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martedì 9 settembre 2014

Conversione a tempo indeterminato dell’illegittimo contratto a termine - Indennità omnicomprensiva

Nella sentenza n.18902 dell’08 settembre 2014, la Cassazione ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla corretta quantificazione dell’indennità risarcitoria omnicomprensiva dovuta al lavoratore, introdotta dal Collegato Lavoro, in caso di conversione di un rapporto a termine in rapporto a tempo indeterminato.

Ad adire la Suprema Corte era stato il dipendente di un’azienda di trasporti che aveva impugnato la sentenza con la quale la Corte di Appello di Trento non avrebbe determinato in maniera adeguata la misura dell’indennità prevista dal “Collegato Lavoro” (1).

Il ricorrente, in sostanza, aveva contestato alla  Corte del merito il mancato riconoscimento  del numero massimo  di mensilità di retribuzione globale di fatto, nonché di non aver incluso  nella suddetta retribuzione  il rateo di TFR.

Investita della questione, la Cassazione ha ritenuto che il ricorso fosse privo di fondamento per le stesse ragioni esposte in occasione di precedenti pronunce relative ai casi del tutto analoghi riguardanti la medesima società (2).

In merito alle censure promosse dal ricorrente, gli ermellini hanno ricordato come l’art.32 della Legge n.183/2010 preveda espressamente che  "nei casi di conversione del contratto a tempo determinato, il giudice condanna il datore di lavoro al risarcimento del danno, stabilendo un’indennità onnicomprensiva nella misura compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto, avuto riguardo ai criteri indicati nell'art. 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604".

Lo stesso articolo del Collegato Lavoro, inoltre, prescrive che i suddetti criteri ai quali in giudice deve attenersi sono quelli del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell’impresa, dell’anzianità di servizio e, da ultimo, del comportamento e delle condizioni delle parti.

La Suprema Corte ha quindi ricordato che si tratta di criteri elastici, così come estremamente flessibile può essere la valutazione  complessiva degli stessi, che consente al giudicante molteplici combinazioni.

Secondo la Cassazione, la motivazione fornita sul punto dalla Corte del merito risulta immune da vizi logici o contraddizioni e, pertanto, la decisione impugnata non può essere oggetto di una diversa valutazione in sede di giudizio di legittimità.

A proposito, invece, dell’ulteriore censura mossa da parte ricorrente, relativa all’esclusione del Tfr dalla retribuzione utile ai fini risarcitori, gli ermellini hanno rilevato che, non avendo il punto costituito oggetto di specifico motivo di appello, tale esclusione deve ritenersi passata in giudicato e, quindi, seppur nel mutato quadro normativo, non più sindacabile ai fini del risarcimento del danno attraverso la ricomprensione del rateo nella retribuzione globale di fatto di cui al comma quinto dell’art.32 cit.

Per tutte le ragioni sopra riportate, la Cassazione ha concluso con il rigetto del ricorso.

Valerio Pollastrini

1)      - art.32, quinto comma, della legge n.183/2010;
2)      - Cass., Sentenze n.5198 e 6122 del 17 marzo 2014;

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