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martedì 30 settembre 2014

Va risarcito il lavoratore per il ritardo nell’assunzione obbligatoria

Nella sentenza n.19609 del 17 settembre 2014,  la Corte di Cassazione ha precisato che, nell’ambito del collocamento obbligatorio,  in caso di ritardata assunzione,   il datore di lavoro deve risarcire al soggetto svantaggiato il pregiudizio subito nel periodo in cui si è protratta l’inadempienza.

Nella pronuncia in commento, inoltre, la Suprema Corte ha chiarito come, per quanto riguarda la quantificazione del danno, il lavoratore non sia gravato da alcun onere probatorio. A tal fine, infatti, è sufficiente valutare le retribuzioni che quest’ultimo avrebbe potuto conseguire, ove fosse stato tempestivamente assunto.

Dal canto aziendale, tuttavia, resta ferma la possibilità di dimostrare l’eventuale aliunde perceptum, così come la negligenza del dipendente nel cercare altra proficua occupazione.

Valerio Pollastrini

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