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lunedì 1 settembre 2014

Nuove norme per la sicurezza degli operatori addetti al montaggio dei palchi

Lo scorso 8 agosto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale del 22 luglio 2014, è stato realizzato un importante passo avanti a favore della tutela degli operatori impegnati nelle attività di montaggio e smontaggio dei grandi palchi in occasione di spettacoli ed eventi musicali.

L’obiettivo è quello di promuovere prassi virtuose in un settore complesso, nel quale aspetti organizzativi e formazione degli addetti si qualificano come essenziali fattori di prevenzione.

Il documento è stato realizzato da un gruppo di lavoro, composto da tecnici delle Regioni e dell’Inail, costituito e coordinato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In particolare, il provvedimento in commento è stato stimolato da due infortuni mortali avvenuti negli anni scorsi durante l’allestimento dei concerti di Jovanotti e Laura Pausini.

I due drammatici episodi misero in risalto lo stato di potenziale pericolosità connesso ad alcune condizioni peculiari del settore.

L’organizzazione di questa tipologia di eventi, infatti, è caratterizzata  dall’alto indice di rischio dovuto alla compresenza di più imprese esecutrici, nonché da un elevato numero di operatori costretti ad intervenire nella stessa area di lavoro e spesso nel rispetto di tempi brevi, compatibili con lo svolgimento degli spettacoli o delle fiere.

Nel documento tecnico, i cui contenuti sono confluiti nel D.M. del 22 luglio 2014, sono state indicate le corrette modalità operative per il montaggio e lo smontaggio dei grandi palchi.

Il provvedimento, in particolare, ha  indicato le modalità con cui le disposizioni del titolo IV del “Testo Unico” che regolamenta la sicurezza nel cantieri temporanei e mobili si applicano anche agli specifici settori degli spettacoli cinematografici, teatrali e di intrattenimento e alle manifestazioni fieristiche.

Tale riferimento normativo comporta l'assegnazione della responsabilità dell'opera e della sicurezza degli operatori adibiti alla sua realizzazione in capo alla figura del committente, riconducendo tale comparto a quella struttura gestionale ed organizzativa ben definita proprio dal Titolo IV e dalla normativa comunitaria da esso recepita.

Nel dettaglio, il Decreto è caratterizzato dai seguenti  punti essenziali:

-         necessità di considerare i rischi per addetti che, pur con mansioni non specifiche, possono essere coinvolti in attività pericolose svolte dai professionisti del montaggio e dell'allestimento dei palchi;

-         attenzione agli aspetti progettuali connessi con la stabilità dei punti di fondazione o sostegno delle strutture e delle opere a esse correlate;

-         necessità di raccogliere informazioni e di conoscere le possibili situazioni relative a ogni sito specifico (sia in termini geo-topografici che climatico-meteorologici, oppure connessi con le vie di fuga e, in generale, con la gestione delle possibili emergenze).

Il provvedimento, inoltre, pone l’accento sul ruolo del coordinatore della sicurezza per la progettazione e per l'esecuzione – che dovrà definire le fasi di montaggio e smontaggio ed assicurarne il rispetto (così come individuare i costi della sicurezza non soggetti a ribasso) – e sull’obbligo da parte delle imprese di rendere coerente il proprio piano di sicurezza con quanto da egli disposto.

Importanza dirimente, infine, è quella assunta dalla formazione del personale delle imprese, intesa quale elemento in grado di generare conoscenza e competenza sulla legislazione e sulle corrette modalità operative, nonché utile  a generare consapevolezza sull'importanza di rispettare le disposizioni e sulle conseguenze che la loro disapplicazione possono generare.

La pubblicazione del decreto può rappresentare, dunque, un elemento significativo per la promozione e l'applicazione di prassi operative virtuose in un settore certamente complesso come quello del montaggio e dello smontaggio dei palchi.

Valerio Pollastrini

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