Un
autista con problemi di tossicodipendenza, infatti, potrebbe mettere a repentaglio non solo la propria
incolumità ma anche quella di terzi e,
pertanto, la Suprema Corte ha osservato come, in simili casi, ai fini della
prosecuzione del lavoro, il dipendente debba dimostrare il pieno e completo
recupero delle proprie condizioni di salute.
Il
caso di specie è quello di un autista adibito ad un automezzo per il trasporto
dei rifiuti arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.
In
sede di patteggiamento, il lavoratore aveva confermato sia l’uso personale di
droghe che la propria condizione di tossicodipendente.
Dopo
un breve periodo di detenzione, il dipendente aveva ripreso servizio in azienda
e il datore di lavoro, sensi dell’art.44 del CCNL Federambiente, lo aveva
invitato a sottoporsi agli accertamenti medici necessari per accertarne il pieno reintegro delle condizioni di salute.
In
seguito al rifiuto dell’autista di sottoporsi alle visite mediche, il datore di
lavoro ne aveva disposto il licenziamento, motivandolo con l’impossibilità di
accertare se il dipendente avesse o meno superato la condizione di
tossicodipendente.
Nei
gradi del merito, il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello avevano
ritenuto illegittimo il recesso, precisando che il datore di lavoro, non
potendo provare lo stato di tossicodipendenza dell’autista, non avrebbe potuto
licenziarlo.
Investita
della questione, la Corte di Cassazione ha però sconfessato le due precedenti
sentenze, osservando che la normativa
applicabile al tempo dei fatti non impedisse al datore di lavoro di richiedere
ai propri autisti una verifica lo stato di tossicodipendente, al fine di
scongiurare ogni forma di rischio per le persone e per i beni aziendali e
altrui.
All’epoca,
infatti, questo tipo di accertamenti sanitari non poteva essere devoluto al medico competente di cui al D.lgs. n.626/1994,
non rientrando la verifica dello status di tossicodipendente tra i compiti del
suo ufficio.
Conseguentemente,
a detta della Cassazione, il datore di lavoro non aveva alcun onere di
dimostrare lo stato di tossicodipendenza per poter licenziare il lavoratore,
ma, altresì, costituiva un suo preciso dovere quello di porre in essere tutte
quelle azioni volte a scongiurare che un soggetto con acclarata dipendenza da
droghe, avesse superato tale condizione prim’ancora di riprendere la guida
dell’automezzo.
La
mancata collaborazione del dipendente aveva determinato, pertanto, il legittimo
recesso.
Valerio
Pollastrini
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