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sabato 13 settembre 2014

Notifica della cartella esattoriale


Nella sentenza n.19065 del 10 settembre 2014, la Corte di Cassazione ha ritenuto valida la cartella esattoriale notificata al personale  domestico del contribuente destinatario.

Nel caso di specie, il ricorrente, in qualità di erede, aveva contestato la validità dell’intimazione di pagamento emessa nei confronti del padre, nel frattempo deceduto, relativa a differenze Irpef, in quanto consegnata a soggetto qualificatosi come "domestico”.

Investita della questione, la Cassazione ha ricordato in premessa che i primi due commi dell’art.26 del DPR n.602/1973, nel testo vigente ratione temporis, dispongono espressamente "La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale.

La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma.

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario".

Inoltre, l'art.60 del DPR n.600/1973 (1) recita espressamente:  "La notificazione degli avvisi e, degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente è eseguita secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti dei codice procedura civile, con le seguenti modifiche:

a) la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;

b) il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto;

c) salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;

d) è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l’elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

e) quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione;

f) le disposizioni contenute negli articoli 142, 143, 146, 150 e 151 del codice di procedura civile non si applicano".

Dopo aver riepilogato la normativa di riferimento, la Suprema Corte ha chiarito che, in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui all'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, debba applicarsi il principio secondo cui, in caso di notificazione, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa di chi ha ricevuto l'atto si presume "iuris tantum" dalle dichiarazioni recepite dall'ufficiale giudiziario nella relata di notifica.

In caso di contestazione relativa alla validità della notificazione, sarà dunque il destinatario a dover dimostrare l'inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate, ovvero la presenza dello stesso all’atto della consegna. Circostanza non provata nel caso di specie. 

Conseguentemente, la Cassazione ha concluso rigettando il ricorso.

 

Valerio Pollastrini



  1. – al quale rinvia l'ultimo comma dell'art.26 del DPR n.602/1973;

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