L’obiettivo
è quello di promuovere prassi virtuose in un settore complesso, nel quale
aspetti organizzativi e formazione degli addetti si qualificano come essenziali
fattori di prevenzione.
Il
documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro, composto da tecnici delle
Regioni e dell’Inail, costituito e coordinato dal Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali.
In
particolare, il provvedimento in commento è stato stimolato da due infortuni mortali
avvenuti negli anni scorsi durante l’allestimento dei concerti di Jovanotti e
Laura Pausini.
I
due drammatici episodi misero in risalto lo stato di potenziale pericolosità
connesso ad alcune condizioni peculiari del settore.
L’organizzazione
di questa tipologia di eventi, infatti, è caratterizzata dall’alto indice di rischio dovuto alla
compresenza di più imprese esecutrici, nonché da un elevato numero di operatori
costretti ad intervenire nella stessa area di lavoro e spesso nel rispetto di
tempi brevi, compatibili con lo svolgimento degli spettacoli o delle fiere.
Nel
documento tecnico, i cui contenuti sono confluiti nel D.M. del 22 luglio 2014, sono
state indicate le corrette modalità operative per il montaggio e lo smontaggio
dei grandi palchi.
Il
provvedimento, in particolare, ha indicato
le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che
regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche
agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di
intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche.
Tale
riferimento normativo comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e
della sicurezza degli operatori adibiti alla sua realizzazione in capo alla
figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura
gestionale ed organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV e dalla
normativa comunitaria da esso recepita.
Nel
dettaglio, il Decreto è caratterizzato dai seguenti punti essenziali:
-
necessità
di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche,
possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del
montaggio e dell'allestimento dei palchi;
-
attenzione
agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o
sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate;
-
necessità
di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a
ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che
climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con
la gestione delle possibili emergenze).
Il
provvedimento, inoltre, pone l’accento sul ruolo del coordinatore della
sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione – che dovrà definire le fasi
di montaggio e smontaggio ed assicurarne il rispetto (così come individuare i
costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle
imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli
disposto.
Importanza
dirimente, infine, è quella assunta dalla formazione del personale delle
imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza
sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, nonché utile a generare consapevolezza sull'importanza di
rispettare le disposizioni e sulle conseguenze che la loro disapplicazione
possono generare.
La
pubblicazione del decreto può rappresentare, dunque, un elemento significativo
per la promozione e l'applicazione di prassi operative virtuose in un settore
certamente complesso come quello del montaggio e dello smontaggio dei palchi.
Valerio
Pollastrini
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