Nella
pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ricordato, inoltre, come la sanzione
della nullità (1), si estenda
anche all’ipotesi dell’indicazione omessa o generica della causale della
somministrazione, per la quale, parimenti, risulterà applicabile la conversione
del rapporto a termine alle dipendenze del somministratore in contratto a tempo
indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.
Valerio
Pollastrini
1)
-
prevista dall’art.21, ultimo comma, del D.Lgs n.276/2003;
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