Nella
sentenza n.19065 del 10 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida
la cartella esattoriale notificata al personale domestico del contribuente destinatario.
Nel
caso di specie, il ricorrente, in qualità di erede, aveva contestato la
validità dell’intimazione di pagamento emessa nei confronti del padre, nel
frattempo deceduto, relativa a differenze Irpef, in quanto consegnata a
soggetto qualificatosi come "domestico”.
Investita
della questione, la Cassazione ha ricordato in premessa che i primi due commi
dell’art.26 del DPR n.602/1973, nel testo vigente ratione temporis, dispongono espressamente "La cartella è notificata dagli ufficiali
della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme
previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e
concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.
La
notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di
ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la
notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento
sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.
Quando
la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle
mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa,
all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da
parte del consegnatario".
Inoltre,
l'art.60 del DPR n.600/1973 (1) recita espressamente: "La
notificazione degli avvisi e, degli altri atti che per legge devono essere
notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli
137 e seguenti dei codice procedura civile, con le seguenti modifiche:
a) la
notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali
autorizzati dall'ufficio delle imposte;
b) il messo deve
fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi
per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;
c) salvo il caso
di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve
essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
d) è in facoltà
del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel
comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli
avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare
espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato
successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento;
e) quando nel
comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o
azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del
codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione,
ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita
nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;
f) le
disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di
procedura civile non si applicano".
Dopo
aver riepilogato la normativa di riferimento, la Suprema Corte ha chiarito che,
in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art.
60 del d.P.R. n. 600 del 1973, debba applicarsi il principio secondo cui, in
caso di notificazione, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa
di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle
dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica.
In
caso di contestazione relativa alla validità della notificazione, sarà dunque
il destinatario a dover dimostrare l'inesistenza di alcun rapporto con il
consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la presenza
dello stesso all’atto della consegna. Circostanza non provata nel caso di
specie.
Conseguentemente,
la Cassazione ha concluso rigettando il ricorso.
Valerio
Pollastrini
- – al quale rinvia l'ultimo comma dell'art.26 del DPR n.602/1973;
Nessun commento:
Posta un commento