Nel
caso di specie un lavoratore di un’azienda agricola, lamentando che i plurimi
contratti a termine stagionale con i quali era stato assunto avessero
mascherato un unico rapporto
continuativo a tempo indeterminato, aveva richiesto in giudizio il pagamento
delle differenze retributive maturate da
maggio 1985 ad agosto 1998.
La
Corte d’Appello, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la
domanda dopo aver accertato che il ricorrente aveva prestato la propria attività lavorativa
solamente nei periodi risultanti dai contratti a termine. Tale circostanza
risultava acclarata dal fatto che, negli intervalli tra un contratto e l’altro,
il dipendente aveva percepito l’indennità
di disoccupazione.
Rientrando
la pretesa retributiva nell’ambito della disciplina dei contratti a termine, la
Corte territoriale aveva osservato che la
prescrizione dei crediti dedotti dal ricorrente dovesse operare in relazione ai
singoli rapporti e che, conseguentemente, le differenze reclamate per gli anni dal 1985
al 1995 dovevano ritenersi prescritte.
Investita
della questione, la Cassazione ha confermato la pronuncia del merito,
ricordando che, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza di
legittimità, qualora tra le stesse parti si succedano due o più contratti di
lavoro a tempo determinato, il termine
prescrizionale dei crediti retributivi (1) inizia a decorrere, per i crediti che
sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e,
per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale
momento.
Da
quanto appena affermato, scaturisce che, ai fini della decorrenza della
prescrizione, i crediti inerenti a ciascun contratto debbono essere considerati
in maniera autonoma e distinta da quelli derivanti dagli altri e, pertanto, non
è possibile desumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione dagli
intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo (2).
Gli
ermellini hanno quindi precisato come detto principio trovi applicazione anche
in materia di lavoro agricolo stagionale.
A
tal proposito, infatti, il decorso della prescrizione dei diritti maturati dal
lavoratore in una determinata stagione si verifica a partire dalla cessazione
delle relative prestazioni, senza che assuma rilevanza in senso contrario la
successiva riassunzione del dipendente per un nuovo ciclo stagionale.
Valerio
Pollastrini
1)
-
di cui agli artt.2948, n.4; 2955, n.2; 2956, n. 1, del codice civile;
2)
-
Cass., Sez. Un., Sentenza n.575 del 16 gennaio 2003; Cass., Sentenza n.19351
del 17 dicembre 2003; Cass., Sentenza n.6322 del 30 marzo 2004;
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