Nella
pronuncia, la Suprema Corte ha sottolineato come l’utilizzo in azienda per fini personali di un programma di file-sharing o della posta
elettronica, a prescindere dall'account di accesso, così come il download di
foto e filmati pornografici, costituiscono delle condotte poste in essere con
spregio dei vincoli legali e contrattuali connaturanti il rapporto di lavoro
subordinato.
Valerio
Pollastrini
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