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lunedì 1 settembre 2014

Richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo da parte di uno straniero con precedenti penali

Nella sentenza n.4327 del 27 agosto 2014, il Consiglio di Stato ha affermato che è illegittimo negare il permesso di soggiorno di lunga durata allo straniero precedentemente condannato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il caso di specie  è quello di un  cittadino albanese, già titolare di permesso di soggiorno per lavoro subordinato, che  aveva richiesto il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

Il Questore di Verona, però, richiamando l’art.9, comma 4, del D.lgs. n.286/1998, aveva rigettato l’istanza in considerazione di una precedente sentenza che aveva condannato il richiedente per reati in materia di stupefacenti.

La Questura aveva precisato come, nonostante la titolarità di un permesso di soggiorno che gli consentisse di svolgere l’attività lavorativa, oltre alla possibilità di inserirsi nell’ambito del contesto sociale italiano, lo straniero avesse perseverato nel tenere un comportamento illecito, utilizzando la sua posizione di regolarità per porre in essere un’attività criminosa, denotando così una personalità particolarmente pericolosa e propensa al crimine (1).

In merito al rilievo che il coniuge dell’istante fosse titolare di un proprio permesso di soggiorno, l’Ufficio competente aveva  osservato che, al fine di evitare la permanenza sul territorio nazionale di soggetti condannati e gravati da precedenti di polizia, la tutela dell’interesse pubblico fosse da considerare superiore rispetto a quello squisitamente privato di voler mantenere l’unione familiare,.

L’interessato aveva quindi ricorso davanti al TAR per il Veneto che, però, aveva respinto la domanda, ritenendo che, nel fare riferimento alla condanna ostativa per spaccio di sostanze stupefacenti, l’Amministrazione avesse fornito una  motivata valutazione di pericolosità sociale.

A questo punto, lo straniero aveva appellato detta sentenza presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, lamentandone, al pari del provvedimento di diniego impugnato, carenza, insufficienza, illogicità di motivazione e violazione di legge.

L’appello è stato ritenuto fondato.

In particolare, il Collegio giudicante ha precisato come la norma richiamata dal Questore di Verona, nel disporre che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo non possa essere rilasciato a stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, prescriva che la pericolosità sociale debba essere valutata tenendo conto anche dell’appartenenza del richiedente ad una delle categorie di cui all’art.1 della Legge n.1423/1976, ovvero di condanne, anche non definitive, per i reati di cui agli artt. 380 e, limitatamente ai delitti non colposi, 381 del codice di procedura penale, avuto riguardo, altresì, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e lavorativo dello straniero.

Dalla motivazione del diniego, invece, emerge chiaramente come, sia la valutazione della pericolosità sociale, che quella della natura e dell’effettività dei legami familiari presenti in Italia, fossero state  solo apparenti.

Ciò è stato ritenuto sufficiente per attestare l’illegittimità del diniego, erroneamente disposto dal primo giudice.

Valerio Pollastrini


(1)   - ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge n.1423/56;

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