Dal
momento che ogni tipo di controversia di lavoro potrà dare luogo ad una domanda di procedura di negoziazione
assistita dall’avvocato, oggetto della stessa potranno essere, ad esempio, la
retribuzione, la qualifica, le mansioni, l'inquadramento, l'applicazione del
contratto collettivo, il licenziamento, e ogni altra controversia del rapporto
di lavoro subordinato e di quelli parasubordinati, come i contratti a progetto
o le partita iva.
Salvo
i diritti indisponibili, in presenza di diritti inderogabili sarà possibile azionare la procedura in
commento, attraverso la quale il lavoratore, con l'assistenza dell'avvocato,
potrà chiedere al datore di lavoro di stipulare la convenzione di negoziazione
per addivenire ad una soluzione conciliativa della controversia.
In
caso di accettazione da parte del datore di lavoro, le parti provvederanno a
sottoscrivere il relativo accordo di negoziazione, avviando così la procedura finalizzata ad ottenere l'accordo conciliativo.
Qualora
le parti giungano ad un accordo entro il termine, prorogabile, fissato dalla
convenzione di negoziazione, dovranno sottoscriverlo, rendendo quanto
concordato immune da possibili impugnazioni.
Valerio
Pollastrini
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