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venerdì 19 settembre 2014

Visite mediche periodiche - Accesso ai documenti da parte del sindacato

Nella sentenza n.2288 del 1° settembre 2014, il Tar della Regione Lombardia ha riconosciuto l’interesse legittimo del sindacato ad accedere ai dati relativi alle visite mediche periodiche dei propri iscritti, inviate dall’Amministrazione al medico competente per la sicurezza.

Nel caso in questione, l'organizzazione sindacale ricorrente aveva ricevuto segnalazioni da parte di alcuni iscritti, dipendenti dall'Agenzia delle Dogane nella Provincia di Como, di alcune  anomalie nella conduzione delle visite mediche periodiche, nell'ambito del piano di sorveglianza sanitaria relativo all'anno 2013.

Il sindacato, pertanto, aveva presentato un’istanza di accesso agli atti, chiedendo la recente documentazione indirizzata dalla Direzione al Medico Competente in occasione delle visite mediche periodiche, già effettuate e ancora da svolgersi, nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria relativo all’ano 2013.

Con una nota del 20 dicembre 2013, detta istanza, ritenuta generica e non motivata in relazione alla ragione della richiesta, era stata però rigettata.

Con nuova istanza, l'organizzazione sindacale aveva presentato una richiesta di ostensione, specificando di voler accedere alle note redatte dalla Direzione dell'Ufficio delle Dogane di Como, trasmesse al medico competente nell'ambito del piano di sorveglianza sanitario relativo all'anno 2013, precisando, sotto il profilo dell'interesse, come  tali documenti assumano rilevanza sia ai fini della corretta organizzazione del lavoro che della adozione delle misure in materia di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro con garanzia della salute dei dipendenti.

Anche la seconda istanza era stata rigettata dall’Ufficio delle Dogane di Como che, con provvedimento del 18 febbraio 2014, aveva negato che il sindacato  godesse  di un interesse concreto ed attuale  ai documenti richiesti.

L’organizzazione sindacale aveva quindi impugnato il diniego di accesso dinnanzi al Tar della Lombardia, chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento del proprio diritto all’ostensione di quanto richiesto.

Investito della questione, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato e meritevole di accoglimento.

Sotto il profilo della legittimazione, il giudicante ha riconosciuto il diritto dell'organizzazione sindacale ad esercitare il potere di accesso per la cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e rappresentanza opera l'associazione (1).

Tornando alla vicenda in commento, il Tar ha sottolineato come, nel caso di specie, ricorressero tutti i presupposti previsti dall’art.22, comma 1, lett. b), della Legge n.241/1990,  avendo l’organizzazione sindacale un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti in relazione ai quale era stato chiesto l’accesso.

Le tre note prodotte in giudizio dall’Avvocatura dello Stato  contenevano una descrizione della mansioni svolte dai dipendenti, al fine di verificare, da parte del medico competente, la sussistenza dei presupposti per l’esclusione del dipendente stesso da determinate attività.

Si tratta di note riguardanti  l’organizzazione del lavoro e la materia della sicurezza dei lavoratori, ambiti nei quali la sussistenza dell’interesse del sindacato risulta strettamente correlata alla finalità dell’associazione, che, tra le proprie prerogative, detiene anche quelle inerenti alle materie suddette.

A tal fine, il giudicante ha inoltre chiarito che alcuna questione legata alla privacy potesse essere fondatamente opposta. La tutela della riservatezza dei dati sanitari, infatti,  può essere adeguatamente contemperata con il diritto di accesso ai documenti attraverso semplici modalità di oscuramento del nome del dipendente.

Parimenti, non è sostenibile che l’istanza presentata fosse preordinata ad un controllo generalizzato sull’attività dell’Amministrazione. Tale locuzione, infatti, sarebbe legittima se riferita ad un’istanza ostensiva connotata da un interesse meramente esplorativo, volto ad una sorta di sindacato diffuso sull’attività dell’Amministrazione e sull’efficienza dei pubblici poteri. Circostanza del tutto esclusa nel caso di specie. 

Per tutte le considerazioni sin qui riportate, il Tar ha  ordinato all’Ufficio delle Dogane di Como di consentire all’organizzazione sindacale ricorrente l’accesso agli atti entro 10 giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente decisione, mediante estrazione di copie di tutte le note inviate dal predetto Ufficio al medico competente.
 

Valerio Pollastrini



  1. – Consiglio di  Stato, Sentenza n.5511 del 20 novembre 2013; T.A.R. Campania, Sentenza n.4690 del  21 novembre 2012; T.A.R. Trieste, Sentenza n.175 del  10 maggio 2012;

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