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domenica 7 settembre 2014

Licenziamento del lavoratore tossicodipendente

Nella sentenza n.11715 del 26 maggio 2014, la Corte di Cassazione ha confermato la legittimità del licenziamento irrogato ad un lavoratore che si era rifiutato di sottoporsi ad una visita per l’accertamento dell’assenza di tossicodipendenza.

Un autista con problemi di tossicodipendenza, infatti,  potrebbe mettere a repentaglio non solo la propria incolumità ma anche  quella di terzi e, pertanto, la Suprema Corte ha osservato come, in simili casi, ai fini della prosecuzione del lavoro, il dipendente debba dimostrare il pieno e completo recupero delle proprie condizioni di salute.

Il caso di specie è quello di un autista adibito ad un automezzo per il trasporto dei rifiuti arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti.

In sede di patteggiamento, il lavoratore aveva confermato sia l’uso personale di droghe che la propria condizione di tossicodipendente.

Dopo un breve periodo di detenzione, il dipendente aveva ripreso servizio in azienda e il datore di lavoro, sensi dell’art.44 del CCNL Federambiente, lo aveva invitato a sottoporsi agli accertamenti medici necessari per accertarne  il pieno reintegro delle condizioni di salute.

In seguito al rifiuto dell’autista di sottoporsi alle visite mediche, il datore di lavoro ne aveva disposto il licenziamento, motivandolo con l’impossibilità di accertare se il dipendente avesse o meno superato la condizione di tossicodipendente.

Nei gradi del merito, il Tribunale e, successivamente, la Corte di Appello avevano ritenuto illegittimo il recesso, precisando che il datore di lavoro, non potendo provare lo stato di tossicodipendenza dell’autista, non avrebbe potuto licenziarlo.

Investita della questione, la Corte di Cassazione ha però sconfessato le due precedenti sentenze,  osservando che la normativa applicabile al tempo dei fatti non impedisse al datore di lavoro di richiedere ai propri autisti una verifica lo stato di tossicodipendente, al fine di scongiurare ogni forma di rischio per le persone e per i beni aziendali e altrui.

All’epoca, infatti, questo tipo di accertamenti sanitari non poteva essere devoluto  al medico competente di cui al D.lgs. n.626/1994, non rientrando la verifica dello status di tossicodipendente tra i compiti del suo ufficio.

Conseguentemente, a detta della Cassazione, il datore di lavoro non aveva alcun onere di dimostrare lo stato di tossicodipendenza per poter licenziare il lavoratore, ma, altresì, costituiva un suo preciso dovere quello di porre in essere tutte quelle azioni volte a scongiurare che un soggetto con acclarata dipendenza da droghe, avesse superato tale condizione prim’ancora di riprendere la guida dell’automezzo.

La mancata collaborazione del dipendente aveva determinato, pertanto, il legittimo recesso.

Valerio Pollastrini

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