Nella
vicenda in commento, un cittadino straniero aveva impugnato dinnanzi al Tar per
il Lazio il provvedimento di reiezione della domanda di emersione di lavoro
irregolare presentata il 23 settembre
2009 a suo favore e finalizzata
all’assistenza di persona affetta da patologia o handicap, in quanto il datore
di lavoro non aveva prodotto la documentazione medica ed alloggiativa
necessaria ai termini di legge a pena di inammissibilità (1).
Richiamando
una precedente sentenza (2), il TAR aveva
respinto il ricorso, ritenendo provato
che il datore di lavoro, nonostante avesse ricevuto in data 3 settembre 2011 il preavviso di rigetto, non si era
presentato alla convocazione nella quale gli era stato intimato di fornire la documentazione necessaria (3).
L’appellante
aveva contestato l’analogia tra il caso
di cui alla sentenza richiamata dal TAR e quello in esame, deducendo l’assenza
di motivazioni rispetto alle questioni
prospettate nel caso specifico.
In
particolare non sarebbe stata considerata l’omessa comunicazione al lavoratore
straniero interessato della convocazione e del preavviso di rigetto.
A
detta del ricorrente, la mancanza di tali comunicazioni avrebbe avuto una
influenza determinante sull’esito del procedimento. Diversamente, infatti, il
lavoratore avrebbe potuto far presente che la documentazione medica fosse già
in possesso dell’Amministrazione, in quanto prodotta per altro badante precedentemente
regolarizzato.
L’appellante,
inoltre, aveva lamentato che ricondurre l’esito della procedura di emersione
alla condotta del datore di lavoro sarebbe anticostituzionale. In tal senso,
l’art.1-ter, comma 7, della Legge n.102/2009 prevede che l’assenza di ambo alle
parti in risposta alla convocazione determina il suo annullamento. Conseguentemente, sempre a detta del
ricorrente, sarebbe bastata la sua sola
presenza.
Investito
della questione, il Consiglio di Stato aveva accolto l’istanza cautelare per la
sospensione della sentenza appellata, rilevando che nel corso del giudizio
fossero emersi elementi che richiedevano un riesame da parte delle competenti
autorità, al fine di verificare se le pur rilevanti circostanze
alla base delle motivazioni del provvedimento impugnato in primo grado potessero
rientrare tra le irregolarità amministrative sanabili in applicazione delle
disposizioni di cui all’art.5, comma 5, primo periodo, del D.Lgs. n.286/1998.
Sul
punto, la Questura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione di Roma - aveva
provveduto al riesame richiesto,
concludendo che la predetta
documentazione, quand’anche fosse stata successivamente prodotta o acquisita mediante
istruttoria in giudizio, non avrebbe
potuto sanare la mancata presentazione all’interno
del procedimento amministrativo, essendo stata la datrice di lavoro
puntualmente avvisata della mancanza e non essendosi presentata senza alcuna
giustificazione.
Il
Consiglio di Stato, chiamata e
trattenuta in decisione la causa, ha ritenuto l’appello infondato.
In
premessa, il Collegio ha precisato che il riesame da parte della competente
autorità amministrativa, disposto ed eseguito sulla base della ordinanza
cautelare, corrisponde ed esaurisce la possibile tutela giurisdizionale
riconoscibile al tipo di interesse fatto valere in giudizio da parte dello
straniero interessato alla procedura di emersione.
In
relazione alla mancata presentazione della datrice di lavoro o di un suo
rappresentante, infatti, il provvedimento impugnato è stato giudicato legittimo.
Nonostante
l’appellante avesse asserito che fosse stata fornita debita giustificazione
della suddetta assenza, unitamente alla
richiesta di altra data, l’Amministrazione, anche in sede di riesame,
aveva negato tale circostanza.
Di
conseguenza, deve ritenersi assodata la mancata risposta alla convocazione ed
il mancato deposito della documentazione
necessaria.
La
Corte ha quindi ribadito come spettasse alla datrice di lavoro informare lo straniero della convocazione e
dell’avviso di procedimento, e di come di tale condotta omissiva non potesse certo essere
attribuita alcuna responsabilità all’autorità procedente.
Per
tutte le considerazioni sopra riportare, il Consiglio di Stato ha concluso con
il rigetto del ricorso.
Valerio
Pollastrini
- - art.1-ter della Legge n.102/2009;
- – Tar del Lazio, Sentenza n.986/2012;
- - art.1-ter, comma 7, della Legge n.102/2009;
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