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giovedì 11 settembre 2014

Il padre lavoratore ha diritto ai riposi giornalieri per la cura del figlio anche se la moglie è casalinga


Nella sentenza n.4618 del 10 settembre 2014, il Consiglio di Stato ha chiarito che il padre lavoratore può beneficiare dei riposi giornalieri previsti per il  primo anno di vita del bambino anche se la moglie è casalinga. 

   Il caso di specie è scaturito dalla decisione con la quale  il Ministero dell’Interno aveva negato il diritto in commento ad un assistente della Polizia di Stato, in quanto coniuge di una casalinga. 

   In prima istanza, il Tar aveva rigettato il ricorso del lavoratore, precisando che il godimento dei permessi in commento, concesso al padre unicamente in caso di rinuncia da parte della madre lavoratrice, non potesse essere riconosciuto poiché quella di  casalinga, svolta dalla consorte, non sarebbe qualificabile come attività di tipo lavorativo. 

   In sostanza, secondo il Tar, nel caso di madre casalinga, il padre lavoratore dipendente non potrebbe utilizzare i suddetti riposi giornalieri, finalizzati a garantire al figlio, entro l’anno di vita, la presenza alternativa di uno dei genitori. 

   Investito della questione il Consiglio di Stato ha preliminarmente riepilogato  la normativa di riferimento ed, in particolare, ha ricordato che l’art. 39 del D.Lgs. n.151/2001  sancisce il diritto delle  lavoratrici madri di godere, durante il primo anno di vita del bambino, di due ore di riposo, anche cumulabili durante la giornata. 

   Il Collegio ha poi menzionato l’art.40 dello stesso Decreto Legislativo, in base al quale il padre lavoratore ha la possibilità di fruire dei suddetti riposi nei casi in cui: i figli siano affidati al solo padre; in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga; la madre non sia lavoratrice dipendente;  morte o  grave infermità della madre. 

   Sull’argomento, inoltre, in una precedente sentenza (1) il Consiglio di Stato aveva già avuto modo di dichiarare l’illegittimità del  diniego dei permessi in circostanze analoghe a quelle prospettate nel caso di specie. 

   Nella richiamata pronuncia, infatti, era stato rilevato che, attribuendo al padre la possibilità di utilizzare i permessi per la cura del figlio in sostituzione la madre che non sia lavoratrice dipendente ma, tuttavia, impegnata in attività che la distolgano dalla cura del bambino, la normativa di riferimento includa implicitamente tra esse anche quella di casalinga.   

   Si tratta di un’interpretazione confermata, tra l’altro, dalla giurisprudenza di legittimità (2), che, richiamando i principi di cui agli artt.4, 36 e 37 della Costituzione, assimila l'attività domestica a quella lavorativa. 

  Per tutte le ragioni sopra indicate, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso, riconoscendo così il diritto del ricorrente al godimento dei permessi in commento.
 

Valerio Pollastrini

 

  1. – Consiglio di Stato, Sentenza n.4293 del 9 settembre 2008;
  2. - Cass., Sentenza n.20324 del 20 ottobre 2005;

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