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venerdì 5 settembre 2014

Sicurezza sul lavoro – I requisiti della delega

Nella sentenza n.36438 del 1° settembre 2014, la Corte di Cassazione ha affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza, gravanti sul datore di lavoro in materia antinfortunistica, possono essere conferiti ad altro soggetto, con conseguente subentro del delegato nella posizione dì garanzia, a patto, però, che il relativo atto di delega sia espresso, inequivoco e certo ed investa una persona capace e dotata delle necessarie cognizioni tecniche.

La pronuncia in commento è scaturita dalla condanna di un datore di lavoro  per il reato di lesioni colpose gravissime, aggravate dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, causate ad un dipendente in seguito all’infortunio subito mentre era adibito ad un macchinario privo della necessaria griglia di protezione.

L’imputato si era difeso sostenendo di non essere a conoscenza  dell’assunzione del lavoratore e che, comunque, avesse trasferito ad altro soggetto aziendale, avente la qualifica di preposto, i poteri connessi alla sicurezza sul lavoro.

Investita della questione, la Suprema Corte ha premesso che, in merito alla  presunta inconsapevolezza dell’assunzione, poiché nessuno dei dipendente risultava in possesso  di una delega alle assunzioni, doveva ritenersi che il datore di lavoro non solo fosse a conoscenza della presenza dell’infortunato, ma che ne avesse necessariamente autorizzato lo svolgimento dell'attività alla quale lo stesso era adibito.

In aggiunta, gli ermellini hanno ricordato come, in base ad un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche i terzi, quando si trovino esposti ai rischi connessi ad un’attività lavorativa, debbano ritenersi destinatari delle norme di prevenzione e, pertanto,  qualora sia ravvisabile il nesso causale con l'accertata violazione, non ha alcuna rilevanza se ad infortunarsi sia  un lavoratore subordinato, un soggetto a questi equiparato o, addirittura, una persona estranea all'ambito imprenditoriale.

Quanto alla individuazione delle responsabilità soggettiva, la Cassazione ha osservato che per attribuire ad una condotta umana una efficacia causale è necessario che l’agente rivesta una c.d. "posizione di garanzia" e, quindi, che, in ragione della sua prossimità con il bene da tutelare, sia titolare di poteri ed obblighi che gli consentano di attivarsi onde evitare la lesione o messa in pericolo del bene giuridico, la cui integrità egli deve garantire.

Tuttavia, la condizione in base alla quale i titolari della posizione di garanzia debbano essere forniti dei necessari poteri impeditivi degli eventi dannosi,  non significa che il garante debba essere direttamente fornito dei poteri impeditivi, ma, altresì, sarebbe sufficiente che allo stesso siano riservati mezzi idonei a sollecitare gli interventi necessari per evitare che l’evento dannoso possa essere cagionato.

Nel caso dì specie, non vi è alcun dubbio che il ricorrente, in quanto datore di lavoro, fosse in possesso di una posizione di garanzia che gli imponesse di adottare, o di controllare che fossero adottate, le cautele omesse e dalle quali era scaturito l'evento.

Sul punto, nonostante l'imputato avesse rilevato  di aver trasferito tali funzioni ad altro soggetto, avente la qualifica di preposto, la attribuzione dei connessi poteri, tuttavia, non aveva determinato l’assunzione da parte di questo soggetto della qualità dì datore di lavoro, né ad esso erano sono trasferiti i relativi gli obblighi connessi alla sicurezza.

A tal fine, infatti sarebbe stato necessario il conferimento di una specifica delega, circostanza che, nel caso di specie, non risultava provata.

In materia di infortuni sul lavoro, anche la normativa previgente agli artt.16 e 17 del D.lgs. n.81/2008 garantiva la possibilità di delegare gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo all’imprenditore, tuttavia, il relativo atto di conferimento deve essere espresso, inequivoco e certo e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo comunque l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive.

Nel caso in questione, però, non era emersa alcuna inequivoca delega di funzioni antinfortunistiche, né tale delega risultava essere stata conferita di fatto.

Ne consegue  che, al momento dei fatti, il datore di lavoro rivestisse in pieno la sua posizione di garanzia.

Per tutte le ragioni sopra indicate, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

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