Nella
sentenza n.4611 del 10 settembre 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto
legittimo il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno,
intimato ad una straniera priva dei requisiti reddituali.
Nel
caso di specie, una donna senegalese aveva impugnato il provvedimento con il quale
il Questore di Genova le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per
lavoro subordinato poiché, dopo aver già
goduto di permesso di soggiorno per attesa occupazione, successivamente
rinnovato per lavoro subordinato, l’istante era risultata priva di redditi
sufficienti per il periodo di validità
dei precedenti permessi.
Sulla
base di una verifica del reddito percepito, il TAR della Liguria aveva respinto
il ricorso, sottolineando che la cittadina straniera godesse di un solo
pagamento contributivo per il lavoro dipendente relativo, tra l’altro, ad un rapporto risultato
interrotto.
Il
Tribunale aveva quindi osservato che la normativa di riferimento dispone che lo
straniero non possa essere ammesso alla permanenza in Italia, se non mostri
l’attitudine a sostentarsi adeguatamente.
La
donna aveva impugnato la sentenza, deducendo che il generico criterio della
sufficienza del reddito possa essere stabilito solo caso per caso, avuto
riguardo alla complessiva situazione dello straniero sul territorio, e che la
stessa possibilità (1) del rilascio di
un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto relativa ad un periodo durante il quale, evidentemente, non
è possibile rispettare i requisiti reddituali, sarebbe indicativa dell’assenza
di qualsivoglia riscontro normativo del requisito di un reddito minimo.
La
straniera, inoltre, aveva sostenuto che, in ogni caso, il richiamato motivo
ostativo sarebbe superato, poiché, ormai, era in grado di vantare un lavoro dal
quale avrebbe percepito per l’anno in
corso un reddito più che adeguato.
Investito
della questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello privo di
fondamento.
In
particolare, il Collegio ha precisato come, in assenza di nuovi elementi
rispetto a quelli già esaminati in sede cautelare, debba confermarsi la
legittimità del provvedimento impugnato relativamente alla mancanza di redditi
sufficienti per il periodo successivo alla scadenza del permesso di soggiorno
in attesa di occupazione ed in costanza di permesso di soggiorno per lavoro
subordinato.
La
ricorrente, infatti, non aveva fornito alcuna prova circa la sussistenza di mezzi leciti di
sostentamento nel periodo di validità del precedente permesso.
Il
Consiglio ha poi chiarito che in materia di possesso di mezzi di sussistenza il
criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti può assumere carattere
integrativo solo nell'ipotesi in cui, nel periodo di validità del permesso
scaduto, emergano significative attività lavorative. Cosa che non può dirsi nel caso di specie.
In
base alle riportate considerazioni, il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello,
confermando quanto disposto dalla sentenza impugnata.
Valerio
Pollastrini
- - prevista dall’art.22, comma 11, del D.Lgs. n.286/1998;
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