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giovedì 11 settembre 2014

Straniero privo dei redditi necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno


Nella sentenza n.4611 del 10 settembre 2014, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il rigetto della richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno, intimato ad una straniera priva dei requisiti reddituali.
 

Nel caso di specie, una donna senegalese aveva impugnato il provvedimento con il quale il Questore di Genova le ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato poiché,  dopo aver già goduto di permesso di soggiorno per attesa occupazione, successivamente rinnovato per lavoro subordinato, l’istante era risultata priva di redditi sufficienti  per il periodo di validità dei precedenti permessi.
 

Sulla base di una verifica del reddito percepito, il TAR della Liguria aveva respinto il ricorso, sottolineando che la cittadina straniera godesse di un solo pagamento contributivo per il lavoro dipendente   relativo, tra l’altro, ad un rapporto risultato interrotto.
 

Il Tribunale aveva quindi osservato che la normativa di riferimento dispone che lo straniero non possa essere ammesso alla permanenza in Italia, se non mostri l’attitudine a sostentarsi adeguatamente.
 

La donna aveva impugnato la sentenza, deducendo che il generico criterio della sufficienza del reddito possa essere stabilito solo caso per caso, avuto riguardo alla complessiva situazione dello straniero sul territorio, e che la stessa possibilità (1) del rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione, in quanto relativa ad un  periodo durante il quale, evidentemente, non è possibile rispettare i requisiti reddituali, sarebbe indicativa dell’assenza di qualsivoglia riscontro normativo del requisito di un reddito minimo.
 

La straniera, inoltre, aveva sostenuto che, in ogni caso, il richiamato motivo ostativo sarebbe superato, poiché, ormai, era in grado di vantare un lavoro dal quale avrebbe percepito  per l’anno in corso un reddito più che adeguato.
 

Investito della questione, il Consiglio di Stato ha ritenuto l’appello privo di fondamento.
 

In particolare, il Collegio ha precisato come, in assenza di nuovi elementi rispetto a quelli già esaminati in sede cautelare, debba confermarsi la legittimità del provvedimento impugnato relativamente alla mancanza di redditi sufficienti per il periodo successivo alla scadenza del permesso di soggiorno in attesa di occupazione ed in costanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
 

La ricorrente, infatti, non aveva fornito alcuna  prova circa la sussistenza di mezzi leciti di sostentamento nel periodo di validità del precedente permesso.
 

Il Consiglio ha poi chiarito che in materia di possesso di mezzi di sussistenza il criterio prognostico legato a fatti sopravvenuti può assumere carattere integrativo solo nell'ipotesi in cui, nel periodo di validità del permesso scaduto, emergano significative attività lavorative. Cosa  che non può dirsi nel caso di specie.
 

In base alle riportate considerazioni, il Consiglio di Stato ha dunque respinto l’appello, confermando quanto disposto dalla sentenza impugnata.


Valerio Pollastrini

  1. - prevista dall’art.22, comma 11, del D.Lgs. n.286/1998;

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