commento:

Posta un commento