Il
nuovo valore del tasso d’interesse sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema
(1), passato dallo
0,15% allo 0,05%, avrà efficacia diretta a decorrere dal prossimo 10 settembre.
La
normativa che disciplina la materia (2) indica quale tasso base il Tur (Tasso
ufficiale di riferimento, ex Tus), favorendo così, attraverso una minore
incidenza degli oneri accessori, la regolamentazione spontanea dei debiti.
A
partire dal 10 settembre, pertanto, gli
interessi di dilazione applicabili alle rateazioni dovranno essere calcolati
sulla base del nuovo tasso del 6,05% (3).
Sempre
dal prossimo 10 settembre, la nuova
misura del tasso degli interessi di dilazione determinerà, inoltre, l’adeguamento
dell’aliquota per il calcolo delle somme
aggiuntive come di seguito riepilogato:
-
ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate
nei termini, oppure spontaneamente denunciate entro l’anno e pagate entro i 30
giorni successivi: 5,55% annuo (4);
-
mancato pagamento dei contributi accertati dall’ente, denunciati dagli
interessati oltre un anno dalla scadenza, oppure denunciati entro l’anno e non
pagati nei 30 giorni: 30% annuo nel limite del 60% (5);
-
inadempienze dovute a incertezze connesse a contrastanti orientamenti
giurisprudenziali o amministrativi (6) e a condizione che il pagamento avvenga
nei termini fissati dall’ente impositore: 5,55% annuo (7).
Valerio
Pollastrini
1)
-
ex Tasso Ufficiale di Riferimento;
2)
-
art.14 della legge n.448/1998 (il collegato alla Finanziaria 1999);
3)
-
Tur maggiorato di sei punti, secondo quanto previsto dall’art.3, comma 4, della
legge n.402/1996;
4)
-
la sanzione è pari al Tur (0,05%) maggiorato di 5,5 punti (art.116, comma 8 lettere a) e b) secondo
periodo, della legge n.388/2000);
5)
-
art.116, comma 8 lettera b), della legge n.388/2000;
6)
-
art.116, comma 10, della legge n.388/2000;
7)
-
pari al Tur maggiorato di 5,5 punti;
Nessun commento:
Posta un commento