Nella
sentenza n.18519 del 2 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha precisato che,
in assenza della quantificazione del credito relativo alle retribuzioni non
corrisposte, la pronuncia con la quale il giudice abbia ritenuto illegittimo il
licenziamento non costituisce un titolo esecutivo.
L’esecuzione,
infatti, può essere disposta solamente in virtù di un titolo esecutivo, fondato
su elementi certi che, quand’anche non menzionati in sentenza, siano stati assunti
dal giudice come certi ed oggettivamente già determinati.
Valerio
Pollastrini
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