Il
caso di specie è quello di un cittadino albanese, già titolare di permesso
di soggiorno per lavoro subordinato, che aveva richiesto il rilascio del permesso di
soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.
Il
Questore di Verona, però, richiamando l’art.9, comma 4, del D.lgs. n.286/1998,
aveva rigettato l’istanza in considerazione di una precedente sentenza che aveva
condannato il richiedente per reati in materia di stupefacenti.
La
Questura aveva precisato come, nonostante la titolarità di un permesso di
soggiorno che gli consentisse di svolgere l’attività lavorativa, oltre alla
possibilità di inserirsi nell’ambito del contesto sociale italiano, lo
straniero avesse perseverato nel tenere un comportamento illecito, utilizzando
la sua posizione di regolarità per porre in essere un’attività criminosa,
denotando così una personalità particolarmente pericolosa e propensa al crimine
(1).
In
merito al rilievo che il coniuge dell’istante fosse titolare di un proprio
permesso di soggiorno, l’Ufficio competente aveva osservato che, al fine di evitare la
permanenza sul territorio nazionale di soggetti condannati e gravati da
precedenti di polizia, la tutela dell’interesse pubblico fosse da considerare
superiore rispetto a quello squisitamente privato di voler mantenere l’unione
familiare,.
L’interessato
aveva quindi ricorso davanti al TAR per il Veneto che, però, aveva respinto la
domanda, ritenendo che, nel fare riferimento alla condanna ostativa per spaccio
di sostanze stupefacenti, l’Amministrazione avesse fornito una motivata valutazione di pericolosità sociale.
A
questo punto, lo straniero aveva appellato detta sentenza presso l’Avvocatura Distrettuale
dello Stato di Venezia, lamentandone, al pari del provvedimento di diniego
impugnato, carenza, insufficienza, illogicità di motivazione e violazione di
legge.
L’appello
è stato ritenuto fondato.
In
particolare, il Collegio giudicante ha precisato come la norma richiamata dal
Questore di Verona, nel disporre che il permesso di soggiorno CE per soggiornanti
di lungo periodo non possa essere rilasciato a stranieri pericolosi per
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, prescriva che la pericolosità
sociale debba essere valutata tenendo conto anche dell’appartenenza del
richiedente ad una delle categorie di cui all’art.1 della Legge n.1423/1976, ovvero
di condanne, anche non definitive, per i reati di cui agli artt. 380 e, limitatamente
ai delitti non colposi, 381 del codice di procedura penale, avuto riguardo,
altresì, della durata del soggiorno e dell’inserimento sociale, familiare e
lavorativo dello straniero.
Dalla
motivazione del diniego, invece, emerge chiaramente come, sia la valutazione
della pericolosità sociale, che quella della natura e dell’effettività dei
legami familiari presenti in Italia, fossero state solo apparenti.
Ciò
è stato ritenuto sufficiente per attestare l’illegittimità del diniego,
erroneamente disposto dal primo giudice.
Valerio
Pollastrini
(1)
-
ai sensi dell’art.1, comma 3, della Legge n.1423/56;
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