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mercoledì 29 ottobre 2014

Contratti a termine: prescrizione dei crediti del lavoratore

Nella sentenza n.22146 del 20 ottobre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che, in caso di una successione di diversi contratti a termine intervenuti tra le parti, la prescrizione dei crediti retributivi del lavoratore,  sorti nel corso del rapporto, decorre dal giorno della loro insorgenza, mentre per  quelli maturati alla cessazione del rapporto la decorrenza della prescrizione inizia dal momento del recesso.

Nel caso di specie un lavoratore di un’azienda agricola, lamentando che i plurimi contratti a termine stagionale con i quali era stato assunto avessero mascherato  un unico rapporto continuativo a tempo indeterminato, aveva richiesto in giudizio il pagamento delle differenze retributive  maturate da maggio 1985 ad agosto 1998.

La Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda dopo aver accertato che  il ricorrente  aveva prestato la propria attività lavorativa solamente nei periodi risultanti dai contratti a termine. Tale circostanza risultava acclarata dal fatto che, negli intervalli tra un contratto e l’altro, il dipendente aveva percepito  l’indennità di disoccupazione.

Rientrando la pretesa retributiva nell’ambito della disciplina dei contratti a termine, la Corte territoriale aveva  osservato che la prescrizione dei crediti dedotti dal ricorrente dovesse operare in relazione ai singoli rapporti e che, conseguentemente,  le differenze reclamate per gli anni dal 1985 al 1995 dovevano ritenersi prescritte.

Investita della questione, la Cassazione ha confermato la pronuncia del merito, ricordando che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità, qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a tempo determinato,  il termine prescrizionale dei crediti retributivi (1) inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento.

Da quanto appena affermato, scaturisce che, ai fini della decorrenza della prescrizione, i crediti inerenti a ciascun contratto debbono essere considerati in maniera autonoma e distinta da quelli derivanti dagli altri e, pertanto, non è possibile desumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione dagli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo (2).

Gli ermellini hanno quindi precisato come detto principio trovi applicazione anche in materia di lavoro agricolo stagionale.

A tal proposito, infatti, il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la successiva riassunzione del dipendente per un nuovo ciclo stagionale.

Valerio Pollastrini

 
1)      - di cui agli artt.2948, n.4; 2955, n.2; 2956, n. 1, del codice civile;
2)      - Cass., Sez. Un., Sentenza n.575 del 16 gennaio 2003; Cass., Sentenza n.19351 del 17 dicembre 2003; Cass., Sentenza n.6322 del 30 marzo 2004;

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