Nel
caso in questione, l'organizzazione sindacale ricorrente aveva ricevuto
segnalazioni da parte di alcuni iscritti, dipendenti dall'Agenzia delle Dogane
nella Provincia di Como, di alcune anomalie nella conduzione delle visite mediche
periodiche, nell'ambito del piano di sorveglianza sanitaria relativo all'anno
2013.
Il
sindacato, pertanto, aveva presentato un’istanza di accesso agli atti,
chiedendo la recente documentazione indirizzata dalla Direzione al Medico
Competente in occasione delle visite mediche periodiche, già effettuate e
ancora da svolgersi, nell’ambito del Piano di sorveglianza sanitaria relativo
all’ano 2013.
Con
una nota del 20 dicembre 2013, detta istanza, ritenuta generica e non motivata
in relazione alla ragione della richiesta, era stata però rigettata.
Con
nuova istanza, l'organizzazione sindacale aveva presentato una richiesta di
ostensione, specificando di voler accedere alle note redatte dalla Direzione
dell'Ufficio delle Dogane di Como, trasmesse al medico competente nell'ambito
del piano di sorveglianza sanitario relativo all'anno 2013, precisando, sotto il
profilo dell'interesse, come tali
documenti assumano rilevanza sia ai fini della corretta organizzazione del
lavoro che della adozione delle misure in materia di igiene e sicurezza sul
luogo di lavoro con garanzia della salute dei dipendenti.
Anche
la seconda istanza era stata rigettata dall’Ufficio delle Dogane di Como che, con
provvedimento del 18 febbraio 2014, aveva negato che il sindacato godesse di un interesse concreto ed attuale ai documenti richiesti.
L’organizzazione
sindacale aveva quindi impugnato il diniego di accesso dinnanzi al Tar della
Lombardia, chiedendone l’annullamento, nonché l’accertamento del proprio
diritto all’ostensione di quanto richiesto.
Investito
della questione, il Tribunale Amministrativo ha ritenuto il ricorso fondato e
meritevole di accoglimento.
Sotto
il profilo della legittimazione, il giudicante ha riconosciuto il diritto
dell'organizzazione sindacale ad esercitare il potere di accesso per la
cognizione di documenti che possano coinvolgere sia le prerogative del
sindacato quale istituzione esponenziale di una determinata categoria di
lavoratori, sia le posizioni di lavoro dei singoli iscritti nel cui interesse e
rappresentanza opera l'associazione (1).
Tornando
alla vicenda in commento, il Tar ha sottolineato come, nel caso di specie,
ricorressero tutti i presupposti previsti dall’art.22, comma 1, lett. b), della
Legge n.241/1990, avendo
l’organizzazione sindacale un interesse diretto, concreto ed attuale,
corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata ai documenti
in relazione ai quale era stato chiesto l’accesso.
Le
tre note prodotte in giudizio dall’Avvocatura dello Stato contenevano una descrizione della mansioni
svolte dai dipendenti, al fine di verificare, da parte del medico competente,
la sussistenza dei presupposti per l’esclusione del dipendente stesso da
determinate attività.
Si
tratta di note riguardanti l’organizzazione del lavoro e la materia della
sicurezza dei lavoratori, ambiti nei quali la sussistenza dell’interesse del
sindacato risulta strettamente correlata alla finalità dell’associazione, che,
tra le proprie prerogative, detiene anche quelle inerenti alle materie
suddette.
A
tal fine, il giudicante ha inoltre chiarito che alcuna questione legata alla
privacy potesse essere fondatamente opposta. La tutela della riservatezza dei
dati sanitari, infatti, può essere adeguatamente
contemperata con il diritto di accesso ai documenti attraverso semplici
modalità di oscuramento del nome del dipendente.
Parimenti,
non è sostenibile che l’istanza presentata fosse preordinata ad un controllo
generalizzato sull’attività dell’Amministrazione. Tale locuzione, infatti,
sarebbe legittima se riferita ad un’istanza ostensiva connotata da un interesse
meramente esplorativo, volto ad una sorta di sindacato diffuso sull’attività
dell’Amministrazione e sull’efficienza dei pubblici poteri. Circostanza del
tutto esclusa nel caso di specie.
Per
tutte le considerazioni sin qui riportate, il Tar ha ordinato all’Ufficio delle Dogane di Como di
consentire all’organizzazione sindacale ricorrente l’accesso agli atti entro 10
giorni dalla comunicazione o notificazione a cura di parte della presente
decisione, mediante estrazione di copie di tutte le note inviate dal predetto
Ufficio al medico competente.
Valerio
Pollastrini
- – Consiglio di Stato, Sentenza n.5511 del 20 novembre 2013; T.A.R. Campania, Sentenza n.4690 del 21 novembre 2012; T.A.R. Trieste, Sentenza n.175 del 10 maggio 2012;
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