La
nota è rivolta a tutti i dipendenti che, consideratisi guariti dalla malattia,
intendano
riprendere
il lavoro prima della data preventivata
dal medico curante.
Come
detto, l’Istituto ha specificato che il rientro in servizio anticipato potrà
essere consentito in solo in presenza di un certificato medico di rettifica
dell’originaria prognosi.
Con
riferimento al pubblico impiego, l’Inps ha ricordato che, ai sensi del D.Lgs.
n.165 del 30 marzo 2001 (1), l’assenza per
malattia dei lavoratori alle dipendenze della Pubblica Amministrazione deve essere attestata mediante certificato medico
inoltrato per via telematica, secondo le modalità stabilite dalla normativa
vigente per il settore privato.
Dopo
aver ribadito che, in applicazione dell’art.2087 c.c., il datore di lavoro è
tenuto ad adottare tutte le misure necessarie
per la tutela dell’integrità fisica dei
dipendenti, il Messaggio ha sottolineato come allo stesso non sia dato
conoscere la diagnosi della malattia. Il datore di lavoro, infatti, può solo disporre dell’attestato dell’evento morboso e
di quello relativo ai giorni di assenza accordati dal medico.
Proprio
per la suddetta impossibilità di conoscere
diagnosi ed effettivo contenuto incapacitante della malattia, l’Istituto ha
precisato come, parimenti, il datore di
lavoro non sia in grado di valutare se ed in quale misura il dipendente – che
desideri rientrare in servizio anticipatamente rispetto alla prognosi formulata
nel certificato prodotto – abbia effettivamente recuperato le proprie energie psicofisiche,
tali da preservare se stesso e l’ambiente aziendale da eventuali rischi
connessi ad una capacità di impegno non completamente riacquisita.
Diversamente,
il datore di lavoro non potrebbe ottemperare agli obblighi impostigli
dalle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Queste,
in sostanza, le motivazioni che hanno indotto l’Inps a disporre, a carico del dipendente
assente per malattia, che intendesse riprendere anticipatamente il lavoro, l’onere
di munirsi di un certificato medico di
rettifica dell’originaria prognosi.
Valerio
Pollastrini
1)
–
Testo Unico sul pubblico impiego;
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