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venerdì 19 settembre 2014

Negoziazione assistita per le controversie di lavoro

Nell’ambito delle misure finalizzate ad assicurare una maggiore efficienza della giustizia civile, il D.L. n.132 del 12 settembre 2014 ha introdotto, per le controversie di lavoro,  la possibilità di ricorrere ad una procedura di negoziazione assistita esclusivamente da un avvocato, modificando quanto disposto, in materia di rinunce e transazioni,  dall’art.2113 del codice civile.

Dal momento che ogni tipo di controversia di lavoro potrà dare luogo ad  una domanda di procedura di negoziazione assistita dall’avvocato, oggetto della stessa potranno essere, ad esempio, la retribuzione, la qualifica, le mansioni, l'inquadramento, l'applicazione del contratto collettivo, il licenziamento, e ogni altra controversia del rapporto di lavoro subordinato e di quelli parasubordinati, come i contratti a progetto o le partita iva.

Salvo i diritti indisponibili, in presenza di diritti inderogabili  sarà possibile azionare la procedura in commento, attraverso la quale il lavoratore, con l'assistenza dell'avvocato, potrà chiedere al datore di lavoro di stipulare la convenzione di negoziazione per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.

In caso di accettazione da parte del datore di lavoro, le parti provvederanno a sottoscrivere il relativo accordo di negoziazione,  avviando così la procedura finalizzata  ad ottenere l'accordo conciliativo. 

Qualora le parti giungano ad un accordo entro il termine, prorogabile, fissato dalla convenzione di negoziazione, dovranno sottoscriverlo, rendendo quanto concordato immune da possibili impugnazioni.



Valerio Pollastrini

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