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domenica 7 settembre 2014

Nulla la somministrazione senza la forma scritta

Nella sentenza n.17540  del 1° agosto 2014, la Corte di Cassazione ha ribadito la nullità del contratto di somministrazione di lavoro stipulato in difetto della forma scritta.

Nella pronuncia in commento, la Suprema Corte ha ricordato, inoltre, come la sanzione della nullità (1), si estenda anche all’ipotesi dell’indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, per la quale, parimenti, risulterà applicabile la conversione del rapporto a termine alle dipendenze del somministratore in contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell’utilizzatore.

Valerio Pollastrini


1)      - prevista dall’art.21, ultimo comma, del D.Lgs n.276/2003;

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